il diritto commerciale d’oggi
     VII.3 – novembre 2008

GIURISPRUDENZA

 

TRIBUNALE MATERA, decr. 17 ottobre 2006; Pres. Attimonelli – Rel. Lisco – Teatro Duni s.r.l. c. Andrisani
Qualora lo statuto di una società a responsabilità limitata stabilisca, con una clausola introdotta prima della riforma societaria, di cui al d. lgs. n. 6/2003, un quorum deliberativo rafforzato per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, tale clausola è inefficace, se la stessa società non si sia avvalsa, durante il periodo transitorio previsto dell’art. 223-bis disp. attuaz. cod. civ., della facoltà di derogare al quorum legale.

 

(Omissis)
   Con ricorso depositato il 15.05.2007 la Teatro Duni s.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico di questo Tribunale depositato in data 18.04.2007, con il quale è stata rigettata la richiesta di omologazione della delibera di proroga del termine di durata della società, assunta dalla assemblea dei soci il 29.12.2006, in ordine al quale il notaio verbalizzante aveva ritenuto non adempiute le condizioni stabilite dalla legge. Ha osservato la reclamante che la delibera di proroga della durata della società era stata adottata con un quorum deliberativo rispettoso di quanto dispone l’art. 2479 bis, comma 3, cod. civ. nella nuova formulazione introdotta con d.lgs n. 6/03; ha pure richiamato la disposizione transitoria contenuta nell’art. 223 bis disp. att. cod. civ. in rito la reclamante eccepiva la irritualità dell’intervento di Andrisani Maria Giuseppa nel presente procedimento.
   Preliminarmente, in accoglimento di quest’ultima eccezione, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento del terzo. Il presente procedimento, infatti, ha natura di volontaria giurisdizione, «avente carattere meramente ordinario, il quale s’esaurisce in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura e alla regolarità formale della deliberazione, a tutela di interessi generali, senza statuire su diritti dei soggetti da essa coinvolti, che restano tutelabili con l’eventuale impugnazione della delibera medesima» (cfr. Cass. 3708/00). «La natura non contenziosa ma di volontaria giurisdizione propria del procedimento di omologazione delle deliberazioni assembleari comporta il difetto di legittimazione dei soci dissenzienti ad intervenire ed a formulare istanze nello stesso procedimento. Nel procedimento, infatti, il giudice adito non risolve questioni insorte tra le parti, né controversie sia pure potenziali tra esse, e non riconosce o attribuisce diritti soggettivi ad alcune di esse: inoltre, ove si riconoscesse al socio dissenziente il diritto ad intervenire di persona nel procedimento, dovrebbe essergli riconosciuta anche la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale, mentre siffatta legittimazione è riconosciuta solo alla società stessa e al p. m.» (cfr. Tribunale Reggio Emilia 18 agosto 1998).
   Ebbene, tale interpretazione trova conferma nel disposto dell’art. 2436 cod. civ., che individua quali unici soggetti del procedimento, oltre naturalmente al giudice, gli amministratori della società ed il Pubblico Ministero, ma soprattutto nell’art. 29 d. lgs. n. 5/03, che inserisce il presente procedimento fra quelli in confronto di una parte sola. Il “soggetto interessato" citato nell’art. 27 stesso decreto deve essere individuato in ogni caso fra le parti del procedimento normativamente legittimate a proporre reclamo attraverso il criterio dell’interesse ad ottenere la riforma del provvedimento.
   Nel merito il reclamo può trovare accoglimento, apparendo dirimente la norma transitoria contenuta nell’art. 223 bis, comma terzo, disp. att. cod. civ., la quale dispone che «le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell’assemblea straordinaria aventi ad oggetto l’introduzione dello statuto di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statuaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».
   In particolare per il caso che ci occupa assume rilievo il secondo periodo della citata disposizione, che consente all’assemblea dei soci di introdurre con un quorum meno rigoroso ed entro il 30 settembre 2004 clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; in caso contrario (vale a dire nell’ipotesi in cui la società non adotti una delibera di tal specie) resta in vigore la disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003, ma non oltre il 30 settembre 2004.
   La norma appare chiara nel senso di concedere alle società già iscritte alla data del 1° gennaio 2004 la possibilità di introdurre deroghe statutarie alle disposizioni non imperative della c. d. riforma del diritto societario, purché ciò avvenga entro una certa data; in mancanza troveranno applicazione le nuove disposizioni di legge e perderanno efficacia le precedenti clausole statutarie.
   Nel caso che ci occupa lo statuto della società reclamante contiene una clausola, che fissa nell’80% del capitale sociale il quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria. La c. d. riforma del diritto societario introdotta con d.lgs n. 6/03 prevede, all’art. 2479-bis, comma 3, cod. civ. che «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del 2° comma dell’articolo 2479 con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale». Per modificare l’atto costitutivo attualmente è, pertanto, sufficiente il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà de capitale sociale.
   Lo stabilire se la citata disposizione sia o meno inderogabile è in questa sede irrilevante, stante il tenore dell’art. 223-bis, comma 3, disp. att. cod. civ.
   Pertanto, poiché la società non ha adottato entro il 30 settembre 2004 una delibera avente il tenore di quelle previste dall’art. 223-bis, comma 3, disp. att. cod. civ., la clausola statutaria che prevede la maggioranza dell’80%, quale quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria è sostituita dall’art. 2497-bis, comma 3, cod. civ. per quanto concerne la adozione di delibere di modificazione dell’atto costitutivo, qual è la proroga della durata della società.
   Nel caso di specie è pacifico che tale delibera è stata adottata con una maggioranza rispettosa del disposto dell’art. 2497-bis cod. civ., cosicché la stessa è stata legittimamente adottata e può essere iscritta al registro delle imprese..
   Non è inutile rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 2436, comma 5, cod. civ. secondo cui «La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione», non può costituire un impedimento all’accoglimento del reclamo ed alla pronuncia dell’ordine di iscrizione a causa del decorso dell’originario termine di durata della società (31 dicembre 2006). Tale interpretazione non si concilia con il fondamentale diritto di difesa, che deve mirare a porre il soggetto che ha ragione nella medesima posizione nella quale si sarebbe trovato se la sua posizione giuridica fosse stata riconosciuta fin dal principio.
   Nel caso che ci occupa deve, pertanto, ritenersi che la deliberazione di proroga della durata della società debba produrre effetti giuridici a far data dal momento in cui la stessa avrebbe potuto essere iscritta; e tale interpretazione trova conferma anche in quanto dispone il secondo periodo del terzo comma dell’art. 2436 cod. civ. Nel caso in cui il Notaio ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, gli amministratori possono convocare l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti o ricorrere al Tribunale ed” […] in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace», il che lascia intendere che, proposto ricorso al Tribunale, in attesa della decisione, la deliberazione è solo temporaneamente inefficace e, a garanzia del diritto effettivo di difesa, l’accoglimento del ricorso debba consentire piena tutela nei termini innanzi detti.
(Omissis)

Top

Home Page

 

dircomm.it
Rivista diretta da Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi