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luglio-agosto 2002

Studî e commenti

SABRINA PESCETTO

Il recepimento della direttiva comunitaria sugli istituti
di moneta elettronica nel Regno Unito

 

1. Introduzione
     Nel settembre del 1998 la Commissione Europea ha avanzato al Parlamento Europeo ed al Consiglio dei Ministri una proposta per la regolamentazione degli istituti di moneta elettronica. La proposta aveva ad oggetto, l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.
     A seguito delle interrogazioni parlamentari e delle negoziazioni a livello di Consiglio, le due Direttive sulla moneta elettronica erano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 27 ottobre 2000. La Direttiva principale, 2000/46/EC, stabilisce ed appresta il necessario substrato per la regolamentazione degli istituti di moneta elettronica. L’altra Direttiva, 2000/28/EC, modifica la definizione di istituzione creditizia contenuta nella c.d. “Banking Consolidation Directive” al fine di includervi gli emittenti di moneta elettronica. Tale Direttiva provvede anche ad estendere agli emittenti di moneta elettronica le disposizioni contenute nell’articolo 3 riguardante la convertibilità della moneta elettronica emanata da banche. A tal proposito, si rammenta che il termine per il recepimento di entrambe le Direttive da parte dei singoli Stati Membri era fissato per il 27 Aprile 2002.

2. Il recepimento della direttiva sugli Istituti di Moneta elettronica nel Regno Unito
     La Direttiva sugli istituti di moneta elettronica è stata recepita nel Regno Unito per mezzo di legislazione secondaria (il Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2002)) che ha modificato il Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001 (il “RAO”) al fine di rendere l’emissione di moneta elettronica un’attività regolata ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”).
     Il Financial Services and Markets Act 2000 è entrato in vigore lo scorso 1 Dicembre 2001 così introducendo un cambiamento notevole nel panorama regolamentare del Regno Unito. L’FSMA si presenta infatti quale principale strumento di attuazione del processo di consolidazione che ha interessato la regolamentazione del Regno Unito nella misura in cui provvede all’unificazione delle precedenti distinte regolamentazioni delle imprese di investimento, bancarie ed assicurative, nonché all’istituzione della Financial Services Authority (“FSA”) quale ente regolatore (“super” regulator) di tutto il mercato finanziario.
     L’aspetto saliente dell’FSMA consiste nel divieto di svolgere determinate attività regolate se non a fronte di apposita autorizzazione. Concordemente a quanto stabilito dall’articolo 19 dell’FSMA, nessuna persona (fisica o giuridica) può svolgere attività regolata nel Regno Unito a meno che questa persona sia autorizzata o esentata. Un’attività regolata può essere generalmente definita come un certo tipo d’attività correlata ad una certa categoria di strumenti finanziari (“investments”) svolta in via professionale nel Regno Unito. Le attività e gli strumenti finanziari a tali attività correlate sono specificati nel RAO, dove, oltre all’elencazione delle attività per cui è richiesta l’autorizzazione, sono altresì contenute una serie di ipotesi (exemptions) la cui soddisfazione consente ad un soggetto non autorizzato di svolgere un’attività per cui sarebbe altrimenti richiesta un’autorizzazione.
     Il fatto di rendere l’emissione di moneta elettronica una delle categorie regolate ai sensi dell’FSMA è una scelta non neutrale dal punto di vista regolamentare e comporta rilevanti conseguenze. In primo luogo, tale scelta preclude ai soggetti non autorizzati la possibilità di emettere moneta elettronica. In secondo luogo, pone l’FSA nella posizione di esercitare il potere regolamentare derivatogli dall’articolo 138 dell’FSMA e la investe così del compito di definire i particolari necessari ad un preciso e corretto recepimento della Direttiva. Infine, chiama in gioco una serie di norme contenute nell’FSMA la cui applicazione renderebbe la regolamentazione della moneta elettronica nel Regno Unito per alcuni aspetti più onerosa di quella prevista dalla Direttiva.

