il diritto commerciale d’oggi
     VI.1– gennaio-giugno 2007

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

K
N
Q
U
W
Y
Z


  

 Cartolarizzazione

   Operazione finanziaria (denominata anche securitization) con la quale un insieme di crediti pecuniari – esistenti o futuri, ed individuabili in blocco – ovvero anche un solo credito, è ceduto a una società “veicolo” che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni (Special Purpose Vehicles o SPV) e che emette, in relazione ad esse, titoli (asset backed securities) negoziabili.
   Le somme corrisposte alla SPV dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché per pagare i costi dell’operazione. Sorge così un vero e proprio patrimonio separato, con la segregazione – a garanzia dei portatori dei titoli emessi – del portafoglio di crediti ceduti e dei flussi finanziari da essi derivanti.
   Alle operazioni di cartolarizzazione partecipa necessariamente anche il servicer, ossia una società incaricata della riscossione dei crediti ceduti, nonché incaricata dei servizi di cassa e pagamento nell’ambito di tali operazioni.
Fonti: legge 30 aprile 1999, n. 130
URL: http://www.bancaditalia.it (Disposizioni per le società di cartolarizzazione)


  

 Cash pooling

   Accordo di “tesoreria accentrata”, stipulato fra più imprese appartenenti ad un gruppo e consistente nell’accentrare in un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di tutte le società del gruppo, in modo da utilizzare le eccedenze di cassa di una società per azzerare, o quanto meno limitare, l’esposizione debitoria di un’altra società del gruppo nei confronti di una banca.
   Con tale accordo le diverse società conferiscono mandato ad una società (c.d. pool leader), affinché gestisca la tesoreria del gruppo. A tal fine, la società pool leader stipula con una banca un contratto di pool, in forza del quale è intestato alla stessa un conto corrente bancario, in cui confluiranno tutti i movimenti transitanti per i singoli conti correnti bancari intrattenuti dalle singole società; tra le società del gruppo e la holding sono stipulati appositi contratti di conto corrente ordinari, che giustifichino le singole posizioni debitorie e creditorie in forza del trasferimento dei saldi attivi o passivi dei singoli conti correnti su quello del pool. In concreto, ogni società del gruppo imputa il saldo del proprio conto corrente bancario ad un conto corrente intestato alla capogruppo: qualora il saldo trasferito sia passivo, la società leader provvederà ad accreditare una somma di uguale importo; mentre in caso di saldo attivo, questo viene trasferito alla capogruppo.
  Pertanto, l’accordo di cash pooling dà luogo ad un conto corrente ordinario tra la società pool leader ed ogni consociata, conto corrente nel quale vengono annotati i reciproci addebiti ed accrediti, oggetto di girocontazione giornaliera dalle singole società alla pool leader, con applicazione degli interessi, registrati alla fine di ogni mese. Le rimesse attive delle singole società non comportano un onere restitutorio; parimenti, i saldi sono inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto.
  In conseguenza di tali operazioni, il saldo di ogni rapporto di conto corrente bancario intrattenuto tra ogni singola società e la banca sarà sempre pari a zero, siccome oggetto di trasferimento in capo al rapporto intestato alla holding.
   Nel diritto italiamo l’accordo di cash pooling, pur essendo operante nella maggior parte dei gruppi, è disciplinato soltanto per due aspetti: assoggettamento delle holding, che svolgano in prevalenza attività di cash pooling, sono soggette all’art. 113 TUB; qualificazione del notional cash pooling (a differenza del zero balance cash pooling) ad un rapporto di deposito o conto corrente, rilevante ai fini della thin capitalization.
Fonti: art. 113 d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario); Decreto Ministero Tesoro 6 luglio 1994; art. 26 e 26 bis dpr 600/73; Agenzia delle Entrate Circolare n. 11/E del 17 marzo 2005
URL: http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=9308&giornale=9376


  

Centrale d’Allarme Interbancaria

   Archivio informatico automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento, in cui vengono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista, al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dall’intero circuito degli assegni bancari e postali (“revoca di sistema”). Sono, inoltre, registrate informazioni sui soggetti, cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, nonché l’indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati.
   La Centrale è stata istituita a seguito della depenalizzazione dell’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista e la conseguente trasformazione della fattispecie in illecito amministrativo.
Fonti: d. lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205; decreto del Ministro della Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458; regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002
URL: http://www.bancaditalia.it


  

