il diritto commerciale d’oggi
    IV.5 – maggio 2005

STUDÎ & COMMENTI

 

MARIA RAFFAELLA SANCILIO e CARLO MATTINA
La nuova nozione di “operazioni con parti correlate”
alla luce della Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005

 

1. Premessa. – 2. Provvedimenti CONSOB relativi alle “operazioni con parti correlate” precedenti la delibera n. 14990 del 14 aprile 2005. – 2.1. La Comunicazione CONSOB del 20 febbraio 1997 n. DAC/97001574. – 2.2 L’art. 71-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999. – 2.3 La Comunicazione CONSOB del 30 settembre 2002 n. DEM/2064231. – 2.4 Il Documento di consultazione “Principi Contabili Internazionali: rendicontazioni periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate", del 17 febbraio 2005. – 3. La nuova disciplina in tema di “operazioni con parti correlate”. – 3.1 La Delibera CONSOB n. 14990 del 14 aprile 2005. – 3.2 La nozione di “parti correlate” nel principio contabile internazionale IAS 24 e la sua efficacia temporale nel nostro ordinamento. – 4. Altre fonti in tema di “operazioni con parti correlate”. – 4.1 Il Codice di Autodisciplina per le società quotate. – 4.2 L’art. 2391-bis c.c. introdotto in sede di riforma del diritto societario dal D.Lgs. del 28 dicembre 2004 n. 310. – 4.3 L’art. 7 del Disegno di Legge per la Tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. 5. Conclusioni.

 

1. Premessa
   Con la recente delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, la CONSOB ha modificato il Regolamento Emittenti sotto diversi aspetti tra i quali si evidenziano gli interventi finalizzati all’adeguamento ai principi contabili internazionali, ivi compresi quelli direttamente attinenti alla nozione di “parti correlate”. Appare, pertanto, opportuno ricostruire l’evoluzione normativa in materia, al fine di illustrare i cambiamenti introdotti dalla citata delibera CONSOB, sia per quanto riguarda l’individuazione della fattispecie “parti correlate”, che per quanto riguarda i relativi profili pratici applicativi della nuova disciplina.

2. Provvedimenti CONSOB relativi alle “operazioni con parti correlate” precedenti la Delibera CONSOB n. 14990 del 14 aprile 2005
2.1 La Comunicazione CONSOB del 20 febbraio 1997 n. DAC/97001574
   Con la Comunicazione DAC/97001574 del 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari, la CONSOB aveva raccomandato che, nella Relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, fossero fornite specifiche e puntuali informazioni in merito alle “operazioni con parti correlate”. All’epoca la CONSOB non aveva fornito una definizione puntuale di tali operazioni, limitandosi a far riferimento, oltre che alle fattispecie di cui all’art. 2359 cod. civ., allo IAS 24 emanato dall’International Accounting Standars Committee.
   La stessa Commissione aveva successivamente - con Comunicazione DAC/98015375 del 27 febbraio 1998 - indicato lo IAS 24 come utile punto di riferimento allo scopo di chiarire quali informazioni fornire nei conti annuali e consolidati sulle transazioni con parti correlate, nonché di permettere un’adeguata comprensione degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo.
   Si fa presente, al riguardo, che la Comunicazione DAC/97001574 del 20 febbraio 1997 ha rappresentato, fino al 31 dicembre 2004, la fonte normativa di riferimento in materia di obblighi di informativa contabile concernenti “le operazioni con parti correlate”.
   A decorrere, infatti, dall’esercizio 2005, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 1606/2002, impone l’obbligo alle società aventi titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato di uno Stato membro di redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Il Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, esercitando la facoltà prevista dall’art. 5 del suddetto Regolamento CE, ha esteso l’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali anche ai bilanci di esercizio a partire dal 2006 (consentendo l’applicazione facoltativa anticipata degli stessi a partire dall’esercizio 2005). Conseguentemente, per ciò che attiene all’informativa di bilancio sulle “operazioni con parti correlate”, deve ritenersi applicabile (a partire dall’esercizio 2005 per il bilancio consolidato e dall’esercizio 2006 per il bilancio d’esercizio) esclusivamente il principio contabile internazionale IAS 24 e non più la citata Comunicazione CONSOB del 1997.

