il diritto commerciale d’oggi
    V.7-8 – luglio-agosto 2006

GIURISPRUDENZA

 

   CORTE DI CASSAZIONE, Sez. unite civ., 21 luglio 2006, n. 16751 – Carbone Presidente – Rordorf Estensore; Banca d’Italia c. De Gaetanis
   

 

   Svolgimento del processo. Con atto del 12 ottobre 2004 il sig. Giovanni De Gaetanis citò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Lecce la Banca Centrale Europea “presso la sua articolazione della Banca Centrale Italiana”. Chiese al giudice di accertare che la proprietà della moneta messa in circolazione dall’istituto di emissione è della collettività dei cittadini europei, i quali nell’attuale sistema ne sono invece illecitamente espropriati, e che quindi non esiste il cosiddetto debito pubblico, trattandosi invece di credito pubblico. Su tale premessa chiese altresì che l’istituto di emissione fosse condannato, in favore di esso attore, al pagamento della somma di euro 1.100,00, o comunque a quella ritenuta di giustizia entro i limiti della competenza del giudice di pace.
L’atto di citazione fu notificato alla Banca d’Italia, la quale si costituì eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda, con condanna dell’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di pace, con sentenza depositata il 26 settembre 2005, disattese anzitutto l’eccezione preliminare della Banca d’Italia, di cui affermò la legittimazione passiva in quanto soggetto che beneficia del reddito da signoraggio monetario; quindi osservò che il 95% dei capitale della medesima Banca d’Italia appartiene a privati, laddove il reddito derivante dall’attività dalla circolazione della moneta dovrebbe competere alla collettività nazionale, e pertanto accolse la domanda dell’attore in cui favore condannò la convenuta al risarcimento del danno per sottrazione del reddito da signoraggio monetario, nel periodo compreso tra gli anni 1996 e 2003, quantificato in euro 87,00.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Banca d’Italia, prospettando sei motivi di doglianza, illustrati anche da successiva memoria.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede il sig. De Gaetanis.
Motivi della decisione
1. Dei sei motivi in cui si articola il ricorso della Banca d’Italia il primo solleva un problema di carattere preliminare.
Con esso la ricorrente, denunciando la violazione di molteplici disposizioni del codice di procedura civile, del Trattato CE, del Protocollo sul Sistema europeo delle Banche Centrali e della Banca centrale Europea, nonché dello statuto della medesima Banca d’Italia, ripropone l’eccezione di difetto di legittimazione passiva disattesa dal giudice di merito. Osserva, infatti, che la domanda dell’attore era rivolta inequivocabilmente nei confronti della Banca Centrale Europea, soggetto distinto dalla Banca d’Italia e del quale quest’ultima non costituisce un’articolazione, né ha la rappresentanza sostanziale o processuale.
Non avrebbe comunque potuto il giudice di pace emettere una pronuncia di condanna riferibile alla Banca Centrale Europea, stante la riserva di giurisdizione posta al riguardo dal Trattato CE in favore del giudice comunitario.
2. La doglianza, nei termini di cui appresso, è senz’altro fondata.
2.1. Le domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio promosso dal sig. De Gaetanis dinanzi ai giudice di pace appaiano infatti chiaramente rivolte in primo luogo proprio nei confronti della Banca Centrale Europea, cui espressamente si imputa di avere "illecitamente trasformato la Collettività da proprietaria in debitrice del proprio denaro". L’atto di citazione appare però esser stato indirizzato e notificato unicamente alla Banca d’Italia, con sede in Roma, sul presupposto che quest’ultima sia una "articolazione" in sede nazionale dell’anzidetta Banca Centrale Europea.
Tale presupposto il giudice di pace ha mostrato di condividere, nella sentenza con cui ha definito il giudizio dinanzi a sé, ove infatti si legge che "l’atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca centrale d’Italia s.p.a.". Anche la conseguente pronuncia di condanna, emessa nei confronti della "convenuta", è quindi da intendersi come rivolta nei riguardi della Banca centrale Europea, rappresentata in giudizio dalla Banca d’Italia.
2.2. Sennonché il suindicato presupposto, sul quale riposano - come detto – tanto l’impostazione della domanda dell’attore quanto la conseguente pronuncia del giudice, è palesemente errato.
Deve infatti radicalmente escludersi che la Banca d’Italia costituisca una “articolazione locale” della Banca centrale Europea o che, comunque, essa ne abbia istituzionalmente la rappresentanza sostanziale e processuale sul territorio italiano. La Banca d’Italia e la Banca Centrale Europea costituiscono invece soggetti giuridici diversi, ancorché istituzionalmente e funzionalmente collegati, ciascuno dei quali dotato di ben distinta personalità giuridica, sia sul piano del diritto sostanziale che di quello processuale.
