SEMINARIO

Invenzioni e tecnologia

 
 

 

MATERIALI


ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Disposizione 9 Febbraio 2004, n. 10220 – Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l’applicazione delle conoscenze dell’Istituto nazionale di fisica nucleare

 

Capo I
Principi generali, definizioni, ambito di applicazione

Art. 1 – Libertà e autonomia della ricerca
     L’Istituto nazionale di fisica nucleare svolge attività di ricerca nell’ambito dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti la libertà di ricerca e l’autonomia professionale secondo la normativa vigente.

Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione
     Per partecipante si intende il dipendente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, il titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonché il contrattista, borsista, assegnista e tutti coloro che, non dipendenti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, collaborano a qualsiasi titolo alle attività dell’Istituto.

Art. 3 – Titolarità dei risultati di ricerca
     I risultati prodotti dalle attività di ricerca suscettibili di applicazione industriale o commerciale per i quali gli autori abbiano ceduto, ai sensi del successivo art. 16, i relativi diritti, nonché le conoscenze non suscettibili di tali applicazioni, appartengono all’Istituto nazionale di fisica nucleare, salvo il diritto di ciascun autore di essere riconosciuto tale.

Art. 4 – Risultati di ricerca
     Per risultati prodotti dalle attività di ricerca si intendono tutte le conoscenze derivanti da attività di ricerca e sperimentazione svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputabili al bilancio dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 5 – Pubblicità delle attività
     Fatte salve le esigenze di riservatezza dei successivi Capi II e III, i programmi e i risultati prodotti dalle attività di ricerca che appartengono, ai sensi dell’art. 3, all’Istituto nazionale di fisica nucleare sono pubblici. Essi sono pubblicati nelle pagine web dell’Istituto, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e informazione proprie della comunità scientifica, e resi noti nei modi ritenuti più adeguati.

Art. 6 – Contratti passivi nell’ambito dell’attività di ricerca
Le opere, i beni e servizi forniti da terzi secondo la normativa nazionale e comunitaria sono di proprietà dell’Istituto ed utilizzati dall’Istituto nazionale di fisica nucleare secondo le proprie finalità istituzionali, senza vincoli di riservatezza e di esclusiva, salvo casi motivati e contrattualmente previsti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7 – Convenzioni per ricerche di comune interesse
     Gli accordi che prevedono collaborazioni di ricerca con terzi su tematiche generali di comune interesse sono condotti senza vincoli di riservatezza e di esclusiva.
     Quando dai risultati dell’attività di cui al capoverso precedente emergono prospettive suscettibili di sviluppo industriale o commerciale, le parti ne definiscono il relativo regime in apposito contratto secondo quanto previsto dagli articoli 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 8 – Esclusioni dall’ambito di applicazione
     Il presente regolamento non si applica ai contratti o convenzioni di ricerca richiesti da terzi per attività i cui risultati non riguardano programmi istituzionali, o nei quali l’interesse del committente sia preminente. A tali rapporti, ivi inclusa l’attività di consulenza, si applica la disciplina di cui all’art. 19, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Capo II
Contratti di ricerca e modalità di trasferimento delle conoscenze

Art. 9 – Contratti di ricerca
     L’Istituto nazionale di fisica nucleare può concludere con soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, contratti per lo sviluppo delle conoscenze, previo consenso del responsabile del gruppo di ricerca interessato e di tutti i componenti coinvolti in ordine a: contenuto della ricerca; disciplina del regime brevettuale delle eventuali invenzioni conseguenti la ricerca; eventuale interesse a concedere licenza.
     I contratti di cui al presente articolo non prevedono la destinazione di parte del corrispettivo alla remunerazione dei partecipanti alla ricerca.

Art. 10 – Contenuto dei contratti di ricerca
     I contratti di ricerca devono prevedere:
     a) l’esatta individuazione dell’attività che costituisce oggetto del contratto;
     b) i soggetti interni coinvolti;
     c) le modalità di esecuzione delle attività;
     d) i documenti interessati;
     e) un corrispettivo determinato o determinabile a favore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare che tenga conto anche del costo del personale, compreso le spese di missione, dei materiali e delle attrezzature da utilizzare, nonché della loro manutenzione;
     f) il riconoscimento del diritto morale degli autori e l’indicazione che la loro ricerca si è svolta nell’ambito dell’Istituto nazionale di fisica nucleare;
     g) la disciplina giuridica ed economica in materia di sfruttamento dei risultati conseguenti l’attività di ricerca in relazione al contenuto dell’atto di consenso di cui all’art. 9, salvo il rinvio a successivi accordi;
     h) la proprietà comune delle conoscenze utilizzate e/o sviluppate per realizzare i risultati della ricerca, fermo restando il diritto delle parti di utilizzarle senza vincolo di esclusiva per i rispettivi scopi istituzionali;
     i) la disciplina sulla riservatezza delle informazioni connesse alla ricerca;
     l) la disciplina sulle pubblicazioni scientifiche e sulle attività comunque divulgative connesse alla ricerca.

Art. 11 – Licenze non esclusive
     I contratti di cui all’art. 9 possono rinviare a successivi accordi la disciplina sulla concessione di licenze non esclusive o prevederne contestualmente la relativa disciplina. In ogni caso la concessione deve prevedere:
     a) l’esclusione dell’estensione della licenza ad eventuali miglioramenti sviluppati nell’ambito delle attività comuni;
     b) un compenso aggiuntivo rispetto quello della ricerca da determinare una tantum o per volume d’affari;
     c) una clausola di revisione compensi nel caso in cui la redditività dello sfruttamento sia superiore a quello previsto;
     d) l’obbligo di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento;
     e) una durata non superiore a cinque anni, decorrente dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza è stato per la prima volta immesso in commercio, e rinnovabile con volontà espressa, compatibilmente alla vigente normativa in materia;
     f) l’ambito territoriale di licenza;
     g) la possibilità o esclusione di sublicenza.

