il diritto commerciale d’oggi
     XI.1– gennaio-marzo 2012

STUDÎ & COMMENTI

 

PAOLO SILVESTRO

Il patrimonio destinato ad un unico affare
Aspetti di interesse notarile

 

   1.
   L’istituto dei PATRIMONI DESTINATI, disciplinato dall’art. 2447-bis e seguenti c.c., ha ricevuto una scarsa applicazione che ha dato luogo ai seguenti esempi più significativi:

A) REGIONE VENETO
PATRIMONIO DESTINATO avente ad oggetto l’assunzione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio delle piccole e medie imprese nel territorio della detta regione (1).

B) REGIONE LOMBARDIA
PATRIMONIO DESTINATO avente ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento a norma dell’art. 114-terdecies D.Lgs 385/93 (2).

C) REGIONE PIEMONTE
PATRIMONIO DESTINATO avente ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento a norma dell’art. 114-terdecies D.Lgs 385/93 (3).

D) REGIONE LAZIO
PATRIMONIO DESTINATO avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di bancoposta come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2011 n. 144 (4), nonché con le previsioni di cui al D.L. 29.12.2010 n. 225 convertito in legge 26.2.2011 n. 10, in deroga alla normativa codicistica (5).

   L’istituto trae fondamento dall’esperienza maturata in altri paesi, primo fra tutti gli Stati Uniti d’America e la sua disciplina favorisce il soddisfacimento di due esigenze economiche:

  – la prima, propria degli operatori commerciali, consiste nel delimitare il rischio a singoli settori dell’iniziativa imprenditoriale, senza dover costituire una nuova Società con il vantaggio dell’eliminazione dei relativi costi;
   – la seconda riguarda i terzi investitori o creditori della Società che avranno a riferimento esclusivamente una parte del patrimonio sociale, con una sensibile contrazione delle spese.

   La norma prospetta due diversi modelli mediante i quali si può:

1) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (6);
2) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.

   2.
   In qualità di Notaro rogante ho redatto la delibera di costituzione del patrimonio destinato denominato “Roma City Investment” (7), avente ad oggetto la promozione e la crescita del sistema territoriale romano nonché l’attrazione degli investimenti necessari per la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana.