La prima non è una società per azioni di diritto privato - come alcuni passaggi dell’impugnata sentenza sembrerebbero postulare - bensì un istituto di diritte pubblico, secondo l’espressa indicazione dell’art. 20 del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 (di recente ribadita anche dall’art. 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005; n. 262), fornito pertanto di autonoma personalità giuridica. La seconda del pari gode di autonoma personalità giuridica, come espressamente indicato dall’art. 107, comma 2, del Trattato CE, ed è perciò dotata di una propria capacità giuridica anche sul piano processuale (art. 9, par. 1, del Protocollo sul Sistema Europeo delle Banche Centrali).
Nessuna disposizione consente d’altronde di affermare che alle banche centrali nazionali, ed in specie alla Banca d’Italia, siano stati conferiti in ambito processuale poteri rappresentativi che le abilitino a stare in giudizio per conto della Banca Centrale Europea.
Ne consegue che il contraddittorio instaurata nei confronti della sola Banca d’Italia, priva di legittimazione processuale sostitutiva della Banca Centrale Europea, non può dirsi in alcun modo instaurato anche nei confronti di quest’ultima. In una siffatta situazione, caratterizzata dall’inesistenza assoluta della notifica dell’atto di citazione a detta Banca Centrale Europea, nessuna pronuncia il giudice avrebbe quindi potuto emettere nei confronti di essa.
3. La conclusione appena enunciata assorbe evidentemente ogni ulteriore rilievo per quel che concerne la pronuncia emessa nei confronti della Banca Centrale Europea.
Non è però con questo esaurita l’intera causa.
Quantunque formulate in modo tutt’altro che univoco, infatti, le domande proposte dall’attore in citazione appaiono volte ad ottenere pronunce di accertamento e di condanna della convenuta Banca d’Italia, non solo quale rappresentante della Banca Centrale Europea (e s’è visto che tale essa non è), ma anche in se medesima considerata. Tale è, almeno, il modo in cui il giudice di merito - cui competeva farlo - sembra aver interpretato il significato di dette domande. Non altrimenti si spiegherebbe il fatto che egli le abbia accolte sulla base di argomentazioni incentrate su profili specificamente attinenti alla struttura partecipativa della Banca d’Italia ed ai benefici monetari che detta banca trarrebbe per se stessa dall’emissione della moneta europea: argomentazioni, queste, che (a prescindere da ogni considerazione sulla loro pertinenza e fondatezza) possono trovare logicamente posto nell’impugnata sentenza solo in quanto si dia appunto per scontato che tale sentenza il giudice ha inteso emettere pure nei confronti diretti della Banca d’Italia, in quanto corresponsabile in sede nazionale dell’attività di emissione monetaria, onde la dizione "convenuta", che figura nella formula di condanna, risulta abbracciare non solo la Banca Centrale Europea, asseritamente rappresentata dalla Banca d’Italia, ma anche quest’ultima in proprio.
Nei confronti della Banca d’Italia, diversamente che nei confronti della Banca Centrale Europea, il contraddittorio è stato sin da principio correttamente instaurato, sicché è giocoforza procedere all’esame dei successivi motivi di ricorso, ed in particolare del secondo, il cui accoglimento - come può sin d’ora anticiparsi- renderà però superfluo occuparsi anche dei successivi tre.
4. Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., 106 del Trattato CE, 16 e 32 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle Banche Centrali, sottolinea come, in presenza di una pubblica potestà, qual è quella riguardante l’emissione della moneta ad opera di un’autorità sovranazionale, il giudice italiano sia privo di giurisdizione, non essendo assolutamente configurabile in capo alla collettività nazionale o ai suoi singoli componenti una posizione tutelabile in termini di diritto soggettivo.
5. Tale censura è pienamente da condividere.
A fondamento della domanda giudiziale in esame, e della sentenza del giudice di pace che la ha accolta, sono state prospettate considerazioni – che integrano la causa petendi e contribuiscono a definire l’oggetto della domanda - impossibili da ricondurre a qualsiasi paradigma di tutela giurisdizionale. Con quella domanda l’attore manifesta l’intenzione di far valere un interesse che egli stesso però non radica in una posizione giuridica soggettiva, tutelata dall’ordinamento positivo, e di cui neppure l’impugnata sentenza individua un siffatto radicamento.
Secondo l’assunto dell’attore, la massa monetaria posta in circolazione nell’ambito dei paesi aderenti al sistema dell’euro (e quindi anche in Italia) apparterrebbe alla collettività dei cittadini di quei paesi, con la conseguenza che ciascuno di costoro potrebbe rivendicare, pro quota, il reddito derivante dalla stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria, oggi invece percepito dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali.