2.2 L’art. 71-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999
   In materia di obblighi di informativa societaria nei confronti del pubblico e della CONSOB, l’art. 71-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti (“Regolamento Emittenti”) - aggiornato con varie delibere tra le quali appunto la citata delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 - ha introdotto una prima definizione di “operazioni con parti correlate”, precisando che si tratta di operazioni “concluse anche per il tramite di società controllate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente”. Per tali operazioni la norma prescrive che le società emittenti sono tenute a mettere a disposizione del pubblico un apposito documento informativo (redatto in conformità a quanto descritto da uno specifico allegato al Regolamento medesimo), allo scopo di garantire la trasparenza al mercato degli elementi fondamentali delle “operazioni con parti correlate” contestualmente alla loro realizzazione, senza dover attendere la pubblicazione dei conti annuali.
   L’articolo 71-bis del Regolamento Emittenti prevedeva poi al comma 3 – comma che verrà soppresso con l’entrata in vigore della citata delibera CONSOB – di demandare alla CONSOB l’individuazione della nozione di parti correlate, “tenendo anche conto dei principi riconosciuti in ambito internazionale”.
   Il suddetto art. 71-bis in sostanza (i) da un lato, prevede, sia pur senza livelli numerici, una soglia quantitativa e qualitativa oltre la quale le “operazioni con parti correlate” devono formare oggetto degli obblighi di informativa al pubblico; e (ii) dall’altro, fa rinvio (nella parte ora abrogata) ad un ulteriore provvedimento da emanarsi da parte della CONSOB riguardo all’individuazione della nozione di parti correlate, con riferimento anche ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale.

2.3 La Comunicazione CONSOB del 30 settembre 2002 n. DEM/2064231
   In attuazione del citato comma 3 dell’art. 71-bis del Regolamento Emittenti, la CONSOB aveva provveduto, con la Comunicazione del 30 settembre 2002 n. DEM/2064231, all’individuazione della nozione di parti correlate. In tale Comunicazione (che, come si è detto, è stata ora espressamente abrogata dall’ultima delibera del 2005 n. 14990) la CONSOB aveva fornito una definizione avente valenza generale, facendo presente di aver ritenuto “di allinearsi sostanzialmente allo IAS 24, anche in vista dell’entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 1606/2002”. Nella stessa Comunicazione la CONSOB aveva anche fatto presente che lo IAS 24 era all’epoca in corso di revisione da parte dell’International Accounting Standard Board (“IASB”); e quindi aveva aggiunto di non poter peraltro “escludere che, per effetto di eventuali modifiche, si renda necessario, anche in tempi ravvicinati, un intervento di adattamento della presente Comunicazione”.