Art. 12 – Licenze esclusive
Fermo restando il contenuto menzionato nell’articolo precedente, la concessione di licenza esclusiva per l’uso delle conoscenze dell’INFN e dei brevetti di cui l’Istituto è titolare è preceduta da una indagine di mercato.

Art. 13 – Divieto di cessione delle conoscenze
La cessione delle conoscenze dell’Istituto nazionale di fisica nucleare è vietata salvo casi eccezionali approvati dal consiglio direttivo.

Art. 14 – Limiti di applicazione
Ai contratti o alle attività di ricerca conclusi o finanziati con contributi comunitari o di enti od organismi pubblici nazionali o internazionali si applica la disciplina in essi contenuta, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

Capo III
Disciplina delle invenzioni brevettabili


Art. 15 – Titolarità dei diritti sulle invenzioni
     La titolarità dei diritti sulle invenzioni brevettabili conseguenti ad attività di ricerca svolte all’interno dell’INFN è disciplinata secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Cessione dei diritti sulle invenzioni
     L’inventore può proporre all’Istituto nazionale di fisica nucleare la cessione, anche parziale, dei diritti patrimoniali conseguenti all’invenzione, ivi compreso quello di brevettare.
     La proposta di cessione di cui al capoverso precedente è irrevocabile per settanta giorni dalla data di ricezione della stessa ed approvata sulla base di un parere formulato da una commissione tecnica (di seguito commissione). Durante tale periodo è fatto obbligo all’inventore, ai suoi collaboratori e ai soggetti che sono venuti a conoscenza della ricerca e dei risultati agire con assoluta riservatezza al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità.
     La suddivisione dei proventi di cui al successivo art. 21 è subordinata alla stipula di contratti di cessione o di licenza dei brevetti da parte dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e all’effettivo ricevimento del connesso corrispettivo economico.

Art. 17 – Commissione tecnica
     La commissione di cui all’articolo precedente è nominata dal presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e composta da cinque membri.
     La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti entro quarantacinque giorni dalla loro richiesta in merito all’acquisto di brevetti, la loro estensione ed abbandono. Essa esprime parere anche in ordine alle concrete prospettive di sfruttamento ed applicazione industriale connesse a richieste di licenza o cessione di brevetti o risultati della ricerca. I componenti sono tenuti all’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni che acquisiscono in ragione dei loro compiti.
     La commissione può avvalersi di esperti esterni.

Art. 18 – Deposito dei brevetti
     Successivamente all’approvazione della proposta di acquisto, l’Istituto nazionale di fisica nucleare deposita il brevetto a proprio nome, fermo restando il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 19 – Estensione territoriale della tutela
I brevetti vengono depositati in Italia e solo successivamente estesi all’estero, previo parere della commissione.

Art. 20 – Estensione temporale della tutela
     Decorsi cinque anni senza che dal brevetto siano derivati utili o sfruttamenti viene deliberato il suo abbandono.

Art. 21 – Suddivisione dei proventi
     In caso di cessione o licenza di brevetto acquisito dall’Istituto nazionale di fisica nucleare ai sensi dell’art. 16 spetta all’inventore il sessanta per cento del corrispettivo, dedotte le spese fino ad allora assunte conseguenti alla brevettazione e al suo mantenimento, per onorari, tasse o altro. Il restante quaranta per cento è assegnato al bilancio dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
     In caso di più autori il corrispettivo dovuto agli inventori si presume ripartito in parti uguali, salvo apposito accordo che manifesti un diverso contributo.

Art. 22 – Mandatari nelle pratiche brevettuali
     L’Istituto nazionale di fisica nucleare si avvale per le procedure relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti di uno o più mandatari abilitati, individuati sulla base di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità. La rappresentanza è conferita dal presidente e vale limitatamente all’oggetto specificato.

Art. 23 – Deposito del brevetto a cura dell’inventore
     Fuori dei casi di cui all’art. 16, quando l’inventore deposita a proprio nome il brevetto, questi deve darne comunicazione all’Istituto nazionale di fisica nucleare entro un mese dal deposito e riconoscere a quest’ultimo, anche nei rapporti con terzi, licenziatari o cessionari, un compenso pari al cinquanta per cento degli utili lordi. A tal fine è stipulato un contratto che disciplina i rapporti tra l’Istituto, l’inventore e eventuali terzi aventi causa con la previsione di comunicare annualmente i risultati economici dello sfruttamento.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 24 – Competenza
     Salvo delega da conferire secondo le norme generali dell’Istituto, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutti gli atti, qualunque sia il loro valore economico, che rientrano nell ambito applicativo della presente disciplina.

Art. 25 – Clausola di revisione
     Il presente regolamento sarà oggetto di revisione entro diciotto mesi dalla data della sua adozione in ragione delle modifiche normative successivamente intervenute o delle esigenze organizzative emerse in sede di prima applicazione.

Art. 26 – Entrata in vigore
     Le norme del presente regolamento entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Università degli Studi Roma Tre – Roma, 5-27 marzo 2004
• Seminario diretto da Giovanni Cabras e Maurizio Pinnarò •