Ora, è noto (e non è affatto messo in discussione nella presente causa) che l’Italia, assoggettandosi alle previsioni del Trattato CE, per ciò stesso ha aderito al Sistema Europeo delle Banche centrali (indicato con l’acronimo SEBC), tra i cui compiti fondamentali l’art. 105, comma 2, del Trattato espressamente annovera quello di definire ed attuare la politica monetaria della Comunità. Del SEBC, il cui statuto costituisce un protocollo allegato al Trattato (art. 107, comma 4, del Trattato stesso), insieme alle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri fa parte la Banca Centrale Europea (art. cit., comma 1), alla quale l’art. 105, comma 1, del Trattato assegna il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità; emissione cui poi concretamente provvedono la stessa Banca Centrale Europea e le singole banche centrali nazionali a ciò autorizzate (art. 4 del d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ed art. 16 dello statuto del SEBC). Il reddito monetario che da tale emissione consegue affluisce alla Banca Centrale Europea, che lo ridistribuisce poi alle singole banche centrali nazionali secondo criteri puntualmente definiti dall’art. 32 dello Statuto del SEBC. L’attribuzione di siffatto reddito monetario alla Banca d’Italia, nei limiti di cui s’è detto (ed in linea di continuità con la disciplina nazionale previgente), appare perciò effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro paese si è vincolato anche sul piano internazionale.
A fronte di tale situazione, la pretesa dell’attore a che ciascun cittadino degli Stati europei aderenti al sistema dell’euro possa percepire direttamente e personalmente una quota proporzionale del cosiddetto signoraggio monetario, ossia del reddito che l’istituto di emissione ritrae dalle monete messe in circolazione, appare basata su argomenti di carattere storico (l’evoluzione del signoragglo monetario, a partire dal tempo in cui si coniavano monete in metallo prezioso recanti l’effigie del sovrano sino all’affermarsi della moneta cartacea, per passare poi alla soppressione del regime di convertibilità aurea e quindi all’introduzione della moneta unica europea) e di carattere economico (attinenti al modo in cui si produce il reddito che gli istituti di emissione ricavano dall’esercizio di tale funzione); argomenti che però conducono ad evidenziare non già uno scarto tra il comportamento dell’istituto convenuto e le regole giuridiche su cui è oggi modellato il meccanismo di produzione del reddito monetario, bensì una pretesa incoerenza tra tale meccanismo ed un auspicato diverso assetto cui esso, secondo l’attore, dovrebbe viceversa adeguarsi nel rispetto delle suaccennate ragioni d’indole storico-economica. Donde il carattere affatto metagiuridico della pretesa azionata, che nelle intenzioni di chi la ha formulata dovrebbe condurre ad un totale ribaltamento della prospettiva vigente (il debito pubblico si trasformerebbe in credito pubblico), quale oggi discende dal sistema monetario delle banche centrali europee.
Siffatta pretesa, dunque, è in realtà rivolta a mettere in discussione le scelte con cui lo Stato, attraverso i suoi competenti organi istituzionali, ha configurato la propria politica monetaria, in coerenza con la decisione di aderire ad un sistema elaborato in ambito europeo e di fare parte delle istituzioni create all’interno di detto sistema.
Ma, proprio per questo, si tratta di una pretesa (quale che ne sia la plausibilità sul piano storico, economico e politico) che necessariamente esula dall’ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (in tema di difetto assoluto di giurisdizione si vedano tra le altre, benché in relazione a fattispecie diverse da quella qui presa in esame, Sez. un. 12 luglio 1968, n. 2452; 17 ottobre 1980, n. 5583; 24 ottobre 1988, n. 5740; 8 gennaio 1993, n. 124; 19 maggio 1993, n. 5691; 5 giugno 2002, n. 8157).
Discende da ciò il difetto assoluto di giurisdizione in ordine all’azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice: ivi compreso il giudice di pace, non potendo certa ipotizzarsi che l’attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi quello indicato dal capoverso dell’art. 113 c.p.c. gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.
L’impugnata sentenza deve perciò essere cassata senza rinvia.
6. La conclusione cui si è appena pervenuti rende evidentemente superfluo l’esame dei rimanenti motivi del ricorso proposto dalla Banca d’Italia, salvo l’ultimo, che attiene al mancata accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, di cui l’istituto ricorrente insiste nel ravvisare gli estremi.
Ma tale domanda non è accoglibile, perché l’istituto ricorrente si sofferma unicamente sulle ragioni che consentirebbero di definire temeraria l’azione intrapresa dall’attore, ma neppure afferma di aver mai allegato elementi idonei ad evidenziare il danno che glie ne sarebbe derivato e che esso vorrebbe gli fosse risarcito a norma dell’art. 96 c.p.c.
(Omissis)

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