2.4 Il Documento di consultazione “Principi Contabili Internazionali: rendicontazioni periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate", del 17 febbraio 2005
   Con il Documento di consultazione “Principi Contabili Internazionali: rendicontazioni periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate", pubblicato in data 17 febbraio 2005, la CONSOB ha illustrato gli aspetti più significativi legati all’adozione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali (IAS) con riguardo alle rendicontazioni periodiche, ai prospetti di sollecitazione/quotazione, ecc.
   In particolare, nel capitolo conclusivo, il Documento di consultazione in questione affronta il tema della definizione della nozione di parti correlate, ripercorrendo brevemente l’evoluzione della normativa in materia, alla stregua di quanto descritto in sintesi nei punti precedenti.
   A tale riguardo il documento ribadisce che:
   i) “alla data di emanazione della Comunicazione del 30.9.2002, lo IAS 24 era in corso di revisione da parte dello International Accounting Standard Board (IASB)”;
   ii) a seguito di tale revisione, l’originaria nozione di parti correlate, riportata nella stessa Comunicazione, “si distacca tuttavia, anche se marginalmente, dal modello definito nel principio contabile internazionale”;
   iii) “in considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dai principi contabili internazionali, si ritiene opportuno uniformare la definizione di parte correlata, utile per l’adempimento da parte degli emittenti di tutti gli obblighi informativi, con quella prevista per il bilancio consolidato, facendo esplicito riferimento a quanto stabilito dallo IAS 24”.
   Il documento in questione viene quindi a prospettare un’esigenza di cambiamento e di allineamento della definizione di parti correlate facendo riferimento a quanto stabilito dallo IAS 24 (come revisionato dall’International Accounting Standard Board).
   Esso, pertanto, sia pur a livello di mera consultazione, dimostra come la CONSOB abbia avvertito la necessità di ridefinire la nozione di parti correlate, utile ai fini dell’espletamento degli obblighi informativi da parte degli emittenti italiani. Con ciò anticipando il contenuto del recente intervento, avvenuto con Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, che ha modificato il Regolamento Emittenti sotto molteplici aspetti, non ultimo, appunto, quello della nozione di parti correlate.

3. La nuova disciplina in tema di “operazioni con parti correlate”
3.1 La Delibera CONSOB n. 14990 del 14 aprile 2005
   Con l’ultima Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 la CONSOB ha modificato ed integrato il Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999. In particolare, con specifico riguardo alla nozione di “parti correlate”, il provvedimento fornisce una nuova definizione al riguardo, precisando che per “parti correlate” debbano intendersi “i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (vale a dire lo IAS 24), adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002”.
   Vengono espressamente abrogati il comma 3 dell’art. 71-bis del Regolamento Emittenti , nonché la sopra citata Comunicazione n. 2064231 del 30.9.2002, la quale ha costituito la fonte normativa di riferimento circa la nozione di parti correlate fino al 31 dicembre 2004.
   Conseguentemente, la nuova definizione (a partire dal 1° gennaio 2005) rileva ai fini di tutti gli adempimenti informativi di tipo istantaneo, periodico ovvero straordinario cui gli emittenti quotati sono tenuti nei confronti del pubblico e della CONSOB.
   In definitiva la CONSOB, con la nuova Delibera, supera l’impostazione precedente, cioè il rinvio ad una Comunicazione ad hoc per la definizione di “parti correlate”, e fa diretto riferimento alla nozione prevista in proposito dal principio contabile IAS 24, che non risulta più essere soltanto un “punto di riferimento” ma è divenuto il fulcro dell’attuale impianto normativo dettato in materia di “parti correlate”.
   In tal modo si è eliminato qualsiasi dubbio in capo a chi, come Assonime, prospettava l’opportunità di un intervento della CONSOB che abrogasse espressamente la Comunicazione del 2002 a favore di una nuova Comunicazione.