Chapter 11

   Procedura concorsuale vigente negli USA e che prende il nome dal capitolo (o titolo) dell’United States Code, in cui essa è disciplinata. Si tratta della procedura di reorganization, che, sulla base di un reorganization plan, si propone di tutelare i creditori con la prosecuzione dell’attività d’impresa.
   La procedura, per la quale non sono previsti particolari requisiti dimensionali e che può essere proposta dal debitore o dai creditori (che abbiano, però, crediti non inferiori a $ 5.000), comporta il divieto di azioni esecutive individuali (c.d. automatic stay) e la prededuzione dei crediti sorti successivamente per la continuazione dell’esercizio dell’impresa (c.d. priority of postpetition creditors). Il debitore, inoltre, può ottenere la liberazione da tutti i debiti sorti prima dell’order of relief (c.d. discharge).
   Nel Chapter 11 assume rilievo il comitato dei creditori (creditors committee), con incisivi poteri di controllo sull’attività svolta dal debitore o dal trustee (è possibile che non sia nominato nessun trustee; in tal caso i suoi poteri sono assunti dal debitore o dagli organi ordinari della società debitrice) a tutela degli interessi del ceto creditorio. Nelle procedure relative ad imprese di grandi dimensioni sono generalmente nominati più comitati, rappresentativi delle diverse categorie di creditori.
   Il reorganization plan è presentato dall’impresa debitrice entro 120 giorni dall’apertura della procedura e sottoposto entro i successivi 60 giorni all’approvazione dei creditori; esso deve essere poi confermato dalla Bankruptcy Court, la quale può disporre il cram-down, se almeno una delle classi dei creditori abbia votato a favore e se la classe dissenziente non riceva un trattamento iniquo (fair and equitable standard). Qualora il piano del debitore non sia approvato, qualunque soggetto interessato (i creditori o il trustee) può presentare un piano; nel caso in cui nessuno dei piani presentati sia approvato, è prevista la conversione della Reorganization in una procedura di liquidazione.
   Il Chapter 11 è stato recentemente modificato dal Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act del 2005 (Trasferimenti fraudolenti ed obbligazioni), che ha emendato la Sezione 548 del Bankruptcy Code, consentendo al trustee di recuperare trasferimenti fraudolenti e sproporzionati posti in essere nel periodo anteriore all’istanza per l’apertura della procedura (ad esempio, nel caso di bonus pagati a soggetti che rivestono delle cariche all’interno della società debitrice). In particolare, è stato resa più agevole per il trustee la revoca delle operazioni effettuate dal debitore nel periodo anteriore alla predetta istanza (il periodo sospetto per la revoca dei trasferimenti fraudolenti è stato esteso da un anno a due anni; è stato consentito al debitore di ricorrere agli avoidance powers di cui al Chapter 5 al fine di revocare, in determinati casi, i trasferimenti di proprietà intervenuti nei dieci anni anteriori alla data di inizio della procedura concorsuale).
Fonti: Chapter 11 US Bankruptcy Code
URL: www.sec.gov/investor/pubs/bankrupt.htm
www.enron.com/corp/pressroom/chapter11faq.html
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s109-256


Clausola inglese

   Clausola contrattuale che, nell’ambito di un rapporto di fornitura (in particolare, per la fornitura di beni ad un dettagliante da parte di un fornitore monomarca), attribuisce al fornitore il diritto di prelazione nella stipulazione di un successivo contratto, qualora l’altro contraente abbia ricevuto offerte più vantaggiose da parte dei concorrenti.
   Tale clausola è vista con sospetto, ai fini della disciplina antimonopolistica, poiché, pur lasciando al dettagliante la libertà di acquistare i prodotti presso altri fornitori, lo costringe a comunicare all’altra parte tutte le offerte più convenienti ricevute da altri fornitori e può così portare a limitare l’effettiva concorrenza. Per questo motivo la Commissione Europea ritiene che la legittimità di tale clausola vada valutata caso per caso, in relazione allo specifico accordo.
   Talvolta è la stessa legge che prevede una analoga clausola. Vedi, in particolare, nella c.d. legge Merloni-ter il diritto di preferenza attribuito all’impresa che promuove una finanza di progetto, predisponendo il progetto per la realizzazione di un’opera e partecipando poi alla gara per l’appalto dell’opera: tale impresa, nel caso in cui non vinca la gara, ha il diritto di prelazione, ovvero il diritto ad un compenso del 2,5% da parte del vincitore.


