Per prinìipi contabili
internazionali si intendono, ai sensi del Regolamento CE 1606/2002,
gli International Accounting Standard (IAS), gli International
Financial Reporting Standard (IFRS) e le relative Interpretazioni
(SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le
relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni
(denominate Standing interpretations committee: SIC), che saranno
emessi o adottati in futuro dall’International Accounting
Standard Board (IASB). Il procedimento di revisione è
stato ultimato dallo IASB nel corso del 2004.
Gli IAS intendono armonizzare le informazioni contabili fornite
dalle società (specie quotate) allo scopo di garantire
un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei
bilanci e, conseguentemente, un efficiente funzionamento del
mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.
In Italia il decreto legislativo n. 38 del 2005 ha recepito
la disciplina comunitaria, disponendo l’applicazione degli
IAS ai bilanci d’esercizio (obbligatoriamente per i bilanci
decorrenti dal 1° gennaio 2006) di società quotate,
società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
in misura rilevante, banche ed intermediari finanziari sottoposti
a vigilanza da parte della Banca d’Italia. Per i bilanci
consolidati, invece, è prevista l’applicazione
obbligatoria degli IAS per i soggetti sopra indicati sin dall’esercizio
2005. Un autonomo regime è, invece, stabilito per le
società assicurative.
Per le società diverse da quelle sopra indicate e diverse,
altresì, da quelle che possono redigere il bilancio in
forma abbreviata ex art. 2435-bis del cod. civ., è prevista
la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio
conformemente agli IAS (i) a partire dall’esercizio 2005,
nel caso in cui queste siano incluse in un bilancio consolidato
redatto secondo i principi contabili internazionali ovvero optino
per l’applicazione dei medesimi principi per la redazione
del proprio bilancio consolidato e (ii) a partire dall’esercizio
che sarà individuato con decreto interministeriale, negli
altri casi.
Il decreto legislativo introduce, tra l’altro, specifici
limiti alla distribuzione delle poste del patrimonio netto e
degli utili alimentati con le rivalutazioni derivanti dall’applicazione
del richiamato metodo del fair value. I criteri guida
sono essenzialmente due: da un lato, quello di mantenere anche
per le società che adottano gli IAS il principio di derivazione
dell’imponibile dalle risultanze di bilancio e, dall’altro,
compatibilmente con questo principio, il mantenimento della
neutralità dell’imposizione tra tali imprese che
redigono il bilancio con gli IAS e quelle che continuano ad
applicare i principi nazionali.
L’entrata in vigore della disciplina IAS ha comportato
l’adozione di provvedimenti della Consob (Delibera n.
14990 del 14 aprile 2005, modificativa del Regolamento Emittenti),
con nuove disposizioni in materia di informativa infrannuale,
nonchè la possibilità, per le società quotate,
di pubblicare la prima relazione trimestrale IAS/IFRS entro
75 giorni dalla fine del primo trimestre, rispetto al termine
ordinario di 45 giorni.
Fonti: Regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606; Regolamento
CE 29 settembre 2003, n. 1725; Regolamento 19 novembre 2004,
n. 2086; Regolamento CE 29 dicembre 2004, n. 2236; Regolamento
CE 29 dicembre 2004, n. 2237; Regolamento CE 29 dicembre 2004,
n. 2238 Direttiva CE n. 2001/65; Direttiva CE n. 2003/51
D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Gu n. 66 del 21 marzo 2005);
Consob. Regolamento Emittenti modificato con Delibera 14 aprile
2005, n. 14490
URL:
Insider trading
Sfruttamento
di informazioni privilegiate – riguardanti strumenti finanziari
ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il
prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni
in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione,
direzione e controllo dell’emittente, della partecipazione
al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio
di una attività lavorativa, di una professione o di una
funzione, anche pubblica, o di un ufficio. Oltre a tali soggetti,
denominati
insider primari, la normativa punisce anche
“chiunque” si trovi in possesso delle medesime informazioni,
in base all’ordinaria diligenza (c.d.
insider secondario)
e anche chi ponga in essere la medesima condotta, in seguito ad
una condotta criminale (è il caso del ladro di appartamento
o dell’
hacker informatico) che lo ha portato a
detenere l’informazione privilegiata (c.d.
insider
criminale).
Lo sfruttamento di informazioni privilegiate,
ritenuto contrario al principio di trasparenza su cui si basa
la regolamentazione dei mercati finanziari e vietato in precedenza
dalla legge n. 157 del 1991, è ora punito dalle nuove norme
del (TUF (come modificato dalla Legge Comunitaria del 2004, recependo
la direttiva CE n. 2003/6 sul
market
abuse) come illecito penale e amministrativo. Sanzioni penali
(reclusione, fino a due anni, o con la multa ) sono previste per
gli
insider cd. primari e, per la prima volta, anche
per gli
insider c.d. criminali; mentre sanzioni amministrative
(nuovo art. 187 bis, lett. a) sono applicabili anche agli
insider
secondari.
Oltre alla condotta di
trading, la
nuova disciplina – sia nazionale che comunitaria –
prevede l’autonoma punibilità anche delle condotte
di
tipping (comunicare, senza giustificato motivo, le
informazioni privilegiate ad altri soggetti) o di
tuyautage
(consigliare, sulla base di tali informazioni, il compimento di
operazioni di investimento ad altri).
A differenza del sistema precedente, non è
sufficiente compiere le operazioni in questione, poiché
occorre che il soggetto operi “avvalendosi” delle
stesse informazioni; è così sanzionato, non più
il pericolo di sfruttamento, bensì l’effettivo sfruttamento
di quelle informazioni. Non sembra compresa nel divieto la comunicazione
a terzi di informazioni privilegiate al fine di non far compiere
operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di
insider
non trading).
Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni
privilegiate si abbia anche nel c.d.
front running (letteralmente:
correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario,
ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione
price sensitive su uno strumento finanziario, compia per proprio
conto, poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra operazione,
in modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione
del cliente sulla quotazione del titolo.
Fonti: art. 180 ed artt. 184-187 bis del d. lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione
finanziaria, come modificato dalla Legge n. 62 del 2005, in vigore
dal 12 maggio 2005; direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE
URL: http://www.consob.it
(percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)