Repertorio n.
Raccolta n.
                                             Verbale del Consiglio di Amministrazione
Repubblica Italiana
          addì
l’anno …….il giorno………….. del mese di………….., in Roma, ……………presso la sede di …………. s.p.a. alle ore ………..
a richiesta della Società “…………. s.p.a.”, con unico socio, con sede in Roma (RM), ………………, capitale sociale euro……(….), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma:….., iscritta al repertorio economico ed amministrativo di Roma al numero….., partita i.v.a……in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig……nato……….. il giorno……, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra.
   Io sottoscritto……, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in via……, ho oggi assistito alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società suddetta convocata per il giorno…..in Roma,….. , alle ore,…..con le modalità previste dall’articolo 19 dello Statuto per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
   1. omissis;
   2. costituzione del patrimonio destinato “…..”;
   3. omissis.
   Io Notaro sono certo della identità personale del Sig…….il quale, nella qualità sopra indicata e con il consenso dei partecipanti, mi chiede di redigere il verbale della presente riunione limitatamente al punto 2 all’ordine del giorno.
Io Notaro do atto di quanto segue.
   Assume la presidenza della riunione ai sensi dell’articolo ….. dello Statuto Sociale il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi dichiara:
   – che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo fax in data …………
   – che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti l’Amministratore Delegato…..e……..……;
   – che del Collegio Sindacale, sono presenti tutti i Sindaci Effettivi…,…… e…..
   Il Presidente accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti e dichiara che la presente riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul predetto argomento.
   Il Presidente apre la discussione ed illustra il piano economico e finanziario, in particolare il documento in esso contenuto denominato “Business Plan” finalizzato ad un maggiore sviluppo del sistema territoriale romano, che viene oggi sottoposto all’approvazione del Consiglio ed allegato al presente verbale.
   A tale scopo si rende necessaria la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447 bis c.c., denominato “……” il cui scopo sarà quello di promuovere, secondo le linee del Business Plan, la crescita del sistema territoriale romano e l’attrazione degli investimenti necessari per la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana previsti.
   I beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato saranno costituiti da risorse finanziarie nella forma di “disponibilità liquide” per l’importo di euro……(……) che sono state depositate in data …… nel conto corrente bancario dedicato intestato a ………. presso la Banca….., agenzia n…., in Roma, via…… .
   Precisa quindi che la dotazione di cui sopra non è superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società così come risultante dalla situazione patrimoniale al ……….. che viene oggi sottoposta alla approvazione del Consiglio ed allegata al presente verbale.
   Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e il presidente del Collegio Sindacale conferma e attesta che il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, che la Società non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c., e che dalla data di redazione della situazione patrimoniale non sono intervenuti fatti di rilievo che incidono negativamente sulla consistenza del patrimonio netto della Società.
   Fa presente che, ai sensi dell’articolo 2447 ter lettera d) c.c., il patrimonio destinato potrà beneficiare di apporti da parte di terzi.
   Al riguardo, osserva che sono in corso di definizione accordi con “………..” per un ulteriore sostegno all’iniziativa, secondo idonee modalità di finanziamento.
   A questo punto, il Consiglio di Amministrazione attesta la congruità del patrimonio destinato rispetto alla realizzazione dell’affare, così come risulta dal piano economico e finanziario.
   Prosegue il Presidente, sottolineando come, con riferimento alle regole di rendicontazione dello specifico affare, la Società terrà separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e ss. c.c..
   Non si è reso necessario nominare uno specifico Revisore essendo la Società già assoggettata alla revisione legale, attualmente da parte di …… .
   Propone, pertanto, di assumere la seguente delibera:
« il Consiglio di Amministrazione della Società…….s.p.a.,
delibera
   1) di approvare la situazione patrimoniale della società al ……….;
   2) di approvare il piano economico e finanziario comprensivo del “Business Plan”, dando atto che dallo stesso risulta la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare;
   3) di costituire un patrimonio denominato “……” destinato in via esclusiva ai sensi dell’art. 2447 bis comma 1 lettera a) c.c., secondo le linee del richiamato Business Plan, alla promozione e alla crescita del sistema territoriale romano e all’attrazione degli investimenti necessari per la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana ivi previsti;
   4) di dotare il patrimonio destinato di cui sopra dell’importo di euro…… (… ) a mezzo di risorse finanziarie nella forma di “disponibilità liquide” che sono state depositate in data ………. nel conto corrente bancario dedicato intestato a….. (…) presso la Banca …..., agenzia n…,in Roma, via ……;
   5) di dare atto che la dotazione di cui sopra non è superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società come risulta dalla situazione patrimoniale al ……….;
   6) di stabilire, con riferimento alle regole di rendicontazione dello specifico affare, che la società terrà separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e ss. c.c. e di dare atto che non è necessario nominare una Società di Revisione per la revisione dei conti dell’affare in quanto la Società è già assoggettata alla revisione legale della società di revisione …;
   7) di stabilire la durata del patrimonio destinato sino al …………;
   8) di stabilire che le regole di Governance del patrimonio destinato siano coincidenti con le previsioni statutarie e con le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione della Società;
   9) di prevedere la facoltà di costituire un “Comitato di Controllo” (8) che avrà il compito di monitorare il rispetto delle direttive del “Business Plan”, senza peraltro sovrapporsi alle funzioni istituzionali del Collegio Sindacale;
   10) di prendere atto che la presente deliberazione verrà depositata e iscritta presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c. e che nel termine di sessanta giorni dalla detta iscrizione, i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione;
   11) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato disgiuntamente ogni occorrente potere per l’esecuzione della presente delibera;
   12) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato disgiuntamente affinché, a richiesta delle Autorità competenti, possano espletare ogni attività richiesta per l’iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese.».
   Il Presidente dichiara chiusa la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno e mette in votazione la proposta di delibera.
   Il Presidente proclama i risultati della votazione e mi dichiara che il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti manifestato con comunicazione orale ha approvato all’unanimità la proposta di delibera.
   Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.
   Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa questa parte della riunione e sottoscrive il verbale alle ore …
   Il Presidente, consegna a me Notaro i seguenti documenti:
   – situazione patrimoniale al ……….;
   – piano economico – finanziario e business plan,
che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere “a” e “b”.
   Il costituito esonera me notaro dalla lettura degli allegati.
   Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al costituito, da esso approvato e sottoscritto.
   Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su …. pagine di …. fogli.
            firmato:…..
            firmato:…..

