il diritto commerciale d’oggi
     VII.3 – novembre 2008

STUDÎ & COMMENTI

 

PAOLO SILVESTRO

Il termometro della scissione
L’orientamento del Giudice Tavolare di Trieste in tema di scissione quale vicenda evolutivo-modificativa: riflessi sulle assegnazioni immobiliari

 

   1. Il fatto
   Il caso di specie riguarda un’ipotesi di scissione totale infra gruppo, nella quale gli elementi patrimoniali/immobili della società scissa confluiscono in due società beneficiarie preesistenti con analogia negli effetti ad una incorporazione (1), ma con la differenza rispetto ad una fusione che una società si riverbera su due, piuttosto che due su una, come disposto dall’art. 2501 1° comma, cod. civ. Le beneficiarie proseguono l’ attività della scissa in virtù di un principio di continuazione proprio della comune matrice di fusione e scissione, nella loro similar veste di modifiche organizzative di impresa.

   2. Il reclamo
    Il sottoscritto Notaro … di Roma, premesso
   1) che per scissione totale in virtù di atto a mio rogito in data … Racc. n. …, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 18 maggio 2007, iscritto presso il competente Registro delle Imprese di Roma il giorno 1 giugno 2007, la società “AA S.p.A.” ha attuato il suo scioglimento senza liquidazione, con l’effetto del subentro in tutto il suo patrimonio delle società beneficiarie “BB S.p.A.” e “CC S.p.A.” per quanto di competenza loro attribuito;
   2) che sono stati assegnati alla “BB S.p.A.”, i beni immobili in Trieste iscritti nella P.T. 75738, in appresso riportati e descritti nell’allegato E del citato atto di scissione, …;
   3) che l’operazione societaria, ha una mera finalità di riorganizzazione del Gruppo YY, in quanto sia la società scissa “AA S.p.A.” sia la società beneficiaria “CC S.p.A.” sono interamente possedute nonchè soggette all’attività direzione e coordinamento della società “BB S.p.A.”;
   4) che la riforma del diritto societario, con la modifica dell’art. 2506 cod. civ., nella sua nuova definizione prevede espressamente che mediante scissione si procede esclusivamente ad un’assegnazione patrimoniale, definitivamente confermando la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di scissione societaria;
   5) che tale modifica normativa trae fondamento dal fatto che l’operazione di scissione ha ad oggetto esclusivo i soggetti societari coinvolti al fine di ridefinirne gli assetti;
   6) che il fenomeno, pertanto, si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dei soggetti societari che conservano la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass. SS. UU. 8 febbraio 2006 n.2637);
   7) che tale orientamento, circa la natura organizzativa e non traslativa della scissione, è suffragato altresì dalla dottrina anche ante riforma (Portale, Osservazioni sullo schema di decreto delegato in tema di riforma di Società di capitali, in Riv. Dir. Priv. 2002, p. 718; E. Cusa Prime considerazioni sulla scissione delle società, Milano, 1992, p. 31 e ss.; Di Sabato, Le Società, Torino, 1999, p. 440 e ss.; P. Ferro-Luzzi, La Nozione di Scissione, in Giur. Comm., 1991, 1, p. 1065 e ss.; F. Galgano, Dir. Civ e Comm., Vol. III, 2, Padova, 1999, p. 523 e ss.).
                                                   TUTTO CIÒ PREMESSO
il sottoscritto Notaro …
                                         CHIEDE CHE
in C. C. di Trieste, nei beni immobili sottoelencati inscritti nella P.T. 75738 c.t. 1°:
……………
sia eseguita l’intavolazione del diritto di proprietà, ai soli fini del mutamento di intestazione dalla Ditta “AA S.p.A.” alla Ditta “BB S.p.A.”.
(Omissis)