COMI-Centre of main interests

   Per l’apertura delle procedure di insolvenza il regolamento CE n. 1346/2000 attribuisce la giurisdizione allo Stato in cui è situato il centro degli interessi principali (COMI, secondo l’acronimo dell’espressione in inglese) ossia il luogo in cui il debitore «esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi». Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
   I criterio
del COMI è stato applicato dalla Corte di Giustizia (sentenza 2 maggio 2006, proc. C-341/04) ai gruppi di società insolventi, stabilendo che
per le società controllate il COMI coincide con la sede della società capogruppo soltanto quando la controllata sia una società fantasma (ossia non attiva) e che in tutti gli altri casi, invece, operi la presunzione della coincidenza con la sede statutaria.
Fonti: Regolamento CE n. 1346/2000


  

Commissione di massimo scoperto

   Istituto (ma forse sarebbe più corretto parlare di pratica) largamente ricorrente nei rapporti bancari soprattutto nei fenomeni di affidamento (tecnicamente: aperture di credito), in forme peraltro, diversificate tra loro.
   La commissione di massimo scoperto (CMS) costituisce un corrispettivo solitamente richiesto dalla banca al clliente nel contratto di apertura di credito in conto corrente, per la messa a disposizione di una somma di denaro; essa risponde all’esigenza di distinguere il corrispettivo per la duplice utilità di cui usufruisce l’accreditato: la messa a disposizione dei fondi e la loro erogazione effettiva dei medesimi. Come all’erogazione dei fondi da parte della banca corrisponde, in termini di controprestazione, l’addebito degli interessi pattuiti, così la seconda prestazione della banca, consistente nel tenere a disposizione del cliente una certa giacenza liquida (a prescindere dal concreto utilizzo), trova remunerazione nella commissione di massimo scoperto.
   Schematizzando al massimo, nella pratica si riscontrano due modelli di CMS, rilevata e percepita (ossia annotata sul conto corrente a debito del cliente) di regola trimestralmente:
   a) commissione consistente in una percentuale calcolata sull’importo accordato di fido, al netto dell’utilizzato (se l’accordato è 100 ed il cliente nulla ha utilizzato, la base di calcolo sarà 100; se il cliente ha utilizzato 60, la base di calcolo sarà 40);
   b) più frequentemente, commissione calcolata sull’ammontare massimo di utilizzo del fido nel periodo, quando questo ammontare massimo sia durato un minimo di tempo (in genere, 3-10 giorni).
   In taluni casi, alquanto rari, sono applicati congiuntamente i due modelli di CMS.
   Il fenomeno è venuto di recente all’attenzione per la rilevanza o no di tale commissione agli effetti della legge sull’usura (legge legge 7 marzo 1996, n. 108) e, in particolare, per la disposizione, secondo la quale «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 1, comma 1), limite fissato nel «tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata» (art. 2, comma 4) In effetti, con periodicità trimestrale, i decreti del Ministro dell’Economia rilevano e pubblicano i Tassi Effettivi Globali Medi per le singole categorie di operazioni e talora classi di importo. Di fatto, però, tali tassi non sono comprensivi della CMS, il cui livello medio viene peraltro rilevato nel trimestre di riferimento (ma riportato separatamente in nota della tabella del T.E.G.M.); le Istruzioni della Banca d’Italia precisano che la Commissione di massimo scoperto «non entra nel calcolo del T.E.G.».
   Il problema è tutt’ora aperto. Si deve, tuttavia, rilevare che la CMS, nella percentuale periodicamente rilevata, non può essere automaticamente assimilata alle due componenti fondamentali del T.E.G., posto che non si tratta di una percentuale annuale e che essa non ha come base di calcolo né gli interessi, né l’accordato, come è per le spese.
   La diversa natura della commissione, rispetto agli interessi remunerativi del credito, conduce altresì ad escludere la rilevanza della commissione di massimo scoperto per la questione dell’anatocismo, che riguarda unicamente la periodicità ed i criteri di capitalizzazione degli interessi (delibera CICR del 9 febbraio 2000, art. 1).
URL: http://www.bancaditalia.ithttp://www.uic.it/it


Compliance

   Con tale espressione (letteralmente, accodiscendenza, sottomissione) si intendono le “regole da seguire” e, più precisamente, il sistema adottato da un’impresa per conformarsi a regole, che possono essere di vario livello: quelle legislative, le migliori pratiche (best practices) e le procedure aziendali (internal procedures).
   La compliance è un processo, una funzione aziendale, indispensabile nelle società, specie se di grandi dimensioni o che svolgono attività soggette ad una moltiplicità di regole (come avviene, in particolare, nelle banche), per governare il proprio agire imprenditoriale in conformità a tutte quelle regole. Nel nostro ordinamento societario non è prescritto espressamente che gli amministratori adottino un sistema di compliance (il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiede che le società o enti adottino un modello di organizzazione, per evitare di rispondere per taluni reati commessi da amministratori e dirigenti); tuttavia, nelle società per azioni tale adempimento può ritenersi compreso nell’obbligo del consiglio di amministrazione di assicurare «l’adeguatezza dell’assetto organizzativo» della società (art. 2381, 3° comma, cod. civ.).
   Sotto il profilo aziendale, la funzione di compliance si distingue dall’internal auditing, in quanto non comprende la verifica dei comportamenti seguiti concretamente dai managers in conformità o no al sistema di regole.
URL: Banca dei Regolamenti internazionali, http://www.bis.org
        ABI, Position paper del sistema bancario italiano