2.1 La definizione di moneta elettronica
     Il Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2002 è lo strumento regolamentare attraverso cui il Tesoro (HM Treasury) ha inteso modificare il Regulated Activities Order e provvedere in esso all’aggiunta dell’emissione di moneta elettronica quale attività regolamentata.
     La definizione di moneta elettronica è contenuta nell’articolo 2 dell’FSMA 2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2002 quale valore monetario, rappresentato da una pretesa nei confronti dell’emittente, che sia:
     (a) memorizzato su un dispositivo elettronico;
     (b) emesso dietro ricezione di fondi (1);
     (c) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.
     La definizione di moneta elettronica contenuta nel Regulated Activities Amendment Order è stata mutuata dalla Direttiva facendo riferimento ai criteri contenuti nell’articolo 1(3)(b). Tuttavia la definizione contenuta nel Regulated Activities Amendment Order fa solo parzialmente riferimento al criterio indicato nel punto (ii) dell’articolo 1(3)b della Direttiva. Tale punto esclude dalla definizione di moneta elettronica quel valore monetario emesso dietro ricezione di fondi di valore inferiore al valore monetario emesso (2).
     Nel suo documento di consultazione (3) il Tesoro si era espresso nel senso di ritenere che il motivo ispiratore del punto (ii) dell’articolo 1(3)b della Direttiva fosse quello di vietare l’emissione di denaro elettronico “at a discount” (a sconto). Sulla base di tale interpretazione il Tesoro aveva proposto di non inserire alcun riferimento a tale criterio nella definizione di moneta elettronica valevole ai fini della regolamentazione del Regno Unito.
     Tale approccio avrebbe avuto, quale immediata conseguenza, quella di sottoporre anche gli istituti emittenti di moneta elettronica “at a discount” alla regolamentazione a tal proposito emanata nel Regno Unito, così colmando quella lacuna regolamentare che si sarebbe venuta a creare laddove si fosse privilegiata una interpretazione restrittiva della Direttiva. Il Tesoro sempre nel suo documento di consultazione si esprimeva nel senso di recepire il divieto contenuto nella Direttiva di emettere moneta elettronica “at a discount”, investendo l’FSA del compito di emanare specifiche regole vietanti tale emissione (4).
     Nel documento di risposta alla consultazione iniziata nell’Ottobre 2001 il Tesoro ha riesaminato la sua proposta di non inserire alcun riferimento al criterio indicato nel punto (ii) della Direttiva ed ha così optato per inserire nella definizione di moneta elettronica la nozione di valore monetario «emesso dietro ricezione di fondi».
     Tale inserimento, pur non precludendo l’effetto inizialmente voluto dal Tesoro di sottoporre anche gli emittenti di moneta elettronica “at a discount” alla regolamentazione a tal proposito emanata, ha anche l’ulteriore pregio di ricondurre, nell’ambito della definizione di moneta elettronica, il concetto di valore monetario emesso a fronte di ricezione di fondi.

2.2 Deroghe all’applicazione della regolamentazione degli istituti di moneta elettronica
     L’articolo 8 della Direttiva sugli istituti di moneta elettronica specifica le circostanze in cui le autorità competenti degli Stati Membri hanno la possibilità di dispensare gli emittenti di moneta elettronica dall’osservanza delle disposizioni normative a tal proposito emanate. L’effetto generale della deroga è quello di consentire a tali istituti di operare senza dover sostenere il peso ed i costi della relativa regolamentazione.
     Nel suo documento di consultazione, il Tesoro proponeva di recepire l’articolo 8 nella maniera più ampia permessa dalla Direttiva al fine di aumentare la concorrenza e l’innovazione nell’industria della moneta elettronica e di incoraggiarne lo sviluppo. Nello stesso documento il Tesoro suggeriva che gli emittenti di moneta elettronica che fossero piccoli emittenti o che, in particolare, fossero caratterizzati da un’operatività geografica limitata fossero esentati dal regime regolamentare degli istituti di moneta elettronica a fronte del rilascio da parte dell’FSA di un certificato comprovante che i criteri per l’esenzione erano stati soddisfatti (5). Tale proposta è stata recepita nell’articolo 9C del RAO come modificato dal Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2002.

