SEMINARIO

Invenzioni e tecnologia

 
 

 

MATERIALI


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
Regolamento d’Ateneo
per la valorizzazione dei risultati della ricerca
e per il trasferimento tecnologico

TITOLO I
Principi Generali

ARTICOLO 1 – Finalità
     1. L’Università della Calabria, di seguito denominata Università, in armonia con quanto previsto dalle leggi vigenti, dal proprio statuto e dai regolamenti, sostiene ed incentiva la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all’interno delle proprie strutture.
     2. Al fine di valutare l’originalità e la validità delle proposte di brevetto e di Aziende Spin Off, l’Università potrà avvalersi della consulenza fornita da soggetti a tal fine convenzionati.
     3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Università sottopone a brevetto le invenzioni ed i processi innovativi che scaturiscono dall’attività svolta in ambito accademico dal proprio personale dipendente e si impegna a favorirne la commercializzazione e l’eventuale applicazione tramite iniziative di Spin Off.
     4. Per favorire il trasferimento tecnologico ed ampliare l’offerta formativa l’Università della Calabria individua negli Spin Off un ulteriore momento didattico a carattere tecnico-scientifico utilizzabile dai propri allievi dei Corsi di Laurea di I e II livello, dei corsi di Dottorato di Ricerca e di altre attività istituzionali, per svolgervi i tirocini formativi eventualmente previsti dai Regolamenti Didattici.
     5. L’Università può finanziare integralmente o cofinanziare assegni di ricerca per lo svolgimento di attività esclusiva in ambito Spin Off.
     6. Il Rettore, sulla base della relazione predisposta dalla Commissione di cui al successivo art. 2, riferisce annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell’Università, sull’attività svolta in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico.

ARTICOLO 2 – Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico
     1. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti di cui al presente Regolamento è istituita la “Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico”, di seguito denominata Commissione, quale organo istruttorio per il Consiglio di Amministrazione.
     2. La Commissione opera con l’ausilio del Liaison Office d’Ateneo, di seguito denominato L.O.
     3. La suddetta Commissione è così composta:
          1) Presidente – nominato dal Rettore
          2) Componente tecnico in materia Brevetti – nominato dal Rettore
          3) Componente – nominato dal CdA, scelto fra i suoi componenti
          4) Componente – nominato dal CdA, sulla base di una designazione del Co.Co.P.
          5) Esperto della materia – nominato dal Presidente della Commissione attingendo, caso per caso, dall’albo di cui al successivo comma 4
     4. Ai fini della nomina dell’esperto, è istituito un albo composto, dai Direttori di Dipartimento. Tale albo, su proposta del CoCoP. può essere eventualmente integrato con altri membri dell’Università della Calabria.L’aggiornamento dell’albo è a carico del L.O.
     5. I membri della Commissione restano in carica per un periodo pari al mandato del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
     6. La Commissione opera in forma ristretta, limitatamente all’esperto della materia e ai primi due componenti di cui al comma 3, per la discussione di proposte di brevetti nazionali. In tale composizione la Commissione è nel seguito denominata Commissione Brevetti Nazionali ovvero CBN.
     7. La Commissione limitatamente ai primi quattro membri del comma 3, procede:
     a) con cadenza annuale a monitorare gli Spin Off ed a verificare l’opportunità del rinnovo dei brevetti dell’Università;
     b) procederà con periodicità almeno triennale, alla revisione del presente Regolamento.
     8. Il Presidente della Commissione predispone annualmente, sulla base dell’attività svolta in materia di brevetti e delle relazioni dei referenti di ogni singolo Spin Off, una relazione complessiva che invierà al Rettore ed al Nucleo di Valutazione.
     9. Qualora motivi di urgenza lo giustifichino, il Presidente può decidere, per lo svolgimento dei lavori della Commissione, di ricorrere all’utilizzo di mezzi telematici.

