SEMINARIO

Invenzioni e tecnologia

 
 

 

MATERIALI

 

CARLO FIAMMENGHI
Disegni o modelli: il Regolamento CE/6/2001
   

   Il Regolamento CE sui disegni o modelli non solo ha introdotto in ambito comunitario una tutela delle opere esteticamente apprezzabili, ma rispetto alla precedente legislazione nazionale ha apportato consistenti modifiche concettuali che sono il frutto manifestatasi in modo particolarmente intenso negli ultimi anni quando i creatori di moda hanno potuto constatare che la legislazione vigente non rispondeva alle loro necessità.
   In passato infatti, particolarmente in Italia e in Germania si distingueva in modo preciso quanto dovesse considerarsi creazione artistica , oggetto di tutela secondo il diritto d’autore e quanto doveva considerarsi “arte applicata all’industria” con conseguente divieto di cumulo delle due protezioni. Il divieto scaturiva dal disposto dell’art. 2 n° 4 L. Dir. D’Aut. che elencando le opere che potevano essere tutelate concludeva testualmente: “sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.” La scindibilità come criterio discriminante del carattere industriale del prodotto era di per sé stesso motivo di grande incertezza, ma era comunque chiaro che i modelli ornamentali erano esclusi da ogni protezione accordata dalla legge sul Dir, d’Aut. Anzi creando un parallelismo con la legge sulle invenzioni la regolamentazione dei modelli ornamentali portava ad un esasperato criterio di valutazione della novità – assoluta nel tempo e nel territorio – , una durata limitata che prendeva a decorrere dal giorno del deposito della domanda di registrazione , una unità che richiedeva depositi separati per tutti gli oggetti di diversa realizzazione anche se appartenenti allo stesso genere merceologico. Unica eccezione erano le cosiddette “serie omogenee” esemplificate nel corredo da tavola: cucchiaio, coltello e forchetta oppure nell’arredamento di una stanza quali i mobili di una camera da letto, tutti in un certo stile.
   Con il Reg. Comunitario del 12.12.2001, che porta il N. 6/2002 la normativa è cambiata completamente recependo principi che già regolavano la materia in Francia, in Belgio e in Inghilterra ove la legge sul modello risultava sostanzialmente un’applicazione particolare della legge sul diritto d’autore non foss’altro per la durata della protezione: 25 anni in Francia e 50 in Belgio.
   In breve, il Regolamento abbandona il concetto di novità assoluta come condizione della registrabilità, ma si limita a richiedere che il disegno o modello possegga un carattere “individuale” precisando inoltre che si considera nuovo quando nulla di identico è stato divulgato al pubblico e perché il concetto non venga travisato con interpretazioni di comodo, oltre al concetto di novità il Regolamento precisa che disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
   È dunque l’impressione d’insieme che determina se il disegno o modello sia nuovo e presenti i caratteri dell’individualità che sono i requisiti di registrabilità e da cui deriva il diritto esclusivo.
   Il concetto di novità è inoltre strettamente collegato agli eventi che potrebbero inficiare tale requisito, vale a dire la divulgazione del trovato.
   Si ha divulgazione quando il disegno o modello è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data da cui decorre la protezione che può risalire a tre differenti momenti:
   a) data di deposito della domanda per i disegni o modelli registrati;
   b) data di divulgazione al pubblico nelle forme previste dal Regolamento stesso per disegni e modelli non registrati;
   c) data del primo deposito in uno stato nazionale quando sia rivendicata la priorità.
   Da quanto precede si noterà che la divulgazione può essere distruttiva del diritto, ma può essere anche la data da cui decorre la protezione.
   Sarà una divulgazione distruttiva della novità se essa non è posta in essere dall’Autore o prima dei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione. Quando si rivendica la priorità nei 12 mesi precedenti la data di tale priorità (art. 7 n. 2 a) e b)), ossia 12 mesi di legge più sei della priorità.