2.3 Tempi di recepimento
     Il periodo di consultazione sulle misure legislative proposte per il recepimento della Direttiva si è chiuso lo scorso 8 gennaio 2002. Il Tesoro ha recepito il risultato della consultazione nel Financial Services and Markets (Regulated Activities) (Amendment) Order 2002 la cui entrata in vigore si è verificata lo scorso 27 aprile 2002, data ultima indicata dalla Direttiva per il suo recepimento.
     L’FSA aveva avviato una consultazione separata da quella condotta dal Tesoro per mezzo del Consultation Paper 117 (6). Tale consultazione aveva per oggetto le misure da intraprendersi per il recepimento di quelle disposizioni della Direttiva che non fossero contenute nello strumento regolamentare emesso dal Tesoro.
     Nel suo documento di consultazione l’FSA proponeva di incorporare le regole e le relative linee guida in un distinto sourcebook (“specialist sourcebook”) l’Electronic Money Sourcebook indicato anche con il codice “ELM” di cui una prima stesura era contenuta nel suddetto Consultation Paper.
L’FSA ha provveduto all’emanazione del testo finale dell’ELM il 18 Aprile 2002. L’ELM è entrato in vigore il 27 Aprile 2002.

3. La regolamentazione degli emittenti di moneta elettronica nel Regno Unito
   
La scelta di recepire la Direttiva Comunitaria rendendo l’attività di emissione di moneta elettronica un’attività regolata ai sensi dell’FSMA ha quale ulteriore effetto quello di sottoporre tale attività alla supervisione ed alle regole emanate dalla Financial Services Authority. Tali regole sono contenute nell’FSA Handbook of Rules and Guidance (7) (“FSA Handbook”) .
     L’FSA Handbook è formato da sourcebooks (che rappresentano la fonte regolamentare in cui vengono enunciati i requisiti e le norme interpretative dei requisiti imposti dall’FSA ai soggetti autorizzati) e manuali (che invece contengono dettagli su determinati iter procedurali, ad esempio l’iter che deve essere seguito per diventare un soggetto autorizzato). I sourcebooks ed i manuali sono suddivisi in gruppi a seconda della materia da questi trattata e sono contraddistinti da brevi codici (ad esempio il codice SUP per il Supervision Manual, o COB, per il Conduct of Business Sourcebook) che solitamente consistono nella contrazione od abbreviazione del loro titolo. I codici facilitano la citazione ed il richiamo delle regole contenute nelle diverse parti dell’Handbook (8).
     Gran parte dell’FSA Handbook sarà applicabile agli emittenti di moneta elettronica. L’FSA ha inoltre proceduto alla regolamentazione degli istituti di moneta elettronica attraverso l’emanazione di uno specifico sourcebook, l’Electronic Money Sourcebook (“ELM”) contenente previsioni regolamentari specificamente applicabili a tali emittenti. L’Electronic Money Sourcebook usa la definizione di emittente di moneta elettronica (e-money issuer) per indicare un istituto di moneta elettronica quale definito nella Direttiva che sia un impresa o un altro ente, diverso da un ente creditizio, come definito nel paragrafo (1) dell’articolo 1 della Direttiva, che emette mezzi di pagamento nella forma di moneta elettronica. Questa definizione non comprende banche od altre imprese creditizie ma è volta a contemplare un istituto di moneta elettronica esercitante i suoi diritti di passaporto nel Regno Unito conformemente a quanto stabilito nella Direttiva sulla moneta elettronica.
     Alcuni degli aspetti maggiormente rilevanti inerenti la regolamentazione degli emittenti di moneta elettronica nel Regno Unito quale specificata nell’FSA Handbook saranno di seguito brevemente analizzati avendo particolare riguardo alle condizioni concernenti l’autorizzazione degli emittenti, ai requisiti prudenziali ad essi applicabili, nonché ad altre regole e limitazioni caratterizzanti la loro posizione.