TITOLO II
Brevetti

ARTICOLO 3 – Oggetto della disciplina
     1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni, i modelli di utilità ed ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale o di qualsiasi altro diritto di proprietà, realizzati da uno o più soggetti appartenenti al personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo, nell’ambito di attività di ricerca scientifica e di formazione svolte nell’Università.
     2. I Brevetti dell’Università, salvo il parere contrario della Commissione, si intendono automaticamente rinnovati per il loro periodo di validità.

ARTICOLO 4 – Operatività
     1. La presente disciplina si applica alle invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto industriale conseguite dal personale universitario nell’esercizio delle proprie mansioni avvalendosi di attrezzature o strutture appartenenti all’Ateneo e con l’impiego di finanziamenti o di risorse economiche da quest’ultimo amministrate.
     2. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 1, fermo restando il diritto dell’inventore alla paternità dell’invenzione e ad ottenere i compensi previsti dal presente Regolamento, l’Università ha il diritto di disporne per lo sfruttamento in proprio o per l’eventuale cessione o concessione in licenza a terzi.
     3. È riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 anche l’ipotesi dell’inventore che abbia chiesto il brevetto entro un anno dalla cessazione del suo rapporto di impiego con l’Ateneo.

ARTICOLO 5 – Presentazione dell’idea brevettuale
     1. I soggetti di cui agli articoli precedenti, che reputino i risultati della ricerca potenzialmente suscettibili di brevettazione presentano l’idea brevettuale alla CBN.
     2. La proposta di cui al comma 1, deve contenere le seguenti informazioni:
     a) struttura di appartenenza;
     b) descrizione sintetica dell’idea brevettuale;
     c) nome dell’inventore/i e rapporto con l’Università;
     d) apporto percentuale fornito da ciascun inventore alla realizzazione dell’invenzione;
     e) eventuali vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi;
     f) risultati della ricerca sullo stato dell’arte e idonea documentazione attestante la novità, l’originalità e la validità del ritrovato;
     g) un elenco dei settori industriali eventualmente interessati al brevetto.
     3. A salvaguardia della proposta brevettuale, alla stessa deve essere allegata una dichiarazione d’impegno a non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto dell’invenzione per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 – Adempimenti della Commissione Brevetti Nazionali
     1. Il Presidente della Commissione entro 3 giorni dalla ricezione della domanda nomina il membro esperto e convoca la CBN, che deve riunirsi entro i successivi 7 giorni. La suddetta Commissione conclude perentoriamente i lavori, esprimendo il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
     2. La CBN, esaminata la proposta di idea brevettuale, in caso di approvazione della stessa, autorizza:
     a) l’inventore alla stesura del brevetto, che, a tal fine, potrà avvalersi dei servizi offerti dagli enti convenzionati con l’Università, di cui all’art.1, comma 2;
     b) il Liaison Office ad impegnare la spesa necessaria per il deposito della domanda di brevetto;
     3. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della stesura definitiva del brevetto esprime il proprio parere in merito al deposito del brevetto ed alla tutela dello stesso in nome dell’Università, ovvero in merito alla cessione del diritto a brevettare all’inventore.
     4. Qualora l’inventore abbia già provveduto al deposito della domanda di brevetto, questi è tenuto a darne comunicazione al Rettore entro novanta giorni dalla data del deposito. Nei successivi trenta giorni, la Commissione dovrà esprimersi sull’opportunità di esercitare i diritti connessi all’applicazione del presente Regolamento e dalle normative vigenti.
     5. La Commissione vigila affinché il deposito del brevetto avvenga nel termine di 15 giorni dalla consegna dello stesso da parte dell’inventore.

ARTICOLO 7 – Deposito della domanda di brevetto all’estero
     1. Su proposta dell’inventore, da presentare entro 6 mesi dal deposito della domanda di brevetto italiano a nome dell’Università, la Commissione esprime il proprio parere sull’opportunità che l’Ateneo estenda detta brevettazione in tutti o in alcuni dei paesi, o solo in alcuni di essi, richiesti dall’inventore. Se entro 10 mesi dal deposito della domanda di brevetto italiano l’Università non deposita le proprie domande di brevettazione in tutti gli Stati richiesti dall’inventore, questi riacquisisce ogni diritto patrimoniale relativo all’invenzione per i paesi per i quali l’Università non abbia depositato la relativa domanda. I diritti patrimoniali sono riacquisiti ab initio dall’inventore, salvo che il medesimo, con apposito accordo scritto non conceda una proroga dei termini.