 

Conferimento tacito del TFR

   Istituto previsto nella disciplina sulla previdenza complementare (D. lgs. 5 ottobre 2005, n. 252) ed in base al quale l’importo del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato a favore del singolo lavoratore presso il datore di lavoro è attribuito d’ufficio – in difetto di esplicita scelta dello stesso lavoratore di mantenere il TFR in azienda (scelta reversibile) o di attribuirlo ad una specifica forma pensionistica complementare (di cui di cui al D. lgs. n° 124/1993; quali: fondo negoziale, fondo aperto, forma individuale) – ad una forma pensionistica, secondo una gerarchia di scelta: alla unica forma pensionistica collettiva di riferimento o, se le forme di riferimento sono più d’una, a quella individuata con accordo collettivo (anche aziendale) ovvero, in mancanza di accordo, alla forma di riferimento con più iscritti; indifetto di tali condizioni, il TFR è devoluto al fondo INPS.
   In caso di conferimento tacito, il TFR è investito nella linea “garantita”, che deve essere attivata da tutti i fondi.
   Il conferimento tacito del TFR costituisce un elemento importante per far decollare in Italia la previdenza complementare, realizzando, nel quadro della riforma Dini del 1995 (legge n. 335/1995), un sistema previdenziale strutturato su “due pilastri”: quello della previdenza obbligatoria e quello della previdenza complementare. Essendo quest’ultima, per definizione, volontaria, il suo avvio richiede l’apporto dei trattamenti di fine rapporto già maturati dai lavoratori, apporto che, in mancanza di una diversa determinazione del lavoratore, è disposto ex lege, secondo il criterio sopra indicato. Qualora, invece, il lavoratore operi espressamente la sua scelta, questa può cadere su fondi pensione “chiusi o negoziali”, che gestiscono i contributi attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e S.I.M. e che sono istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende: fondi aziendali o di gruppo; per categorie di lavoratori o comparto di riferimento: fondi di categoria o comparto; o anche per raggruppamenti territoriali: fondi territoriali; o sui fondi “aperti”, istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, S.I.M.; ovvero su contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistica, che possono essere stipulati con imprese di assicurazione.
Fonti: D. lgs. 5 ottobre 2005, n. 252.


 

Conglomerato finanziario

   Gruppo che riunisca imprese appartenenti ai tre principali comparti dell’intermediazione finanziaria (banche, imprese di investimento e compagnie di assicurazione) e diversificate funzionalmente e geograficamente.
   In Europa la realtà dei conglomerati è eterogenea: mentre è più sviluppata nei paesi del Benelux e scandinavi, risulta essere ancora marginale negli altri Stati membri (Italia, Francia, Germania e Regno Unito). In Italia il modello conglomerato ha origini negli anni Novanta del secolo scorso, quando alcune banche ed imprese di assicurazione diedero vita al primo processo integrativo confluendo nel fenomeno di bancassurance (distribuzione di prodotti assicurativi tramite banche).
   Una prima disciplina dei conglomerati è ravvisabile nella Direttiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo (entrata in vigore l’11 febbraio 2003; il termine per il recepimento è scaduto l’11 agosto 2004). In Italia la legge comunitaria per il 2003 ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi – dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – che pertanto dovranno essere adottati entro il 30 maggio 2005. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva si applicheranno per la prima volta al controllo dei conti dell’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 o durante tale anno.
   La direttiva 2002/87/CE introduce una disciplina prudenziale specifica per i conglomerati finanziari, senza fornirne una definizione di conglomerato finanziario, ma indica i requisiti qualitativi e quantitativi in base ai quali un gruppo può essere considerato come conglomerato finanziario (art. 2, par. 14 e art. 3 della citata direttiva). La direttiva fissa la portata e la modalità della vigilanza prudenziale supplementare sui conglomerati finanziari ovvero sui gruppi costituiti da enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento regolamentate che abbiano la loro sede principale nella UE.
   Gli obiettivi principali della direttiva sono tre: a) assicurare che i conglomerati abbiano un livello di capitale adeguato (evitando cioè che le stesse riserve vengano calcolate due volte, il cd. “multiple gearing”); b) introdurre un metodo univoco per calcolare la solvibilità del conglomerato; ed infine c) tener conto delle transazioni intragruppo, dell’esposizione al rischio e della professionalità del management. La direttiva impone anche di designare un soggetto (che non è una nuova autorità di vigilanza) per il coordinamento tra i diversi supervisori di un conglomerato, qualora un gruppo si trovi sotto il controllo incrociato di competenza della Banca d’Italia, Isvap o Consob: si tratta del “coordinatore”. In tal modo se un determinato gruppo opera in settori finanziari omogenei, esso continua ad essere coperto dalle direttive settoriali in vigore (ad esempio direttiva 2000/12 CE per gli enti creditizi, la direttiva 93/6 CEE per imprese di investimento e per i gruppi, mentre per le imprese di assicurazione e gruppi assicurativi si ha la direttiva 98/78 CE); mentre, se si tratta di un gruppo con attività finanziarie eterogenee (i c.d. conglomerati finanziari) sarà coperto dalla direttiva.
Fonti: Direttiva CE 16 dicembre 2002, n. 2002/87/CE del 16.12.2002