   Ove non ricorrano le condizioni sopra previste la divulgazione deve ritenersi costitutiva del diritto, il che si verifica quando il disegno o modello è stato “divulgato” al pubblico per la prima volta nella Comunità e l’Autore non provvede a richiederne la registrazione. In questo caso il Disegno non registrato conferirà un diritto limitato a soli tre anni, ma potrà essere opposto solo se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura pedissequa del disegno o modello.
   Questa flessibilità di trattamento della valutazione delle circostanze che precedono il deposito della domanda di registrazione, come si legge in uno dei “Considerando” che precedono il Regolamento è stata dettata dalle necessità riconosciuta all’Autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiederne la protezione. Unicamente per questo scopo la divulgazione del disegno o del modello fatte dall’Autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione, non pregiudica la valutazione delle caratteristiche di novità o d’individualità dello stesso. (Cons. 20).
   Come si è detto, il Regolamento CE/06/2002 ammette alla protezione qualsiasi prodotto industriale o artigiano e ne tutela l’aspetto estetico purché soddisfi ai requisiti della novità e della individualità.
   Pertano potranno essere registrati oggetti bidimensionali (disegni) o tridimensionali (modelli) e un unico deposito può comprenderne una serie molto estesa (sino a cento) purché ciascuna delle rappresentazioni da proteggere ricada nella stessa classe della classifica scaturita dalla Convenzione di Locarno dell’8 Ottobre 1968 ratificata dall’Italia con L. 22.05.1974 n. 348.
   Nel contesto del Regolamento istitutivo del Disegno o Modello Comunitario un caso particolare sono le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso.
   Per prodotto complesso – lo precisa la legge stessa – si intende il prodotto costituito da più parti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
   La questione si riferisce principalmente, ma non esclusivamente a quelle parti che costituiscono l’insieme di una carrozzeria di autoveicolo le quali molto spesso a causa di incidenti stradali, devono essere riparate o sostituite.
   È facile quindi notare come le case produttrici di autoveicoli siano propense a negare ogni riproduzione e parti della carrozzeria da loro disegnate, mentre i ricambisti e in generale i consumatori sono di parere contrario.
   Seguendo una giurisprudenza che si è affermata nell’ultimo decennio il Legislatore Comunitario ha stabilito che se dunque il componente è indipendente, come potrebbero essere gli specchietti laterali, la protezione è accordata indipendentemente dal tutto. Se al contrario si tratta di parti strutturali della carrozzeria come per esempio il cofano, i parafanghi ecc., dette parti possono essere riprodotte senza incorrere nell’illecito dell’imitazione servile non essendo tutelate in quanto tali. L’incidenza economica di questa disposizione è di tutta evidenza perché consente di non dover far sempre ricorso al “pezzo originale”.
   Al riguardo si vuole richiamare la sentenza della Corte d’Appello di torino 19.01.1993 e la successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 6644 del 24.07.1996 in Dir. Ind., 1997, n. 1, pag. 3.
   Prima di concludere, sotto l’aspetto meramente pratico, va ricordato che i disegni e modelli quando non devono essere tutelati come oggetto fine a sé stesso, ma vengono creati per essere utilizzati al fine di contraddistinguere altri determinati prodotti, devono trovare la loro protezione nell’ambito della legge sul marchio che, tra l’altro, prevede e tutela anche i marchi tridimensionali o di forma.
   Al Consulente non è sempre facile scegliere fra i differenti tipi di protezione ponendosi in concorrenza fra di loro la Legge sul Diritto d’Autore, la Legge sul Disegno Industriale e come si è visto la Legge sul Marchio, pertanto abbiamo scelto alcuni esemplari di modelli ornamentali e di marchi di forma che ci suggeriscono ulteriori particolari approfondimenti e che qui vi esponiamo.

Copyright  Avv. Carlo Fiammenghi – 2004

Università degli Studi Roma Tre – Roma, 5-27 marzo 2004
• Seminario diretto da Giovanni Cabras e Maurizio Pinnarò •