3.2 La nozione di “parti correlate” ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 e la sua efficacia nel nostro ordinamento
   Alla luce della nuova definizione di “parti correlate” fornita dal principio contabile IAS 24, una parte è considerata “correlata ad un’entità se:
   a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
   (i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
   (ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; o
   (iii) controlla congiuntamente l’entità;
   b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;
   c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);
   d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;
   e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
   f) la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
   g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata”.
   Con particolare riferimento alle caratteristiche di “un’operazione con parti correlate”, il principio contabile IAS 24 specifica che è tale “un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”.
   In proposito, confrontando tale nozione con quella di parti correlate elaborata dalla CONSOB nella Comunicazione del 30 settembre 2002, si nota che, sebbene le due definizioni non si discostino molto tra loro – anche per volontà della stessa CONSOB di mantenersi “allineata” all’impianto normativo previsto dagli IAS – è comunque possibile individuare alcune peculiarità nella diversa nozione prevista dal principio contabile internazionale.
   Ad esempio si può apprezzare, nello IAS 24, una diversa valutazione in ordine a fattispecie contemplate da entrambe le norme, quale è il caso in cui:
   i) le parti – anche attraverso uno o più intermediari - siano legate da rapporto di controllo, compreso quello congiunto. Nel principio IAS, rispetto alla citata Comunicazione, il controllo congiunto (inteso quale “condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica”) presenta un ambito più esteso, includendo anche le entità controllanti, controllate e consociate. È altresì opportuno segnalare che, mentre nella Comunicazione stessa, per il concetto di “controllo” si rinvia all’art. 93 del D.Lgs. 58/98 (che, oltre a far riferimento alle ipotesi di controllo “di diritto” e “di fatto” descritte dal primo e secondo comma dell’art. 2359 cod. civ. - allorché una società disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria – individua ulteriori fattispecie legate all’esistenza di un’influenza dominante per effetto di particolari vincoli contrattuali o clausole statutarie), lo IAS 24 fornisce in proposito una definizione meno puntuale, prevedendo che “il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.”
   ii) vi sia una presunzione di esercizio di influenza notevole, individuata dallo IAS 28 (richiamato espressamente dallo IAS 24) con riferimento ad una partecipazione del 20% del capitale ordinario, mentre la Comunicazione CONSOB considerava, ai fini della nozione di collegamento in caso di società con azioni quotate, una partecipazione pari al 10 %;
   iii) la controparte dell’operazione sia un dirigente con responsabilità strategiche dell’entità o la sua controllante, compresi gli amministratori (esecutivi o meno), senza ricomprendere tuttavia i componenti degli organi di controllo dell’emittente. La definizione fornita dallo IAS 24, infatti (confrontata con quella della Comunicazione CONSOB 2002), se da un lato restringe l’ambito di applicazione della norma (in quanto non ricomprende gli organi di controllo), dall’altro lo amplia con riferimento ai manager “con responsabilità strategiche” (individuati in quei “soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità” secondo una definizione che in effetti non è di facile applicazione con riferimento alle fattispecie concrete che si possono riscontrare nell’ambito di un’azienda).
   In aggiunta a quanto sopra, si riscontra nel principio IAS anche un’estensione innovativa del perimetro di “parte correlata”, attribuendo tale principio rilevanza all’ipotesi in cui parte dell’operazione sia un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata o sia una joint venture in cui l’entità è una partecipante. Di contro si segnala, altresì, che non si rinviene nella definizione fornita dallo IAS 24 alcun espresso riferimento, previsto invece nella Comunicazione CONSOB del 2002, ad operazioni effettuate con “soggetti che hanno in comune con l’emittente la maggioranza degli amministratori”.
   Occorre far presente che, a seguito della diffusione del già citato Documento di consultazione “Principi Contabili Internazionali: rendicontazioni periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate” del 17 febbraio 2005, la CONSOB stessa ha emanato in data 15 aprile 2005 un Documento di riscontro, denominato “Esito delle Consultazioni”, nel quale ha dato conto delle incertezze interpretative di cui aveva avuto segnalazione da parte degli operatori del mercato, con riferimento, tra l’altro, anche alla definizione IAS di parte correlata.
   A quest’ultimo proposito la CONSOB ha evidenziato che “la sede delle modifiche regolamentari non risulta la sede adeguata per ogni eventuale chiarimento sull’adozione di tali principi”. Potrebbe, quindi, essere legittimo attendersi, in prosieguo di tempo, un intervento da parte della Commissione che risolva i diversi profili pratici legati all’applicazione della nuova nozione nel nostro ordinamento.
Per quanto concerne, infine, l’efficacia temporale nel nostro ordinamento della nuova definizione di “parti correlate”, in proposito va segnalato che la Commissione non ha previsto alcun regime transitorio a differenza della scelta compiuta relativamente alle rendicontazioni contabili (relazione semestrale e trimestrale).
   Nonostante più voci (tra cui Assonime) avessero rappresentato alla CONSOB l’opportunità di prevedere uno specifico periodo transitorio in cui lasciare alle società quotate la possibilità di scegliere se fare riferimento alla definizione di parte correlata contenuta nella Comunicazione del settembre 2002 ovvero alla definizione IAS, la CONSOB ha piuttosto ritenuto di dover disattendere tale suggerimento in quanto:
   • si potrebbero avere informazioni fornite dagli emittenti quotati non confrontabili tra loro;
   • le procedure di rilevazione con parti correlate delle suddette società dovrebbero essere state adeguate allo IAS 24 già a partire dal 1 gennaio 2005.
   Conseguentemente, si deve ritenere che, sia ai fini dell’informativa da fornire in bilancio, sia ai fini dell’espletamento degli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della CONSOB, ex art.71-bis del Regolamento Emittenti, tutte le “operazioni con parti correlate” effettuate a partire dal 1° gennaio 2005 dovranno essere rappresentate alla luce della nozione di parti correlate quale viene fornita dallo IAS.

