Benchmark
1. Nei
fondi comuni di investimento il benchmarck (letteralmente:
collimatore, paletto di riferimento) indica il «parametro
oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento
a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e
di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla
gestione» (art. 50 regol. Consob); esso, che è
solitamente costituito da un paniere di titoli, di fondi
o altri indici, ha lo scopo di individuare il settore
in cui il fondo investe (il citato regolamento parla percio
di «obiettivi di investimento») e, soprattutto,
di consentire di valutarne il rendimento, confrontandolo
con quel parametro.
Le società di gestione
dei fondi comuni sono tenute ad indicare nel prospetto
informativo il benchmarck di ciascun fondo, nonché
a fornire periodicamente informazioni circa lo scostamento,
positivo o negativo, del fondo rispetto all’andamento
di tale parametro.
2. In un diverso significato,
benchmarck indica il titolo più trattato
all’interno di una categoria omogenea di titoli.
Fonti: art. 50 del regolamento Consob
sugli intermediari (delibera 1° luglio 1998, n. 11522
e successive modificazioni)
Beni intangibili (Intangibles)
Vi
si comprendono tutti i beni e le attività immateriali
(intangibles, nella terminologia anglosassone):
marchi, brevetti, tecnologie, segreti industriali, know-how,
software, segreti industriali, concessioni, licenze,
ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene non siano
“tangibili”, nell’economia attuale costituiscono
risorse fondamentali per le imprese e sono ritenuti di
grande importanza per la valutazione di un’impresa,
specie se operante nella c.d. new economy. Si
tratta di beni immateriali ad utilità differita
nel tempo e di durata indeterminata, i quali, pur non
avendo solitamente un costo storico, sono suscettibili
di essere trasferiti a terzi e, quindi, di valutazione.
La contabilità a
livello internazionale attribuisce sempre più attenzione
alla valorizzazione in bilancio per i beni immateriali
(vedi lo IAS, n. 3928, § 8). Agli intangibles
fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis,
cod. civ., secondo cui la nota integrativa al bilancio
di esercizio deve indicare «la misura e le motivazioni
delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni
immateriali di durata indeterminata».
Fonti: art.
2427, n. 3-bis, cod. civ.
Bundling
Con
l’espressione bundling (pacchetto) si intende
l’accorpamento di due prodotti o servizi tra di
loro collegati, immessi nel mercato – da un’impresa
in posizione dominante per uno di essi – come “pacchetto”
ad un prezzo inferiore a quello del loro acquisto separato.
La Commissione europea, a partire dal caso General Electric-Honeywell,
ha ritenuto che tale comportamento – già
noto nell'esperienza antitrust degli USA – costituisca
una pratica “legante” illegittima, qualora
limiti la competitività delle imprese, ed ha imposto
perciò lo “spacchettamento” (unbundling)
dei prodotti o servizi.
Il bundling si
differenzia dai contratti abbinati (tying-contracts
o tie-in sales), poiché in quest’ultimo
caso i beni o servizi abbinati non sono disponibili separatamente.
Fonti: artt. 82, lettera d), Trattato CE;
artt. 3, lettera d), legge 10 ottobre 1990, n. 287
URL: http://diec.ec.unipg.it/~diec/repit.htm