ARTICOLO 8 – Spese di brevetto
     1. Le spese relative alla pratica brevettuale comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali gravano sul fondo finalizzato a tale scopo, di cui al successivo articolo 12.
     2. Nel caso di decisione di abbandono del brevetto, sarà data tempestiva comunicazione anche all’inventore, il quale, nei successivi trenta giorni, potrà chiedere la cessione dello stesso, con il solo onere delle spese di registrazione dell’atto di cessione e relativa trascrizione.

ARTICOLO 9 – Cessione dei diritti
     1. Sulla base dei principi e dei criteri del Regolamento, l’Università, sentita la Commissione, ha la facoltà di cedere a terzi, mediante contratti a titolo oneroso, il diritto di brevetto, nonché di concedere licenze di sfruttamento, esclusive o non esclusive.
     2. In particolare, sarà data priorità alla cessione o concessione a imprese e consorzi promossi dall’Università.
     3. A tutela degli interessi degli inventori, l’Università s’impegna affinché gli accordi con terzi prevedano l’ammontare dei compensi sulla base dei risultati previsti derivanti dalla commercializzazione e sfruttamento del brevetto.
     4. L’Università ha facoltà di avvalersi delle indicazioni dell’autore nelle procedure per l’individuazione dei soggetti interessati al brevetto.
     5. Tale disciplina si applica anche alle quote di brevetti o di risultati brevettabili conseguiti dall’Ateneo in collaborazione con altri soggetti.
     6. I contratti di cessione o di licenza di cui al presente articolo sono firmati dal Rettore.

ARTICOLO 10 – Diritti dell’inventore
     1. All’inventore spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione.
     2. Nel caso di cessione del brevetto, l’inventore ha il diritto di prelazione sullo stesso.
     3. Nel caso di incasso di proventi fatta eccezione per quanto disposto all’art. 14, comma 3, l’Università corrisponde all’inventore i compensi, nella misura stabilita all’art. 12.

ARTICOLO 11 – Facoltà dell’inventore
     1. Al fine di accelerare il procedimento di brevettazione e la negoziazione del brevetto stesso, l’inventore ha la facoltà di segnalare alla Commissione eventuali imprese disposte ad acquisire il diritto al conseguimento del brevetto in Italia o all’estero e ad inoltrare a proprio nome la relativa domanda, assumendosi nel frattempo ogni spesa ed onere riguardante lo stesso ed il suo mantenimento in vigore.
     2. Qualora l’inventore si sia avvalso di una delle facoltà di cui al comma precedente, il Rettore, sentita la Commissione, comunica all’inventore entro trenta giorni dal ricevimento della notizia, l’eventuale accoglimento della sua proposta.
     3. In caso di accoglimento della proposta formulata dall’inventore, si applicano comunque le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 – Ripartizione dei proventi
     1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, al netto dei costi sostenuti per la promozione, presentazione e mantenimento del brevetto, sono ripartiti tra:
a. autore/i dell’invenzione;
b. struttura scientifica di appartenenza dell’autore (Dipartimento);
c. assegni di ricerca;
d. ricerca di base;
e. fondo miglioramento servizi e indennità accessorie (su specifico articolo da finalizzare con apposito Provvedimento)
f. fondo finalizzato alla copertura finanziaria delle attività di cui al presente regolamento
     2. La ripartizione è effettuata sulla base delle seguenti percentuali:

Provento complessivo netto
< € 25.000
Da € 25.000
A € 100.000
> € 100.000
Inventore/i
60 %
55 %
50 %
Dipartimento
10 %
10 %
10 %
Assegni di ricerca
5 %
6%
8 %
Ricerca di base
5 %
6%
8%
Fondo Miglior. Servizi
5 %
8%
9%
Fondo Finalizzato
15 %
15 %
15 %