4. Altre fonti in tema di “operazioni con parti correlate”
   Oltre ai citati provvedimenti specifici emanati dalla CONSOB in materia di “operazioni con parti correlate”, altri provvedimenti sono intervenuti in materia prima della recente Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005.
   Si tratta, in particolare, i) delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ii) dell’introduzione nel codice civile, a seguito della riforma del diritto societario, del nuovo articolo 2391-bis dedicato alle “Operazioni con parti correlate” e, in una prospettiva de iure condendo, iii) del Disegno di Legge sulla Tutela del Risparmio che prevede l’inserimento dell’art. 2391-ter nel codice civile rubricato “Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate”.

4.1 Il Codice di Autodisciplina per le società quotate
   Il Codice di Autodisciplina per le società quotate (denominato più comunemente “Codice Preda”) emanato in data 6 ottobre 1999 dal “Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate” (costituito per iniziativa della Borsa Italiana S.p.A.) ed aggiornato in data 24 luglio 2002, contiene all’art. 11 specifiche raccomandazioni in materia di “operazioni con parti correlate”.
   In via generale, nell’art. 1.2. lett. e) del Codice in commento, viene raccomandato al Consiglio di Amministrazione i) quale sua competenza esclusiva, di esaminare ed approvare le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle “operazioni con parti correlate” e ii) di determinare le linee guida ed i criteri per l’identificazione delle suddette operazioni (di significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario).
   In particolare nell’art. 11 (che è stato introdotto con l’aggiornamento del 2002) viene rappresentata l’esigenza che l’effettuazione di “operazioni con parti correlate” rispetti criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
   Il Codice precisa al riguardo che i) “la definizione di operazioni con parti correlate può essere ricavata, tra l’altro, dai principi contabili internazionali (IAS 24)”; ii) “per fairness sostanziale si intende la correttezza dell’operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato”; iii) “per fairness procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell’operazione”.
Sotto il profilo della correttezza sostanziale, viene raccomandato al Consiglio di Amministrazione di avere cura di richiedere l’assistenza di “advisors” finanziari per il rilascio di “fairness opinions” e di avvocati per il rilascio di “legal opinions” nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dal valore o da altre caratteristiche dell’operazione.
   Sotto il profilo della correttezza procedurale, viene raccomandato agli amministratori che abbiano un interesse (anche potenziale o indiretto), nell’operazione: i) di informare tempestivamente e compiutamente il Consiglio circa l’esistenza e la natura di tale interesse e ii) di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.
   Le previsioni del Codice Preda contengono importanti criteri di comportamento che le società quotate sono state invitate ad adottare secondo il modello “comply or explain” tipico dei modelli di autoregolamentazione, avendo le disposizioni del Codice non carattere vincolante ma solo quello di raccomandazione.
   Si fa presente che il Codice di autodisciplina sarà sottoposto a breve ad ulteriore revisione, avendo la Borsa già costituito un nuovo Comitato che procederà ad un riesame ed aggiornamento del Codice stesso.