Consignment stock

   Contratto utilizzato soprattutto nel commercio internazionale e con il quale un’impresa si impegna a costituire presso un’altra impresa, situata solitamente in uno Stato diverso, un magazzino di determinati beni, con l’accordo che quei beni rimangano di proprietà della prima impresa, finché la seconda decida, in relazione alle proprie esigenze produttive o finanziarie, di prelevarli. Il trasferimento della proprietà, con il conseguente obbligo di corrispondere il prezzo, avviene quando l’impresa destinataria preleva i pezzi dal magazzino per il proprio uso (che può essere la rivendita a terzi o l’impiego nella produzione), annotando il prelievo su un registro del magazzino.
   È una sorta di contratto estimatorio (art. 1556 cod. civ.), da quale si differenzia, però, per il fatto di riguardare generalmente parti situate in Stati diversi e per il fatto di stabilire l’obbligo dell’impresa fornitrice di costituire e tenere a disposizione dell’impresa destinataria un vero e proprio magazzino di beni, del quale quest’ultima ha la piena disponibilità (il magazzino può trovarsi in locali dell’impresa destinataria ovvero anche di terzi, purché ci sia la libera ed esclusiva disponibilità dell’impresa destinataria).
   Poiché con il consignment stock i beni, pur essendo in possesso dell’impresa destinataria, rimangono di proprietà – fino al prelievo – dell’impresa fornitrice, l’Amministrazione finanziaria ha preso in considerazione tale contratto per determinare quando si verifichi una cessione di beni all’esportazione, con i conseguenti adempimenti tributari, riconoscendo che al momento dell’esportazione si verifica la cessione dei beni all’esportazione, con effetti differiti, però, al momento del prelievo, quando il destinatario acquista la proprietà degli stessi beni (al momento dell’esportazione si costituisce semplicemente il plafond di cui all’art. 8, 2° comma, del DPR n. 633/1972).
Fonti: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 maggio 2005, n. 58/E2


Consolidato fiscale domestico

   Istituto previsto dal d.lgs. n. 344/2003, che, nella riforma della tassazione della società, riforma applicabile dal 1° gennaio 2004, ha introdotto per la prima volta, nell’ordinamento tributario italiano, il pieno riconoscimento del gruppo di imprese ai fini dell’imposizione sul reddito. Con il consolidato fiscale domestico è determinata un’unica base imponibile per il gruppo di imprese e, conseguentemente, la società consolidante deve presentare un’unica dichiarazione dei redditi, nella quale sono sommati algebricamente i singoli redditi – attivi o passivi - delle imprese partecipanti.
   Nel modello adottato dal nostro legislatore la tassazione del gruppo su base consolidata si applica quando i soggetti ammessi (che devono essere tutti residenti nel territorio dello Stato; diversamente, si potrà optare per il consolidato mondiale) esercitino congiuntamente l’opzione ai sensi degli artt. 117 e ss. T.U.I.R.
   Per essere ammessi alla tassazione su base consolidata, i soggetti devono possedere – fin dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si sia esercitata opta l’opzione – requisiti predeterminati per legge. È necessario che tra holding e società controllate vi sia il rapporto di controllo, c.d. “di diritto”, di cui all’art. 2359, n. 1, cod. civ. Sono, altresì, necessari, ai sensi dall’art. 119 T.U.I.R.: a) l’identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, b) l’esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante; c) la comunicazione di tale opzione all’Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa; d) l’elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione prevista.
   Di particolare interesse, nell’ambito della tassazione di gruppo, è il regime della responsabilità dei soggetti per l’obbligazione tributaria. In particolare, la società consolidante è responsabile per le maggiori imposte accertate, oltre ai corrispondenti interessi e sanzioni, riferite al proprio reddito complessivo; invece, le società consolidate rispondono esclusivamente per il proprio debito verso l’erario. Tuttavia, resta ferma la possibilità di rivalsa da parte della società consolidante nei confronti delle consolidate per le somme pagate a titolo di adempimento delle obbligazioni tributarie di queste ultime.
Fonti: artt. 117 e ss. Testo Unico Imposte sui Redditi
URL: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali: home page