   3.
   La segregazione patrimoniale costituisce la caratteristica essenziale della fattispecie e comporta l’individuazione di quella parte del patrimonio sociale che, per effetto della destinazione, cessa di essere oggetto di garanzia patrimoniale generale per la Società al fine di assicurare il soddisfacimento di quelle obbligazioni poste in essere per la realizzazione dello specifico affare (9).
In un confronto ideale tra persone fisiche e giuridiche si può evocare una qualche affinità con il fondo patrimoniale, che, nel creare un vincolo a servizio dei bisogni della famiglia, genera uno schermo sul patrimonio di quest’ultima, senza peraltro pervenire alla sua separazione.
Sussistono due limiti di formazione:

1) il valore non può essere complessivamente superiore al 10% (10) del patrimonio netto della Società (11);
2) non possono essere costituiti patrimoni per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

   Con riferimento al contenuto della delibera, dalla norma dell’articolo 2447 ter c.c., si evince che:

a) il termine “specifico affare” impone che l’oggetto del patrimonio destinato debba essere descritto in modo circostanziato, senza limitarsi a quelle indicazioni generali proprie dell’oggetto sociale che si rinvengono negli statuti. trattandosi di uno specifico progetto da realizzare, la destinazione non può infatti riguardare l’attività sociale svolta ordinariamente dalla Società ma deve rappresentarne una specificazione (12).
b) I beni ed i rapporti oggetto della segregazione patrimoniale possono, essere invece, di varia natura (mobili, immobili, crediti etc..) purché suscettibili di una valutazione economica.
Nel caso di specie della “Roma City Investment”, l’eventualità che l’oggetto della segregazione fosse rappresentato da una somma di denaro, destava qualche perplessità per la natura fungibile del bene conferito.
La questione è stata risolta mediante l’apertura di un conto corrente dedicato intestato alla Società stessa, recante la denominazione del patrimonio destinato
c) Il piano economico-finanziario ha la funzione di garantire la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, non solo nel senso di attitudine dei beni a soddisfare i creditori del patrimonio, in termini di “sufficienza patrimoniale”, ma soprattutto Come capacità del patrimonio di realizzare l’affare progettato. La valutazione di congruità va riferita ai valori reali dei beni e dei rapporti destinati e non ai valori contabili.
Si ritiene opportuno che il piano economico-finanziario costituisca un allegato della delibera istitutiva, che richiederà altresì l’approvazione di una situazione patrimoniale ad hoc.
d) Oggetto degli eventuali apporti di terzi può essere qualunque bene o servizio utile per la realizzazione dell’affare: denaro, crediti, diritti reali e personali di godimento, prestazioni d’opera e servizi, attività immateriali purché suscettibili di una valutazione attendibile ai fini dell’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale. In ogni caso gli apporti non costituiscono conferimento e le forme attraverso cui vengono effettuati da parte dei terzi sono di varia natura (13).