4.2 L’art. 2391-bis c.c. introdotto in sede di riforma del diritto societario dal D.Lgs. del 28 dicembre 2004 n. 310
   L’art. 2391 bis – (introdotto in sede di riforma del diritto societario dall’ultimo D.lgs. del 28 dicembre 2004 n. 310) e rubricato “Operazioni con parti correlate” – riconosce alla CONSOB il potere di emanare principi generali cui gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono tenuti ad uniformarsi per adottare regole che assicurino trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. La norma prevede, inoltre, che gli organi di amministrazione sono tenuti a rendere note tali regole nella Relazione sulla gestione, e possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. All’organo di controllo viene attribuito il compito di vigilare sull’osservanza di tali regole e di riferirne nella relazione all’assemblea.
   Il 2° comma dello stesso art. 2391-bis prevede che i principi generali che la CONSOB dovrà emanare al riguardo: i) dovranno disciplinare le operazioni in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione e ii) si applicheranno alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
   La CONSOB non ha ancora dato attuazione alla suddetta prescrizione.
   Tale disposizione recepisce e valorizza quei principi di trasparenza già raccomandati dal Codice Preda al fine di assicurare, da un lato, la responsabilizzazione degli amministratori nelle “operazioni con parti correlate” e, dall’altro, di porre l’organo di vigilanza, l’assemblea ed in generale il mercato nelle condizioni di essere a conoscenza del contenuto di simili operazioni.

4.3 L’art. 7 del Disegno di Legge per la Tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
   L’art. 7 del Disegno di Legge per la tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (quale approvato dalla Camera dei Deputati in data 3 marzo 2005) prevede una nuova disposizione (art. 2391–ter) nel codice civile sui “limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate”, in base alla quale:
   – le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a 100.000 euro, nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque (i) detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, ovvero (ii) eserciti su di esse un’influenza notevole, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., ovvero (iii) svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero con società controllate dai predetti soggetti;
   – è comunque fatta salva la possibilità di procedere al compimento di tali atti previa espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, deliberata senza la partecipazione del soggetto eventualmente interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale. È altresì prevista la nullità degli atti compiuti in difformità dalla autorizzazione dell’organo amministrativo ovvero in sua mancanza;
   – gli atti compiuti in difformità dall’autorizzazione di cui sopra, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l’osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre.
L’impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l’atto.
   Con tale Disegno di Legge, in sostanza, si viene a fornire una indicazione più precisa della soglia quantitativa ai fini dell’individuazione di un’operazione come “operazione con parti correlate”, fornendo criteri più specifici rispetto a quanto riportato nella disposizione di cui all’art. 71-bis del Regolamento Emittenti che, come si è detto, fa riferimento ad “operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione, possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente”.
   Si fa presente, al riguardo, che mentre la finalità dell’art. 71-bis è quella di tutelare la trasparenza del mercato con riferimento ad “operazioni con parti correlate” di particolare significatività, l’emanando art. 2391-ter del codice civile pone dei limiti alla concreta operatività di “operazioni con parti correlate” quantitativamente rilevanti.

5. Conclusioni
   Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, emerge che l’individuazione della nozione di “parti correlate” (rilevante per tutti gli adempimenti informativi di tipo istantaneo, periodico ovvero straordinario cui sono tenuti gli emittenti quotati nei confronti del pubblico e della CONSOB) non è più demandata al comma 3 dell’art. 71-bis del Regolamento Emittenti ed alla relativa Comunicazione del 30 settembre 2002 di attuazione, ma al contenuto del Principio contabile internazionale IAS 24.
   Sul piano temporale, la nuova definizione di cui al principio IAS 24 deve essere assunta a riferimento a partire dal 1° gennaio 2005 mentre, ovviamente, per le operazioni poste in essere precedentemente a tale data, continua a valere la nozione riportata nella Comunicazione CONSOB del 30 settembre 2002.
   Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento agli obblighi di informativa di bilancio sulle “operazioni con parti correlate”, per i quali deve ritenersi applicabile, a partire dal 1° gennaio 2005, il principio contabile internazionale IAS 24 e non più la Comunicazione CONSOB DAC/97001574 del 20 febbraio 1997.

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