   

Contratti di garanzia finanziaria

     Contratti con cui una parte costituisce a favore dell’altra parte una garanzia su contante o strumenti finanziari, mediante trasferimento della proprietà o costituzione di pegno.
     Tali garanzie sono disciplinate da una direttiva comunitaria allo scopo di migliorarne la certezza giuridica; in particolare, la direttiva si propone di evitare che trovino applicazione ai contratti di garanzia le disposizioni nazionali sull’insolvenza, che ostacolino il realizzo delle garanzie stesse, ovvero che pongano in dubbio la validità di compensazione bilaterale per “close-out”. La nuova normativa si applica ai rapporti fra imprese finanziarie, nonché a quelli in cui almeno una delle parti sia un’impresa finanziaria; la normativa non riguarda i casi in cui beneficiario o datore delle garanzia sia una persona fisica.
Fonti: direttiva CE 2002/47/CE, recepita dal D. lgs. 21 maggio 2004, n. 170
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html


Cooling-off

1.   Procedura (o fase temporale) che deve essere seguita, per disposizione di legge o convenzionale, al fine di favorire, in una controversia o in un contrasto tra più persone, il raggiungimento di un accordo conciliativo, raffreddando (appunto “cooling”) le loro divergenze, solitamente con modalità prefissate.
   Nella disciplina del marchio comunitario è previsto che, in caso di opposizione alla registrazione di un marchio, l’ufficio possa invitare le parti ad addivenire ad una conciliazione (art. 43, 4° comma, regol. marchio comunitario), invito che nella prassi è divenuto una vera e propia fase del procedimento di opposizione (c.d. fase di cooling-off). Analoga disposizione è prevista ora per il marchio nazionale: l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve avvisare l’opponente e chi ha richiesto la registrazione circa la loro «facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti» (art. 178 cod. propr. industr.).
   Nella pratica degli affari il cooling-off designa una procedura, con la quale nei contratti associativi (statuti di società o patti parasociali, nell’ambito delle clausole di deadlock) si impone all’organo competente – al fine di superare una divergenza di opinioni tra i suoi componenti su scelte gestionali – di riesaminare la questione controversa, dopo un nuovo approfondimento e sulla base di pareri e proposte di collaboratori o esperti esterni, ovvero portando la decisione ad un diverso livello decisionale (ad esempio, il consiglio di amministrazione rispetto al comitato esecutivo o l’assemblea dei soci rispetto al consiglio di amministrazione).
2.  Periodo di tempo (cooling-off period), durante il quale è precluso ad un soggetto di svolgere determinate attività in relazione ad incarichi precedentemente assunti. Siimile periodo di incompatibilità è previsto dalla legge sulla tutela del risparmio, la quale ha introdotto nel TUF nuove disposizioni per impedire relazioni personali poco trasparenti nella revisione contabile delle società quotate ed assicurare l’indipendenza delle società di revisione (per un triennio dalla cessazione dall’incarico, chi abbia preso parte alla revisione del bilancio di una società, nonché i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione non possono assumere funzioni di amministrazione e controllo nella società, già oggetto della revisione; e viceversa: art. 160 del TUF).
3.   In un ulteriore significato, si parla del cooling-off per la durata del periodo di riflessione e di resiliazione concesso al cliente nella vendita a distanza di servizi finanziari (parere del Comitato economico CE sul commercio elettronico).
Fonti: art. 43 del Regolamento CE 20 dicembre 1993, n. 40/1994; art. 178 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
art. 160, comma 1-quinquies, del d. lgs. n. 58/1998, introdotto dall’art. 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262


   