   3. Il decreto del Giudice tavolare
   Il Giudice Tavolare di Trieste:
   Letta la domanda del Notaio …… per conto di “BB F S.P.A.”;
   Visto l’atto di scissione totale … Rep. n. 82640 Racc. n. 9559 Notaio … reg. a Roma 3 il 18.5.2007 in atti sub G.N. 3723/08;
   Visto il proprio decreto sub G.N. 3723/05 con cui è stata rigettata l’istanza di intavolazione della scissione totale della società “AA Spa” mediante assegnazione alla società “BB Spa” rilevando, in primo luogo, una non corretta richiesta, in quanto dovevasi chiedere l’intavolazione del diritto di proprietà sul presupposto di una ritenuta natura traslativa dell’atto di scissione;
   Nell’attuale istanza, richiedendo correttamente l’intavolazione del diritto di proprietà, si premettono alcune considerazioni e riferimenti di giurisprudenza che invece sembrerebbero giustificare la natura dichiarativa dell’atto stesso.
   L’Art. 6 del Decreto Legislativo 17.1.2003 n. 6 ha modificato la disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di capitali e ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societarie. Infatti è stato abrogato l’art. 2504-septies cod. civ. che, definendo la scissione, affermava che la stessa «si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio …».
   La nuova definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 cod. civ. afferma ora che «con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio …».
   Ritenuto pertanto di modificare il proprio orientamento di cui al decreto sub. G.N. 3723/08, considerato valido il concetto che la scissione è vicenda che agisce sul rapporto costituito dall’originario contratto di società, essa non lo estingue bensì lo modifica, risolvendosi in una vicenda meramente evolutiva -modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
   Ritenuto pertanto che non è possibile individuare in detta fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente, decadono le motivazioni del rigetto, relativamente all’esatta individuazione tavolare dei beni nell’atto, alle norme urbanistiche e ai vincoli di tutela storico artistico;
   Visto il R.D. 28 marzo 1929 n. 499 e successive modificazioni ed integrazioni;
                             P Q M ORDINA
INTAVOLARE il diritto di proprietà della P.T. 75738 di Trieste c.t. 1° … dal nome di AA S.P.A. – con sede in Roma a nome di “BB S.p.A.” con sede in Roma.
Trieste 17 giugno 2008

   4. Il commento
   Nel provvedimento riportato in epigrafe, il Giudice Tavolare di Trieste, dopo essersi orientato in prima istanza verso una presunta natura traslativa, con richiesta di menzioni urbanistiche per gli immobili oggetto di assegnazione nell’atto di scissione,nel reclamo riconsidera la questione e accede alla tesi evolutivo-modificativa. Si legge nel decreto, in modo efficace che non vi sono «un soggetto alienante e uno acquirente», e pertanto ne consegue ai fini della individuazione tavolare,che non trovino applicazione le norme previste per i trasferimenti onerosi, sia quelle di urbanistica, sia quelle di tutela storico-artistica.(2)
   È agevole intuire come la soluzione al problema dipenda da quale natura giuridica si voglia attribuire alla scissione, nelle opzioni disponibili tra le teorie modificazioniste, traslative e conciliative (3).
   La vexata quaestio sulla necessità di delimitare un perimetro normativo pubblicitario per gli elementi oggetto di assegnazione riemerge, in un momento in cui la relativa disputa, sembrava essersi sopita. La presa di posizione di Floriano D’Alessandro (4) rispetto alla decisione assunta dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n° 2637 dell’ 8/2/2006 (5) induce a riflettere sulla consolidata assimilazione di fusione e scissione.
   La Suprema Corte ha fissato un principio di diritto in tema di fusione, in virtù del quale uno stesso soggetto giuridico conserva la propria identità in un diverso assetto organizzativo(6), in adesione alla tesi evolutivo-modificativa. Secondo l’autore citato la difficoltà insormontabile di questa concezione applicata alla scissioneè che fusione e scissione non potrebbero avere una costruzione unitaria e rivestire affinità. Rileva che se le società beneficiarie costituiscono continuazione della scissa, e ciò può legittimare l’assenza di vicende circolatorie, è di fatto inapplicabile l’art. 2506 bis cod. civ. in quanto non si verrebbe a distinguere patrimonio e debiti, tra scissa e beneficiaria. Ma si può replicare che le società beneficiarie continuano l’attività della scissa; potrà, se mai, generarsi una sfasatura temporale nei rapporti debito/credito, che è altro dalla impossibilità di distinguere gli elementi patrimoniali delle società.
   La fusione – osserva F. D’Alessandro – riduce il numero dei soggetti, la scissione invece tende ad accrescerli. A rigor del vero, nella fattispecie primaria tipica di scissione totale a favore di società preesistenti, il numero di soggetti si riduce se la scissa attua il suo scioglimento senza liquidazione, o rimane del tutto immutato qualora la stessa prosegua l’ attività; l’aumento dei soggetti si verifica esclusivamente nell’ipotesi di scissione parziale con assegnazione di patrimonio a società di nuova costituzione, che si originano comunque per derivazione dalla scissa.