3.1 L’autorizzazione all’emissione di moneta elettronica nel Regno Unito.
     In quanto attività regolata, l’emissione di moneta elettronica potrà essere legittimamente svolta solo da soggetti autorizzati al suo esercizio o altrimenti esentati ai sensi dell’FSMA (9). A tal fine le banche che intendano intraprendere tale attività dovranno richiedere un’estensione del loro permesso e le altre entità diverse dalle imprese creditizie dovranno avanzare apposita richiesta di autorizzazione.
     Tutti gli emittenti di moneta elettronica saranno poi tenuti all’osservanza delle Threshold Conditions. Tali condizioni stanno ad indicare i requisiti strutturali, finanziari e simili requisiti che debbono essere soddisfatti per ottenere e mantenere lo status di soggetto autorizzato ai sensi dell’FSMA. Le Threshold Conditions sono contenute nella Schedule 6 dell’FSMA ed includono i seguenti requisiti:
     (a) se il soggetto richiedente l’autorizzazione e’ un ente societario costituito secondo le leggi del Regno Unito la propria sede principale deve essere nel Regno Unito;
     (b) se il soggetto richiedente ha stretti legami (“close links”) con un altro soggetto l’FSA deve accertarsi che tali relazioni non siano tali da impedirgli lo svolgimento di un’adeguata ed efficiente attività di vigilanza sul soggetto in questione;
     (c) le risorse finanziarie del richiedente devono essere tali da permettergli lo svolgimento dell’attività regolata per cui la richiesta di autorizzazione è stata avanzata. L’FSA in questo caso può tenere in considerazione il fatto che il soggetto richiedente è parte di un gruppo e l’effetto che essere parte di un gruppo può avere in relazione a sue eventuali passività ed al rischio riconnesso con l’amministrazione del business all’interno del gruppo;
     (d) il soggetto richiedente deve dimostrare all’FSA di avere caratteristiche tali da consentirgli un adeguato svolgimento dell’attività regolata in questione.

3.2 I requisiti prudenziali che devono essere soddisfatti dagli istituti emittenti di moneta elettronica
     Un soggetto richiedente l’autorizzazione per l’emissione di moneta elettronica deve essere una body corporate o una partnership, non potendo essere un sole trader (concetto paragonabile alla ditta individuale secondo l’ordinamento italiano), dovendo essere la detta attività svolta da almeno due persone.
Capitale
     Gli emittenti di moneta elettronica devono avere un capitale iniziale di un milione di euro o di un ammontare equivalente ad un milione di euro in un’altra valuta e devono mantenere tale livello anche a seguito del rilascio dell’autorizzazione. Una volta ottenuta l’autorizzazione, i fondi propri dell’emittente devono essere uguali o superiori al 2% del più alto tra l’ammontare corrente o la media calcolata sui precedenti sei mesi dell’ammontare totale di denaro elettronico in circolazione.
Consolidazione
     Alcune delle regole emanate dall’FSA inerenti alla consolidazione saranno applicabili agli emittenti di denaro elettronico che facciano parte di un gruppo. Questi requisiti sono enunciati nel capitolo 7 dell’ELM Sourcebook.
Limitazione delle attività esercitabili da un emittente di moneta elettronica

     Un soggetto autorizzato all’emissione di moneta elettronica ha un permesso limitato all’esercizio di tale attività e delle attività strettamente connesse alla stessa. In particolare, tale emittente non può concedere prestiti o alcuna altra forma di credito, non può pagare interessi calcolati sulla moneta elettronica emessa, non può emettere o rimborsare moneta elettronica ad un valore nominale superore al valore dei fondi ricevuti a fronte dell’emissione (10).