Corporate governance

     L’insieme di regole e sistemi predisposti – a livello legislativo o regolamentare, ovvero, in via di autoregolamentazione, da una società di capitali – per governare con efficienza e trasparenza l’impresa societaria, coordinando gli interessi degli imprenditori e degli investitori, nonché disciplinando le funzioni dei managers. La corporate governance investe vari aspetti dell’organizzazione societaria, riguardando i rapporti tra soci ed amministratori, i sistemi di gestione e di controllo delle società, nonché l’assetto proprietario delle società ed il mercato dei capitali.
     Il codice civile e, soprattutto, il decreto Draghi del 1998 stabiliscono le regole minime di corporate governance; altre regole, più restrittive, possono essere stabilite – come condizione per la quotazione e la negoziazione nei mercati regolamentati – dalle borse e dai gestori dei mercati riconosciuti, ovvero da codici di autoregolamentazione, cui la società si sottoponga volontariamente, dandone comunicazione al mercato.
     La disciplina dei sistemi di corporate governance è ora prevista per tutte le società di capitali dalla riforma del diritto societario (legge delega 3 ottobre 2001, n. 366; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nella quale, in particolare, l’organo amministrativo (o, in caso di delega, l’amministratore delegato) deve predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa (art. 2381, nuovo testo, cod. civ.).
Fonti: D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.consob.ithttp://www.icgn.org/documents/globalcorpgov.htm
         http://www.borsaitalia.it/ita/servizi/pubblicazioni/ (codice di autodisciplina)


    

Covenant

     Clausola tipica dei contratti creditizi a medio e lungo termine, con la quale l’impresa debitrice si impegna a non porre in essere situazioni che potrebbero pregiudicare l’ente finanziatore o comunque accrescere il rischio di default, riconoscendo generalmente al finanziatore il diritto di rinegoziare o revocare il credito, qualora le condizioni contenute nella clausola siano violate.
   Ciò può verificarsi, a seconda di quanto previsto nella clausola, quando l’impresa debitrice consegua risultati economici e finanziari non soddisfacenti rispetto alle previsioni fornite al finanziatore, ovvero quando la medesima impresa compia atti gestionali tali da pregiudicare l’interesse del finanziatore, o comunque da alterare il profilo di rischio rispetto all’assunzione della delibera di affidamento.
   I covenants di bilancio sono quelli più frequentemente utilizzati. In tal caso, la clausola si basa sui bilanci d’esercizio o sui bilanci consolidati, solitamente facendo riferimento alla serie storica delle principali grandezze economico-finanziarie dell’impresa affidata e mettendo “paletti”, affinchè la struttura patrimoniale e quella finanziaria di tale impresa restino sempre compatibili con il nuovo volume di debiti da essa assunti.
   Tra i covenants di bilancio si segnalano quelli che prevedono a carico dell’impresa finanziata l’impegno a mantenere per tutta la durata del finanziamento: a) un importo di capitale netto contabile non inferiore ad un minimo stabilito; b) l’indebitamento totale entro un determinato limite rispetto al capitale netto; c) l’indicatore di liquidità corrente non inferiore ad un minimo stabilito; d) gli oneri finanziari entro una percentuale di fatturato.
   Finora in Italia i covenants hanno trovato scarsa applicazione, ma iniziano a diffondersi soprattutto quando nelle operazioni di finanziamento intervengono operatori stranieri.


    

Covered bonds

     Strumenti finanziari che riconoscono all’investitore un privilegio su una porzione dell’attivo dell’emittente rappresentata, in genere, da finanziamenti immobiliari o da crediti verso il settore pubblico (Stato, enti pubblici locali). Tali titoli si sono originariamente sviluppati in Germania (Pfandbriefe), ma strumenti analoghi sono stati introdotti anche in Francia (obligations foncières) e in Spagna (cedulas ipotecarias); nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica (tuttavia, è allo studio, anche in relazione alla progettata riforma della Cassa Depositi e Prestiti, un disegno di legge).
     L’emissione di questi strumenti finanziari è particolarmente vantaggiosa per gli intermediari bancari, siccome tali titoli beneficiano di un trattamento preferenziale in termini di regolamentazione prudenziale e soddisfano le condizioni richieste dal Sistema europeo delle banche centrali per l’inserimento nella lista delle attività idonee come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
URL: http://www.hypverband.de/hypverband


    