   5. La legge 24 dicembre 2007, n. 244
   Il decreto del Giudice tavolare di Trieste, il pensiero di Paolo Ferro Luzzi sull’assenza di trasferimento dei beni nella scissione (sia in sé, sia come effetto), gli spunti di Floriano D’Alessandro, l’opinione di Giuliana Scognamiglio (7) e la citata sentenza a sezioni unite della Suprema Corte mi inducono ad alcune riflessioni.
   Gli autori citati sono di primo piano e seguitano ad interrogarsi su una vicenda giuridica quanto mai poliedrica ed appassionante: la scissione, una figura che, in una illusione oggettiva, potrebbe evocare la rottura di un termometro, e la conseguente fuoriuscita del mercurio con la sua singolare impossibilità di apprensione! Il suo polimorfismo determina, infatti, anche nel Fisco un immediato sospetto di elusione nella sua utilizzazione (8) presumendo, e credo sia qui l’equivoco generale, degli effetti ulteriori ed aggiunti, che è dato per scontato ne possano derivare, ma che sono invece tutti da provare, e per essere acclarati debbono costituire il frutto di una autonoma e ulteriore attività negoziale: la scissione è, per sua intima natura, totalmente neutrale.
   A qualcuno potrebbe sorgere il dubbio che essa appartenga al genus dei negozi indiretti per le sue molteplici forme di utilizzo: ma è proprio la sua duttilità di pronta efficacia, che ne giustifica una larga diffusione soprattutto nelle operazioni societarie infra gruppo per la immediatezza con cui riesce a realizzare una scomposizione degli elementi del patrimonio sociale, al fine di una diversa distribuzione nell’attuazione di riassetti di impresa. Non riesco a comprendere come si possa dubitare della affinità con la fusione, da cui la scissione assorbe la maggior parte della disciplina (16 norme su 19). La sua natura modificativa ha ricevuto un puntuale riconoscimento da parte del legislatore di riforma nella previsione normativa dell’art 2501-sexies ultimo comma cod. civ., estensibile alla scissione in virtù dell’esplicito richiamo dell’art. 2506 ter n. 3 cod. civ. Il non richiedere, infatti, perizia di stima nella scissione, se non nel caso di operazione eterogenea, dimostra come oltre a non configurarsi un conferimento, non si determini altresì alcun trasferimento per gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione.
   È forse il sorgere di beneficiarie di nuova costituzione la ragione che fa allontanare le due figure e che evoca aspetti traslativi? E che dire allora della fusione propria? L’analogia tra i due istituti disciplinati nella II e III sez. del codice civile riuniti sotto la comune matrice di fenomeni organizzativi di impresa, rispetto ai quali le vicende di circolazione degli elementi oggetto di assegnazione sono un fatto accessorio che segue la evoluzione dei soggetti, appare incontestabile. Il problema è di altro tipo: l’inadeguatezza e la carenza del sistema di pubblicità (9), che non assicura una corretta imputazione fiscale, e una esauriente informazione dei terzi (10); per questa ragione non si può prescindere da un aggiornamento dell’intestazione dei beni o diritti iscritti in pubblici registri, ma tale effetto può prodursi indipendentemente dalla applicazione dalle norme che presidiano i trasferimenti tipici onerosi, quando si verte in materia di immobili. Ritengo questa come la soluzione più equilibrata, auspicando un adeguamento complessivo nel sistema di pubblicità funzionale ad una puntuale rispondenza della intestazione soggettiva. A conforto di ciò, il Legislatore (art. 1 c. 277 - legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha imposto un generale obbligo per le Agenzie del territorio di provvedere d’ufficio all’aggiornamento delle Ditte Catastali di quelle vicende societarie che sfuggono ad ogni tipo di rilevazione, per evitare un disallineamento tra persone giuridiche proprietarie e reintestazione aggiornata.
   La citata legge, prevede altresì l’obbligo a carico del Notaio (art. 1 comma 276) di voltura catastale per tutti gli atti societari soggetti ad iscrizione nel Registro Imprese che comportino un mutamento nella intestazione dei beni immobili, prescindendo da vicende produttive di effetti reali, quali previste dall’art. 2643 cod. civ. Gli atti societari di modifica della denominazione o ragione sociale, il mutamento di sede (11), la trasformazione, la fusione e la scissione di persone giuridiche (soc. commerciali, personali di capitali, enti no profit) sono regolati come una categoria assoggettata ad un obbligo normativo di voltura catastale, ma non di trascrizione tipica. Abbiamo peraltro già esposto in questa rivista le ragioni di opportunità alle quali si rinvia, per l’attuazione di una forma di pubblicità combinata Registro delle Imprese/Registri Immobiliari (12).
    Un ulteriore dato positivo a sostegno della tesi sostenuta, si può trarre infine dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, 2° comma (13) sulle società agricole, in cui il Legislatore ha sentito l’esigenza di richiedere un espresso “aggiornamento” delle vicende societarie non solo negli atti catastali, ma anche nei registri immobiliari.