3.3 Gestione e controllo
     Gli istituti di moneta elettronica devono avere una gestione sana e prudente, delle strutture amministrative e di tenuta della contabilità ed un controllo interno adeguato e commisurato al rischio a cui l’emittente è esposto. Questi requisiti vengono soddisfatti principalmente attraverso l’osservanza del regime delle persone approvate “approved person regime” nonché attraverso il rispetto dei requisiti stabiliti nel System and Control Sourcebook.
Approved person regime
     L’FSMA introduce un nuovo approccio alla regolamentazione degli individui che ricoprono certe cariche e svolgono certe “attività controllate” all’interno dei soggetti autorizzati; il regime delle approved persons che si applica anche agli enti emittenti di moneta elettronica.
     Le funzioni controllate (“controlled functions”) sono quelle funzioni definite dall’FSA nelle regole da esso emanate e che soddisfano le seguenti condizioni:
     (a) la funzione deve essere tale da fornire al soggetto preposto al suo esercizio la possibilità di esercitare un’influenza significativa sullo svolgimento dell’attività regolamentata da parte del soggetto autorizzato (significant influence functions);
     (b) la funzione comporta che la persona preposta al suo esercizio sia posta a diretto contatto con i clienti del soggetto autorizzato quale parte dello svolgimento di attività regolata (customer functions);
     (c) la funzione è tale da richiedere che la persona preposta al suo esercizio abbia a che fare con i beni dei clienti (safekeeping and administration functions).
     L’FSA ha individuato 27 diverse categorie di funzioni controllate avendo riguardo ai criteri enunciati nell’FSMA.
     Un individuo che sia stato nominato da un’impresa o da un ente per svolgere una o più delle funzioni controllate deve ricevere “approvazione” da parte dell’FSA prima che la funzione possa essere da questo legittimamente esercitata. L’FSA deve accertarsi che l’individuo preposto all’esercizio della funzione controllata abbia i requisiti necessari per un efficiente svolgimento della funzione stessa.
     La richiesta per ottenere approvazione da parte dell’FSA è soggetta al pagamento di una tassa (fee). Gli individui, inclusi gli amministratori, che sono persone approvate sono soggetti agli standard di comportamento specificati dall’FSA nel suo Handbook sotto il modulo Statement of Principles and Code of Practice for Approved Persons (“APER”). L’inosservanza di tali principi ha quale conseguenza procedimenti disciplinari a cui il soggetto può essere sottoposto comportanti l’imposizione di una multa e la perdita della carica ricoperta.

3.4 Conduct of Business Rules
     La parte dell’FSA Handbook che racchiude le regole che devono essere rispettate nell’esercizio di attività regolata e che è connotata dal codice COB indicante il Code of Business Sourcebook non si applicherà ai soggetti aventi permesso di emettere moneta elettronica dal momento che le regole applicabili a tali enti sono contenute nell’Electronic Money Sourcebook.
     Anche le regole disciplinanti la comunicazione di promozione finanziaria quali contenute nel Capitolo 3 delle COB non si applicheranno agli enti emittenti moneta elettronica.
Tuttavia in alcune circostanze gli emittenti di moneta elettronica saranno soggetti a tali regole se aventi permesso di svolgere altri tipi di attività regolata o nel caso di comunicazione o approvazione di promozione finanziaria per altre persone.

3.5 Il Financial Services Compensation Scheme
     Le regole disciplinanti il Financial Services Compensation Scheme (“FSCS”) ed i procedimenti di reclamo ad esso inerenti non sono state rese applicabili agli emittenti di denaro elettronico dall’FSA. Tali emittenti tuttavia saranno tenuti a dotarsi di procedure interne tese alla trattazione e risoluzione di reclami provenienti dai propri clienti e consegnare copia del documento contenente tali regole all’FSA.
     Sebbene esentati dall’applicazione delle regole concernenti il FSCS gli emittenti ricadranno sotto la “giurisdizione” del Financial Ombusdman Scheme (“FOS”). L’FSMA ha creato un nuovo e singolo ombusdam scheme avente il compito di risolvere in modo veloce ed informale eventuali controversie attraverso l’uso di un arbitro indipendente.