ARTICOLO 13 – Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non dipendenti dell’Università
     1. Qualora la proposta di brevetto sia presentata congiuntamente a personale non dipendente dell’Università, anche a quest’ultimo saranno applicate le regole di ripartizione dei proventi stabilite al precedente art. 12.
     2. Ove l’ipotesi non risulti già preventivamente regolata in via contrattuale, ai sensi dei precedenti articoli, e l’invenzione sia realizzata con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università o Istituzioni italiane o straniere, l’inventore, appartenente all’Università della Calabria, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Università ai fini dell’applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 – Convenzioni e contratti di ricerca
     1. Nel caso in cui l’invenzione sia stata conseguita nell’ambito di ricerche o consulenze per conto terzi, si applica ad essa la disciplina giuridica ed economica stabilita nel contratto. In particolare, dovranno essere predeterminate la titolarità del brevetto, l’attribuzione degli oneri e, nel caso in cui la titolarità non spetti interamente all’ateneo, i compensi ad esso spettanti per l’eventuale attività inventiva.
     2. Quanto alla titolarità del brevetto, ferma restando la menzione dell’inventore ed il riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 12, i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che:
     a) il diritto al brevetto spetti a titolo originario all’Università. In tal caso l’Università, o per essa le strutture scientifiche interessate, può impegnarsi a trasferire, con atto successivo, il brevetto (cessione) ovvero il diritto, esclusivo o non esclusivo, alla sua utilizzazione economica (concessione in licenza);
     b) il diritto al brevetto spetti al committente, il quale in tale caso dovrà provvedere, con oneri e spese a suo esclusivo carico, al deposito a proprio nome della domanda di brevetto;
     c) il diritto al brevetto spetti congiuntamente all’Università ed all’Ente contraente. In tale caso sarà necessario indicare in contratto le quote di titolarità spettanti alle parti e la suddivisione degli oneri e spese relativi al brevetto. È fatta comunque salva la possibilità per l’Università di disporre autonomamente della propria quota di brevetto.
     3. I compensi spettanti all’Ateneo per l’invenzione eventualmente conseguita nell’ambito di ricerche o consulenze per conto terzi, possono consistere, previo accordo tra le parti:
     a) nell’attribuzione di un corrispettivo in caso di cessione dei diritti del brevetto;
     b) in un canone annuo per lo sfruttamento dell’invenzione;
     c) nella previsione di un ulteriore compenso aggiuntivo e distinto rispetto a quello stabilito per l’oggetto principale del contratto.
     4. Nel caso di titolarità concessa al committente, e comunque in mancanza di proventi riconosciuti all’Università, nessuna pretesa potrà essere fatta valere dall’inventore nei confronti dell’Università per l’attività inventiva svolta.

TITOLO III
Spin Off

ARTICOLO 15 – Obiettivi
     1. L’Università in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce la costituzione di società aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca attuata al suo interno e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi che da questa scaturiscono. Non sono configurabili come Spin Off quelle società che svolgono, con carattere di prevalenza, attività professionali.
     2. Sono definiti “Spin Off dell’Università della Calabria”, quelle società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali l’Università partecipa in qualità di socio.
     3. Sono definiti “Spin Off Accademici” quelle attività imprenditoriali, nelle quali l’Università non partecipa in qualità di socio, ma per le quali l’Università può rendere disponibili una serie di risorse e/o servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo.
     4. La nuova società è iscritta in un apposito Albo, tenuto dal L.O.