   Salvo diversa disposizione dello Statuto, la deliberazione è adottata dall’Organo Amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti (14).
   Parte della dottrina (15) ritiene necessaria per la costituzione del patrimonio destinato la presenza di un’espressa riserva statutaria in tal senso, ma non sembrano sussistere argomenti testuali a supporto di tale orientamento, essendo l’operazione riconducibile ad un atto di gestione.
   La delibera è assoggettata a pubblicità presso il registro delle imprese, mediante il deposito e l’iscrizione a norma dell’articolo 2436 c.c. la mancanza di una previsione normativa espressa ha suscitato dubbi sulla necessità di verbalizzazione notarile.
   In realtà, la rilevanza dell’operazione, la complessità del contenuto, la tutela degli innumerevoli interessi in essa coinvolti, il richiamo espresso all’articolo 2436 c.c. impongono quel controllo di legalità peculiare della funzione notarile. con ciò si vuol significare come assuma particolare rilievo per un patrimonio autonomo, in analogia a quanto avviene per l’iscrizione di un atto costitutivo di società di capitali (16), accedere nel registro delle imprese. Il giudizio di omologazione conseguentemente va svolto in via preventiva, sebbene si verta in materia di verbalizzazione di delibera consiliare.
   I creditori sociali anteriori all’iscrizione possono esercitare opposizione nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro dello imprese. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della Società di idonea garanzia. Decorso inutilmente il termine, i creditori sociali preesistenti non hanno facoltà di rivalersi su quella parte del patrimonio sociale oggetto di separazione.
   I creditori particolari possono far valere le loro ragioni esclusivamente sul patrimonio destinato, senza potersi soddisfare sul patrimonio sociale, salvo che la responsabilità sussidiaria di quest’ultima sia prevista nella delibera di gemmazione, e purché la Società abbia fatto espressa menzione del vincolo nell’atto in cui è sorto il credito.
   Uno spunto interessante di riflessione a conclusione di questo excursus, è quello relativo all’eventuale applicabilità degli articoli 2446 e 2447 c.c. ai patrimoni destinati: non si ritiene possibile un’applicazione analogica, dato che la patologia della fattispecie è regolata espressamente dall’articolo 2447-novies c.c., in virtù di una sua autonomia normativa propria della mera separazione patrimoniale.

Note

   (1) Cfr. “Verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione di Società Per Azioni” della Società “ VENETO SVILUPPO-S.P.A.” , giusta rogito del Notaio Ernesto Marciano di Mestre, in data 4 giugno 2009 repertorio 36.308/13.724, iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia il 10 giugno 2009, prot. 39374;

   (2) Cfr. “Verbale del Consiglio di Amministrazione” della Società “SISAL HOLDING FINANZIARIA S.p.A.”, giusta rogito del Notaio Edmondo Todeschini di Milano in data 20 gennaio 2011, repertorio 4.847/2.631, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 8 luglio 2011, prot. 188605;

   (3) Cfr. “Verbale del Consiglio di Amministrazione” giusta rogito del Notaio Ettore Morone di Torino in data 27 gennaio 2011, repertorio 113.805/ 18.926, iscritto presso il Registro Imprese di Biella in data 11 luglio 2011;

   (4) Cfr. “Verbale delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria della POSTE ITALIANE Società per Azioni” giusta rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 14 aprile 2011, repertorio 76.924/18.970, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma il 2 maggio 2011, prot. 81654;

   (5) Data la particolarità del Soggetto costituente questa normativa speciale ha derogato quella contenuta nel Codice Civile sotto un duplice aspetto:
a) ha previsto che la competenza per la deliberazione costitutiva spettasse all’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e non all’Organo Amministrativo (come disposto dall’art. 2447 ter - ultimo comma c.c.);
b) ha permesso che il valore complessivo del patrimonio destinato potesse essere superiore al 10% del patrimonio netto della Società, limite invece contenuto nell’art. 2447 bis - II comma c.c.

   (6) A questa fattispecie è dedicato il presente studio, cfr, SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generale del diritto civile, Napoli, 1964. PESCATORE, In La Riforma del diritto societario, a cura di BUONOCORE, Torino 2003.