3.6 Rimborsabilita, informazioni e limiti
     Alcune delle regole contenute in ELM (11) (Capitolo 6) sono state emanate e designate specificamente per essere applicate a questo particolare tipo di attività regolata; tra queste le regole disciplinanti le procedure di rimborso della moneta elettronica, quelle riguardanti le informazioni che debbono essere fornite ai clienti dell’istituto ed ancora quelle regolanti i limiti di valore dei portafogli di moneta elettronica.
Purse Limits
     Secondo le regole contenute nell’ELM gli emittenti di moneta elettronica devono imporre dei limiti all’ammontare di moneta che può essere memorizzata nel portafoglio di ciascun cliente. Tale limite è stato fissato in 1000 sterline (12) (attualmente, circa 1630 euro). Una simile imposizione nasce dal bisogno di fornire ai detentori di moneta elettronica una protezione sostitutiva a quella generalmente offerta dal meccanismo della compensazione connesso all’istituto del Financial Services Compensation Scheme. Come precedentemente menzionato, le regole riguardanti il Financial Services Compensation Scheme non si applicheranno ai detentori di moneta elettronica che, in caso di fallimento dell’emittente, si troverebbero dunque sforniti di alcuna protezione. L’imposizione del limite dovrebbe pertanto, se non eliminare interamente il rischio di eventuali perdite, quantomeno limitarlo fortemente nel suo ammontare.
     La proposta di fissare un limite massimo all’ammontare di moneta elettronica detenibile in ciascun portafoglio è il frutto di un compromesso tra l’esigenza di non ostacolare la liberta dei consumatori e quella di fornire un’adeguata protezione. Il limite inoltre ben riflette la natura della moneta elettronica quale mezzo alternativo per l’effettuazione di piccoli pagamenti, consentendo altresì di ostacolare eventuali abusi della moneta elettronica quale possibile strumento per il riciclaggio di denaro sporco.
     Infine, proprio al fine di evitare un’ingiustificata limitazione nell’utilizzazione di moneta elettronica, l’FSA ha previsto la disapplicazione di tale limite nei casi in cui l’emittente:
     (a) abbia informato per iscritto il proprio cliente dell’inidsponibilita di un meccanismo di compensazione nell’ipotesi di insolvenza dell’emittente stesso ed il cliente abbia confermato per iscritto l’avvenuta presa di consocenza di quanto sopra;
     (b) sia in grado di bloccare l’uso di un portafoglio di cui sia stata riportata la perdita, il furto, il danneggiamento od il malfunzionamento; e
     (c) assicuri la rimborsabilita del valore monetario di un portafoglio bloccato.

3.7 Antiriciclaggio (Money Laundering)
     In qualità di soggetto debitamente autorizzato, l’emittente di moneta elettronica sarà tenuto non solo all’osservanza dei Money Laundering Regulations 1993 and 2001 ma anche alle regole sul riciclaggio emanate dell’FSA (Money Laundering Rules). Gli emittenti di moneta elettronica dovranno perciò nominare un soggetto preposto alla funzione di “money laundering reporting officer” ed avente il compito di svolgere le attività richieste per l’identificazione dei propri clienti nonché di riferire all’FSA ogni possibile sospetto riguardante potenziali attività di riciclaggio.

3.8 Emittenti di moneta elettronica considerati “piccoli emittenti” (Small E-money issuers)
     I piccoli emittenti di moneta elettronica sono quegli emittenti che:
     (a) hanno un’esposizione consistente in moneta elettronica emessa non superiore ai 5 milioni di Euro e mai eccedente i 6 milioni; o
     (b) hanno un’esposizione consistente in moneta elettronica non superiore ai 10 milioni di Euro, e:
          (i) la moneta elettronica da questi emessa è accettata solo da altri enti appartenenti allo stesso gruppo dell’emittente; o
          (ii) la moneta elettronica da essi emessa è accettata come mezzo di pagamento, nel corso dello svolgimento della loro attività (13), da non più di 100 persone aventi sede all’interno degli stessi locali in cui è situato l’emittente (ad esempio grandi shopping centres) o posti in aree geografiche territorialmente limitate o aventi una stretta connessione finanziaria o commerciale con l’emittente.
     I piccoli emittenti dotati di apposito certificato devono limitare l’ammontare di denaro elettronico custodito nei loro dispositivi elettronici ad un valore non superiore ai 150 Euro.
     Gli emittenti aventi tali caratteristiche possono avanzare domanda all’FSA per la concessione dell’apposito certificato. L’emissione del certificato non garantisce ai piccoli emittenti lo status di persona autorizzata ai sensi dell’FSMA, con la conseguenza che le regole emanate dall’FSA per la regolamentazione dei soggetti autorizzati non sono applicabili in questo caso. L’emissione del certificato è tuttavia un modo per assicurare una regolamentazione minimale anche a tali soggetti e per far sì che l’FSA abbia la possibilità di monitorare la loro attività onde evitare che i limiti imposti dalla definizione siano superati. Per questo motivo i piccoli emittenti sono tenuti a riferire regolarmente all’FSA sulle loro attività e sul relativo giro di affari.