ARTICOLO 16 – Soci proponenti e altri partecipanti
     1. La costituzione di uno Spin Off può essere proposta da uno o più docenti e/o ricercatori di ruolo presso l’Università.
     2. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica e giuridica, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 17 – Partecipazione a “Spin Off dell’Università della Calabria”
     1. La partecipazione dell’Università a “Spin Off dell’Università della Calabria”, che può anche consistere nel conferimento esclusivo di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale. Qualora ricorrano particolari motivi di convenienza e opportunità il Consiglio d’Amministrazione dell’Università, sentita la Commissione, potrà deliberare una maggiore partecipazione al capitale sociale.
     2. I finanziamenti, a qualsiasi titolo e da qualsiasi ente ricevuti e finalizzati alla ricerca scientifica, non possono essere utilizzati in ambito Spin Off.
     3. Lo Statuto dello Spin Off dovrà prevedere che:
     a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, sia riservato, in favore dei soci dello Spin Off, tra cui l’Università, il diritto di prelazione in misura proporzionale alle proprie quote di partecipazione;
     b) le norme statutarie poste a tutela della partecipazione dell’Università non possono essere modificate senza il preventivo consenso della stessa;
     4. Su proposta della Commissione, lo Statuto dello Spin-Off può, inoltre, prevedere che:
     a) la nomina delle cariche sociali avvenga in modo da assicurare la presenza di un rappresentante dell’Università in seno al CdA e/o al Collegio Sindacale, ove previsto, dello Spin Off;
     b) la partecipazione dell’Università alle perdite sia postergata rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali.
     c) in caso di operazioni che prevedono aumenti di capitale, i soci diversi dall’Università devono fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai relativi interventi anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell’Università.

ARTICOLO 18 – Marchio e logo
     1. L’uso del marchio “Azienda Spin Off dell’Università della Calabria” e del logo dell’Università sono concessi a titolo gratuito agli “Spin Off dell’Università della Calabria”.Qualora l’Università cessi d’esserne socia, lo Spin Off, deve interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e del logo.
     2. Per gli “Spin Off Accademici” l’utilizzo del logo, comunque a titolo gratuito, è subordinato al parere della Commissione ed è disciplinato dalla Convenzione di cui al successivo art. 19.

ARTICOLO 19 – Convenzione
     1. I rapporti tra l’Università e lo Spin Off sono regolati da apposita convenzione
che disciplina l’utilizzo di spazi, attrezzature e personale.
     In particolare, la Convenzione deve prevedere:
     a) che la remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non ecceda in nessun caso quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né costituire strumento per l’attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
     b) un’opzione di vendita della partecipazione dell’Università nello Spin Off esercitabile dalla stessa, allo scadere della Convenzione, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato, così come determinato da un esperto indipendente, scelto di comune accordo dalle parti al momento dell’esercizio dell’opzione, tenendo conto del valore di mercato dello Spin Off a quella data;
     c) in caso di concessione dell’utilizzo gratuito del logo, l’espressa esclusione dell’Università da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dello stesso logo, nonché le condizioni d’anticipata risoluzione o revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dello stesso;
     d) per gli “Spin Off Accademici” la possibilità di evolvere, previo parere della Commissione, a “ Spin Off dell’Università della Calabria”;
     e) che la mancata osservanza di quanto previsto al successivo art. 21 è motivo di revisione della Convenzione, fino alla risoluzione della stessa;
     f) che gli Spin Off devono impegnarsi ad ospitare allievi di Corsi di Laurea di I e II livello, dottorati di ricerca ed altre attività istituzionali, per i periodi di tirocini formativi eventualmente previsti dai rispettivi Regolamenti didattici.

ARTICOLO 20 – Durata
     1. La permanenza degli Spin Off all’interno delle strutture dell’Università non potrà di norma eccedere i tre anni, prorogabili fino ad un massimo di sei, a condizioni da definirsi dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università su proposta della Commissione, previa verifica da parte della stessa del permanere della disponibilità di strutture e servizi e ricorrendo particolari ragioni di convenienza ed opportunità.