   (7) Verbale del Consiglio di Amministrazione a mio rogito in data 1070172012. Repertorio 94004, Raccolta 23414, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma il 14 febbraio 2012, prot. 28873;

   (8) Anche se non espressamente previsto dal quadro normativo, questo Organo può rappresentare una garanzia per i terzi.

   (9) GRANELLI, La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario,RDC 2002,513. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio,nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni,RDC 2002,I,545.

   (10) Cfr. art. 17-octies del D.L. 29 dicembre 2010 n.225 convertito in Legge 26 febbraio 2011 n. 10, il quale contiene un’esplicita deroga all’art. 2447 bis – II comma c.c., applicato per il patrimonio destinato costituito dalle Poste Italiane S.p.A. come in precedenza citato: «Ai fini dell’applicazione degli Istituti di Vigilanza prudenziale, con riferimento all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane S.p.A. costituisce, con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10% del patrimonio della Società.» .

   (11) SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario,Milano,2003. INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Soc 2003,2-bis.

   (12) Cfr. D. Scarpa “Nozione di affare del patrimonio destinato” in “Rivista del Notariato n.6/2008 pagg 712 ss: “atteso l’obiettivo perseguito dal legislatore risulta evidente che il termine “affare” non può che assumere il più ampio significato di “operazione economica”. la mera indicazione delle attività per tipologia o genere risulta inadeguata, in quanto, nella costituzione del patrimonio destinato, va indicata la “specifica iniziativa” attraverso la quale realizzare l’attività. In tal caso, infatti, l’omessa o inadeguata determinazione dell’affare che la Società decide di intraprendere dovrebbe avere come conseguenza il mancato prodursi dell’effetto segregativo tipico del patrimonio destinato e la conseguente estensione della responsabilità patrimoniale all’intero patrimonio della Società. tra affare ed oggetto sociale deve sussistere, dunque, un rapporto di compatibilità.”

   (13) Si può ricorrere ad un contratto di associazione in partecipazione ovvero ad un contratto di sponsorizzazione mentre non ritengo ammissibile che il patrimonio destinato possa essere incrementato attraverso la stipula di un contratto di finanziamento destinato. Infatti seppur i due istituti possono convivere, dovrà essere sempre la Società a stipulare, mediante il proprio “patrimonio generale” sia un patrimonio destinato, sia un contratto di finanziamento destinato anche se aventi ad oggetto il medesimo affare. quest’ultimo è disciplinato dall’articolo 2447 decies c.c. secondo cui “il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lett. b) dell’art. 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso.

   (14) Lo Statuto potrà prevedere una diversa maggioranza ovvero alternativamente rimetterla alla competenza assembleare.

   (15) cfr. F. Gennari, studio del C.N.N. 119-2006/i “La scelta di affidare la decisione, fatta salva la possibilità di diversa disposizione dell’atto costitutivo, ad una deliberazione dell’organo amministrativo, intendendosi per tale il Consiglio di Amministrazione, sia nel sistema tradizionale che in quello monistico, o il Consiglio di Gestione nel sistema dualistico, può sembrare alla luce degli impegni che vengono assunti dalla Società, un po’ azzardata soprattutto in relazione alla tutela dei diritti dei creditori sociali, ma risponde, in realtà ad una ben precisa tendenza a valorizzare il ruolo degli Amministratori come esclusivi depositari delle scelte sulla gestione sociale e non può esservi dubbio che la costituzione di un patrimonio per l’esecuzione di uno specifico affare, pur incidendo in maniera notevole sulla struttura patrimoniale della Società, non può che essere considerata un atto di gestione, dal momento che l’obiettivo è la realizzazione dell’affare, mentre la separazione rimane soltanto uno strumento per perseguirla.

   (16) È evidente il parallelismo tra l’acquisto della personalità giuridica e la determinazione dell’autonomia patrimoniale.

 

Top

Home Page

dircomm.it
Rivista diretta da Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi

Codice ISSN: E187960