                    Questo studio è dedicato alla memoria del mio Maestro Giorgio Oppo

Note

   (1) Anche se sarebbe speculare il parallelismo tra le fattispecie di scissione totale e di fusione propria.

   (2) Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari. La. I5 - (Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alla fusione o scissioni di società):
«La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria. È stato infatti abrogato l’unico riferimento testuale ai negozi traslativi contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2504-septies cod. civ., il quale, definendo la scissione, affermava che la stessa “si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio”. La nuova definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 cod. civ., afferma ora più correttamente che “con la scissione un società assegna l’intero suo patrimonio”. Invero le fusioni o scissioni, totali o parziali, proprie o improprie,proporzionali o non proporzionali, sono sempre configurabili come negozi che hanno quale oggetto i soggetti società coinvolti, i cui assetti vengono ridefiniti, e non anche i loro patrimoni; risolvendosi in vicende meramente evolutive e modificative degli stessi soggetti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (confr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637).
     Stante quanto sopra non è mai possibile individuare in dette fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente. Si può quindi affermare che per gli atti di fusione o scissione aventi ad oggetto società titolari di immobili:- non è dovuta alcuna garanzia per evizione; - non sono esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico artistica; - non vi è alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari; - non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili: dichiarazioni o allegazioni ex L. 47185 e successive modifiche e integrazioni».

   (3) Per ampi riferimenti, in questa rivista: La Scissione ad oggetto immobiliare esclusivo, Febbraio 2005, Note 16, 17, 18 e 19 (Pescatore).

   (4) F. D’Alessandro, Fusioni Di Società, giudici e dottori, in Giust. civ., 2007, p. 2501 e ss. Vedi anche Picciau, in Commentario alla Riforma delle Società diretto da P. Marchetti, p.1056 e ss.: in parziale adesione a quanto sostenuto da D’Alessandro, in ordine alla natura giuridica dell’operazione di scissione ed alla sussistenza di un trasferimento patrimoniale, conclude che la «straordinaria duttilità della scissione e le numerose sfaccettature della scissione fanno sì che con essa possa essere realizzato un trasferimento patrimoniale fondato su una causa societaria, i cui esiti economici possono influire su interessi sostanziali analoghi a quelli sui quali è in grado di incidere il trasferimento operato da un contratto di scambio». L’Autore in virtù di tale considerazione ritiene che le formalità pubblicitarie (in particolare la trascrizione nei registri immobiliari) debbano sempre trovare applicazione in caso di scissione.