ARTICOLO 21 – Partecipazione del personale
     1. La partecipazione dei soci proponenti all’attività dello Spin Off costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pertanto il personale che propone l’attivazione di uno Spin Off deve partecipare al suo capitale e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla sua costituzione la propria partecipazione.
     2. In seguito all’approvazione dello Spin Off, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che ha proposto l’attivazione ottiene l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento d’attività a favore della nuova Società.
     3. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno non socio, che intende collaborare con le attività dello Spin Off, deve richiedere l’autorizzazione prevista per legge.
     4. Il docente e/o ricercatore a tempo pieno, che abbia conseguito l’autorizzazione di cui ai precedenti comma 2 e 3, può assumere qualsiasi carica sociale e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato e dovrà garantire il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca.
     5. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin Off e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente/ricercatore che non operi a tempo parziale o che non abbia richiesto e ottenuto di essere posto in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell’attività a favore dello Spin Off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria eventuale partecipazione sociale.
     6. Il Preside della Facoltà d’appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di didattica e ricerca.
     Su autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, i titolari assegni di ricerca possono svolgere attività a favore dello Spin Off, previo parere del proprio supervisore scientifico.
Su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato, gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca possono svolgere attività a favore dello Spin Off, previo parere del proprio supervisore scientifico.
     7. È fatto espresso divieto allo Spin Off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso, di svolgere attività non innovativa in concorrenza con quella di ricerca per conto terzi di cui all’art. 66 della legge 11.7.1980 n. 382 che l’Università svolga con enti pubblici o privati.
     8. Il personale docente e/o ricercatore che divenga socio di uno Spin Off già esistente, previo parere della Commissione, è tenuto a comunicare la sua partecipazione alla stessa Commissione.
     9. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello Spin Off attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell’orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore amministrativo.
     10. Il personale dell’Università, che partecipi a qualunque titolo, allo Spin Off deve comunicare alla stessa Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin Off.

Articolo 22 – Referente dell’Università
     1. L’Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento mediante un proprio Referente, designato dalla Commissione nell’ambito del L.O.
     Il Referente per l’Università in nessun caso può ricoprire alcun ruolo nello Spin Off o possedere quote di capitale.
     Lo Spin Off è tenuto a fornire le informazioni richieste dal Referente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
     Il Referente è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione, redigendo una relazione annuale sullo stato delle attività dello Spin Off, da trasmettere alla Commissione.
     Nel caso in cui il Referente rilevi incompatibilità o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell’Ateneo e le attività della Società, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla stessa Commissione che provvederà a informare il Rettore per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 23 – Proprietà intellettuale
     1. Lo Spin Off ha la proprietà intellettuale dei risultati della propria attività, che è disciplinata dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 24 – Procedura di costituzione di “Spin Off dell’Università della Calabria”
     1. Il progetto di Spin Off, su proposta della Commissione che acquisisce i propedeutici e necessari pareri, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
     2. In sede d’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio d’Amministrazione dell’Università opera uno stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell’Università.
     Il dividendo dello Spin Off, dedotta la quota fissata dal Consiglio d’Amministrazione a favore della struttura che ospita l’iniziativa, confluisce in un apposito capitolo del bilancio dell’Università a tal fine istituito.
     3. L’elenco del personale dell’Università della Calabria partecipante a Spin Off, è comunicato dal L.O. ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e ai Responsabili delle strutture di afferenza degli stessi.

ARTICOLO 25 – Procedura di costituzione di “Spin Off Accademici”
     1. L’art. 24 si applica, per quanto compatibile, anche alle procedure per l’avvio degli Spin Off Accademici.

ARTICOLO 26 – Entrata in vigore e regime transitorio
     1. Alle Società già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento e compatibili con lo stesso è riconosciuta la qualifica di Spin Off Accademico. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli.
     2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le Società già costituite possono richiedere di essere trasformate in Spin Off dell’Università della Calabria. La trasformazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta della Commissione.

ARTICOLO 27 – Norme finali
     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
     2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo Provvedimento di approvazione e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale dell’Università.

 

Università degli Studi Roma Tre – Roma, 5-27 marzo 2004
• Seminario diretto da Giovanni Cabras e Maurizio Pinnarò •