Cram-down

   Situazione (letteralmente: ingoiare qualcosa, buttare giù, trangugiare), in cui un soggetto è costretto ad accettare una certa soluzione contro la propria volontà.
1. La regola del cram-down è prevista negli USA per la riorganizzazione delle imprese in crisi, secondo un programma proposto dal debitore, programma che il giudice può dichiarare vincolante per tutti i creditori, purché lo ritenga equo, anche se una parte dei creditori non lo abbia approvato. Più precisamente, nel Chapter 11 il cram-down è disposto dalla Bankruptcy Court, se almeno una delle classi abbia votato a favore e se la classe dissenziente non riceva un trattamento iniquo (fair and equitable standard). Quest’ultimo requisito è inteso nel senso alla duplice condizione che: il singolo creditore non può essere soddisfatto in misura inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere in sede di liquidazione; una classe di creditori di grado inferiore non può essere soddisfatta, se i crediti di rango superiore non vengono prima integralmente soddisfatti (cd. absolute priority rule).
   Una regola analoga al cram-down è prevista nel nostro ordinamento dalla nuova disciplina della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. legge Marzano), e, prima del decreto correttivo della legge falimentare, anche per il concordato preventivo e per quello fallimentare (art. 180, 4° comma, legge fall., nella versione introdotta dal decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005). dispone infatti che il Tribunale, nel caso in cui la proposta di concordato preventivo preveda diverse classi di creditori, può approvare il concordato, nonostante il dissenso di una o più classi (purché vi sia l’approvazione della maggioranza dei creditori ammessi al voto), «qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato ihn misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili»; la stessa disposizione è prevista per il concordato fallimentare dal nuovo art. 129, 7° comma (introdotto dal d. lgs. n. 5/2006).
2.  Procedimento introdotto in Argentina, dopo il default dichiarato da tale Stato, per richiesta del Fondo Monetario Internazionale e con il quale il creditore di un’impresa argentina insolvente ha il diritto di acquistare l’azienda debitrice o parte dei suoi beni ad un prezzo fissato dal giudice, nonostante il dissenso del suo titolare.
Fonti: artt. 129 e 177 legge fall.; art. 4-bis, 9° comma, legge 18 febbraio 2004, n. 39


    

Creative Commons

     Ente (anche “CC”; “common”, parola di radice anglosassone: ciò che non appartiene ad un individuo ma alla collettività), creato negli Stati Uniti nel 2001 da Lawrence Lessig per sviluppare l’omonimo progetto, volto a trovare un punto di equilibrio tra la protezione dei creatori di opere dell’ingegno (opere coperte usualmente dal diritto d’autore o Copyright, ©) e le esigenze della comunità di accedervi in modo meno rigido e costoso, agevolando il libero utilizzo delle opere, a condizione che sia garantito il diritto dell’autore, nella misura dal medesimo prescelta e con una garanzia assoluta del profilo morale (paternità, Authorship).
   Con la licenza di Creative Commons l’autore (e comunque il titolare dei diritti di sfruttamento economico) rinuncia all’esclusiva dei diritti spettantigli per legge, riservandosi l’esclusiva soltanto per alcuni diritti (Some Rights Reserved; “Alcuni Diritti Riservati”), secondo il grado di protezione prescelto liberamente; egli rinuncia, innanzitutto, ad avvalersi di intermediari ed alla loro funzione di protezione e rilascio di licenze onerose nell’interesse e su mandato dell’artista.
   I modelli di licenze Creative Commons attualmente disponibili sono quattro, utilizzabili anche in combinazione tra loro (nel limite di sei): a) Attribution (Attribuzione della paternità), quando l’autore l’autore permette a tutti il massimo sfruttamento dell’opera (copia, distribuzione, pubblicazione, riproduzione ed utilizzazione anche per creare opere derivate), con il solo obbligo di citare l’autore e la fonte dell’opera originale; b) Non commercial (Non commerciale), quando l’autore permette l’utilizzazione dell’opera alle medesime condizioni della prima licenza, con la ulteriore condizione che il licenziatario non abbia propositi commerciali (diversamente, è necessaria l’autorizzazione dell’autore); c) No derivative works (Inalterabilità dell’opera), quando l’autore consente la copia, la distribuzione o la riproduzione dell’opera soltanto a condizione che la copia rifletta letteralmente e fedelmente l’originale, mentre è necessaria l’autorizzazione dell’autore per eventuali modifiche; d) Share alike (Stessa licenza), riguardante le opere derivate: si consente che l’opera sia rielaborata e riutilizzata soltanto a condizione che tutte le opere che ne derivano siano parimenti a disposizione del pubblico sotto una licenza CC dello stesso contenuto di quella ricevuta dal licenziatario.
   Il progetto Creative Commons si è esteso, in tutto il mondo, con I-Commons (International Commons) avente, appunto, lo scopo di divulgare il sistema CC e di adattare le licenze CC alle legislazioni delle varie nazioni. Si stima che siano oltre 5 milioni le opere siano attualmente sotto licenza CC.
   In Italia, l’iniziativa ha trovato specifica attenzione negli studiosi del diritto d’autore ed un inizio di sviluppo divulgativo; verso la fine del 2003, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino e l’IEIIT-CNR si sono affiliati all’ente Creative Commons, assumendo l’incarico di tradurre e adattare i contratti delle licenze Creative Commons all’ordinamento giuridico italiano.
   Il sistema in questione, sicuramente efficiente per la riduzione dei costi di accesso ai risultati creativi e per lo stimolo di ulteriore creatività, comunque necessità di essere approfondito anche sotto il profilo della compatibilità con la normativa che riserva alla SIAE l’attività di intermediario (art. 180 legge autore).
URL: http://creativecommons.org


 

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