   (5) Recita la massima: «Ai sensi del nuovo 2505 bis cod. civ., la fusione tra società non determina l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo -modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c.». La III sez. della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio nella sentenza N° 14526 del 23 giugno 2006: «In base alla nuova formulazione dell’art. 2504 bis cod. civ., la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza nessun effetto successorio od estintivo, con la conseguenza che essa non comporta interruzione del processo in cui sia parte una società coinvolta nella fusione. È pertanto ammissibile il ricorso per cassazione intimato a società che sia stata incorporata e la notificazione del ricorso». Si osserva come la fusione, quindi, diventa una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio od estintivo. In altri termini la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto, allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione (in tal senso anche Cass. 13-08-2004 n°15737, e 29-12-2004 n°24089; in senso contrario per la tesi dell’estinzione con conseguente successione a titolo universale della società incorporante o di quella risultante Cass. 06-05-2005 n°9432, 24-06-2005 n°13695, 03-08-2005 n° 9432 in Giust. Civile 2005 p. 2485 e ss.).

   (6) È l’opinione di P. Ferro Luzzi, La Nozione di Scissione, in Giur. Comm., 1991, 1, p. 1065 e ss.; per la dottrina orientata in tal senso (Lucarelli, Bavetta, Di Sabato, Galgano, Serra, etc.), vedi riferimento al punto 7 del reclamo, nonché in questa rivista nota 17 a la Scissione Immobiliare a oggetto esclusivo (cit. nota 2).

   (7) G. Scognamiglio, Le scissioni, in Trattato delle Società per azioni diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, p. 260, 239, 241.

   (8) La necessità della sussistenza di valide ragioni economiche è il presupposto per poter stabilire la presunta elusione. Secondo il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, nel caso di scissioni non proporzionali finalizzate alle divisioni di immobili trai soci, si è ritenuta plausibile la motivazione di una più efficiente gestione delle attività originariamente presenti nella scissa, ovvero la indicazione di divergenza in ordine alla finalità e alle modalità di utilizzo del patrimonio aziendale, purchè debitamente documentate e supportate altresì dalla volontà di non cedere a terzi le quote delle società. Si segnalano in senso positivo i pareri N° 49 del 16 novembre 2005,N° 22/2004 e N° 28 del 9 maggio 2007, e in senso negativo N° 18, 24, 34, 41, 48/2005 e N° 22 del 9 maggio 2007.

   (9) Fusione e scissione sono negozi con cui diffusamente le imprese realizzano aggregazione e frammentazione di elementi del patrimonio, e che hanno un impatto sempre più crescente su un sistema pubblicitario storicamente non organizzato a tale tipo di recepimento. Rilevava giustamente Giorgio Oppo come «Il tema della opponibilità ai terzi di elementi patrimoniali per fusione e scissione fosse stato alquanto trascurato dalla dottrina specialistica, la quale era parsa incline a ritenere che nessuna forma fosse necessaria al riguardo», G. Oppo, Fusione e scissione di banche tra disciplina codicistica e ordinamento settoriale, in Riv. Dic. Civ., 1994, p. 123.

   (10) F. D’Alessandro, op. cit., in Giust. Civile, 2007, p. 2516, nell’esprimere la propria perplessità ritiene che la soluzione vada affrontata caso per caso,e riporta una elencazione di una serie di quesiti che, a suo avviso, sono ancora in attesa di risposte.

   (11) La conferma che si tratti di un mero aggiornamento di intestazione è testimoniata dal fatto che anche vicende societarie di secondo livello quali le prime citate nel testo, vengano parificate per esclusivi fini pubblicitari a vicende societarie di rango quali trasformazione, fusione e scissione.

   (12) In questa rivista, La Scissione ad oggetto immobiliare esclusivo, cit., nota 2.

   (13) Si riporta di seguito il testo integrale: «Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari».

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