3.9 Disposizioni transitorie
     Gli emittenti di moneta elettronica che siano già operativi al 27 Aprile 2002 avranno sei mesi di tempo per svolgere gli adempimenti necessari per conformare la propria attività al regime regolamentare imposto dal recepimento della Direttiva nel Regno Unito. Tuttavia, gli emittenti le cui richieste di autorizzazione siano state sottoposte all’FSA prima del 27 Giugno 2002 ma non ancora decise al 27 Ottobre 2002 avranno la possibilità di continuare a svolgere la loro attività anche dopo la fine del periodo transitorio senza per questo essere considerati come svolgenti attività regolata. Gli istituti di moneta elettronica saranno tuttavia tenuti ad intraprendere quanto necessario per assicurare l’osservanza delle regole al fine di ottenere il relativo permesso al termine dei sei mesi di transizione.

 

Note

      (1) Tale criterio è stato inserito solo successivamente quale risultato della consultazione intrapresa dal Tesoro sulle misure di recepimento della Direttiva sulla moneta elettronica.

     (2) Questo concetto viene indicato nel Regno Unito con il termine di “e-money issued at a discount”.

     (3) HM Treasury, Implementation of the Electronic Money Directive, A Consultation Document, Ottobre 2001

     (4) Tale potere è stato specificamente inserito dal FSMA 2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2002 nell’articolo 9H dell’FSMA 2000 (Regulated Activities) Order 2001.

     (5) Si veda al proposito il successivo paragrafo 3.8.

     (6) The Financial Services Authority, Consultation Paper 117, The Regulation of Electronic Money Issuers, Dicembre 2001.

     (7) L’articolo 153 dell’FSMA impone all’FSA l’obbligo di esercitare il proprio potere regolamentare attraverso l’emanazione di regole scritte. L’FSMA descrive i documenti attraverso cui le regole sono emanate come “rule-making instruments” ed impone una serie di condizioni, inclusa quella della loro pubblicazione.

     (8) FSA Riders’ Guidance.

     (9) Secondo quanto stabilito dall’FSMA, a parte i casi dei soggetti che si avvalgono del “passaporto europeo” e ad altri casi minori, un soggetto è autorizzato allo svolgimento in via professionale di attività regolata nel Regno Unito allorché tale soggetto è in possesso di una “Part IV Permission”. Tale termine sta ad indicare il permesso concesso dall’FSA a seguito di apposita richiesta inoltrata in osservanza di quanto stabilito nella Parte IV dell’FSMA. Il permesso concesso al soggetto richiedente specifica quali sono le attività regolamentate che lo stesso ha il permesso di svolgere nel Regno Unito.

     (10) L’emissione di moneta elettronica “at a discount” è tuttavia possibile in certe limitate circostanze e per fini puramente promozionali (ELM 4.4.2G). In questo senso un emittente di moneta elettronica potrebbe vendere a scopo promozionale moneta elettronica in termini tali per cui il prezzo effettivamente pagato dall’acquirente sia inferiore al valore monetario acquisito. L’emittente ad esempio potrebbe subordinare la concessione di un certo quantitativo di moneta elettronica all’apertura di nuovi portafogli o al raggiungimento di certi livelli di utilizzo di quelli gia esistenti, senza per questo violare il relativo divieto.
      La ragione della disapplicazione del divieto in tali circostanze è da ricondurre al fatto che questo tipo di attivita promozionale è visto come un incentivo all’utilizzo dei servizi di moneta elettronica.

     (11) Tali regole sono tuttavia oggetto di consultazione ed il limite potrebbe essere innalzato a 1000 sterline (attualmente, circa 1630 euro).

     (12) Tale limite era stato originariamente fissato in 250 sterline (attualmente, circa 410 euro). La proposta di fissare a 250 sterline il massimo ammontare di moneta detenibile in ciascun portafoglio è stata riconsiderata dall’FSA a seguito del recepimento del risultato della consultazione.

     (13) Il riferimento al criterio “in the corse of business” èstato inserito a seguito del recepimento della consultazione al fine di evitare che quegli schemi aventi quale scopo il solo trasferimento di moneta elettronica da un portafoglio di un cliente all’altro trovassero preclusa la possibilità di qualificarsi per la deroga (???).

 

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