il diritto commerciale d’oggi
    II.9 – ottobre 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Passivity Rule

     Obbligo – posto a carico degli amministratori di società quotate – di astenersi dal compiere atti od operazioni che contrastino con il conseguimento degli obiettivi di una OPA (Offerta Pubblica d’Acquisto) in corso (ad esempio, aumenti di capitale, cessioni di rami d’azienda, stipula di finanziamenti ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria), la quale anche in seconda o terza convocazione devo deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
     La regola, mutuata dall’ordinamento inglese, pone limitazioni alle azioni difensive che possono essere poste in essere da parte della società target in caso di OPA ostile, al fine di favorire le operazioni di cambio del controllo societario; queste ultime, infatti, rappresentano, secondo la prevalente teoria economica, uno strumento utile per favorire comportamenti corretti ed efficienti degli amministratori nelle società quotate (market discipline).
Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria
URL: http://www.consob.it


    

Patrimoni destinati

     Istituto disciplinato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in attuazione della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366), per consentire il finanziamento di uno specifico affare. L’attività riguardante quest’ultimo viene isolata sotto il profilo patrimoniale (responsabilità patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante attività della società, in deroga al generale principio stabilito dall’art. 2740 cod. civ.
     Ogni società per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati (uno per ciascun affare). La deliberazione con cui viene costituito il patrimonio destinato stabilisce scopo, beni destinati, piano economico finanziario dell’affare, regole di rendicontazione. A fronte del patrimonio destinato possono essere emessi strumenti finanziari, anche nella forma di titoli partecipativi.
Fonti: art. 2447 bis ss. cod. civ., norme introdotte dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
          www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/ 02-04.080_090.pdf


  

Periodo di grazia

1.   Nel sistema della proprietà intellettuale, per “periodo di grazia“ si intende il tempo – solitamente 6 o 12 mesi – durante il quale la divulgazione di una invenzione industriale ovvero di un modello o disegno industriale non fa venir meno la novità della stessa invenzione, disegno o modello e non ne preclude perciò la brevettazione o registrazione.
     Tale istituto è riconosciuto per le invenzioni dalle leggi brevettuali di molti Stati (quali USA, Canada, Giappone), ma non dalla legge italiana o degli altri Paesi dell'Unione Europea. È allo studio l’introduzione del periodo di grazia nella disciplina comunitaria, per evitare che alle invenzioni delle imprese dell’Unione Europea sia preclusa nei loro Paesi – in caso di divulgazione (divulgazione che per talune invenzioni è pressoché impossibile evitare) – la protezione brevettuale, riconosciuta in altri Stati. Nel nostro ordinamento è previsto soltanto che l’invenzione non perde il carattere della novità, qualora la divulgazione avvenga in esposizioni ufficiali (art. 15, 2° c., legge inv.); tale disposizione, tuttavia, è di scarsa applicazione e non risolve il problema della divulgazione necessaria o occasionale delle invenzioni.
     Nel diritto italiano il periodo di grazia è riconosciuto, in applicazione di una direttiva comunitaria, per i modelli o disegni ornamentali; infatti, non costituisce divulgazione, ai fini della perdita della novità, il fatto che il disegno o il modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di registrazione.
2.  In una diversa accezione “periodo di grazia” indica, in una operazione creditizia, il periodo di tempo durante il quale non c’è l’obbligo di restituire il capitale mutuato. Più precisamente, quando un mutuo deve essere restituito dal mutuatario in rate periodiche, secondo un piano di ammortamento, può essere stabilito che il medesimo ammortamento inizi a decorrere dopo un certo lasso di tempo, rispetto alla erogazione della somma di danaro mutuata.
Fonti:
artt. 14 e 15 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni (legge sulle invenzioni); art. 5-quater del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411
URL: http://www.sib.it/itasib/novita/pat/310103.htm


   

Preference shares

     Strumenti finanziari con caratteristiche, sia dei titoli di credito, sia dei titoli di rischio; più precisamente, essi prevedono una remunerazione, in misura fissa o variabile, in correlazione al valore nominale dei titoli, subordinata alla circostanza che la società emittente abbia prodotto utili nell’anno precedente alla data del pagamento degli interessi.
     Le preference shares prevedono la postergazione nel rimborso del capitale e sono prive di diritti amministrativi.
URL: http://www.bancaditalia.it (percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni di vigilanza per le banche/titolo IV, cap. 1, § 3)


   

Prezzi predatori (predatory pricing)

   Vendita di beni o prestazione di servizi effettuate sottocosto da imprese in posizione dominante, al fine di estromettere dal mercato concorrenti attuali o potenziali, che non siano in grado di sostenere per un lungo periodo di tempo la “guerra dei prezzi”. Tale comportamento è considerato abuso di posizione dominante e, quindi, illecito in base alla disciplina antitrust italiana e comunitaria, qualora l’impresa sia in posizione dominante e pratichi un prezzo inferiore al costo marginale (vedi la Relazione della Commissione Europea sulla politica della concorrenza del 24 aprile 2002).
   Per valutare la illiceità di simili pratiche, assume rilevanza la possibilità – per l’impresa che le pone in essere – di godere di “sussidi incrociati”, ossia di bilanciare le perdite sostenute nel mercato con extra-profitti ottenuti dalla stessa su un mercato collegato. Più in generale, si ritiene necessario, per qualificare come predatoria l’operazione, che la struttura di mercato consenta all’impresa, che pratichi tale comportamento, di recuperare le somme investite nella vendita sottocosto (c.d. recoupment test).
    L’uso di prezzi predatori si distingue dalle vendite sottocosto, che riguardano esclusivamente la vendita al pubblico di beni e che sono considerate come atti di concorrenza sleale, quando ricorrono taluni presupposti.
Fonti: art. 3, lett. b), della legge n. 287/1990; art. 82 (ex 86) del Trattato CE
URL: www.agcm.it (percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267: Diano/Tourist, Ferry boat – Caronte shipping – Navigazione Generale Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/ committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf


    

Project financing

    Operazione complessa, nata nei paesi di common law, consistente nella copertura finanziaria di un progetto imprenditoriale (frequentemente infrastrutture nel settore delle opere pubbliche) sulla base delle prospettive di reddito e sui flussi di cassa attesi dalla specifica iniziativa; essa è realizzata attraverso più contratti collegati. All’operazione partecipa, normalmente, una banca (arranger) che organizza il prestito (reperisce i fondi sul mercato assicurando comunque la sottoscrizione diretta di un certo ammontare); i termini e le condizioni del finanziamento sono stabiliti nel term sheet. La banca, inoltre, effettua l’analisi dei costi, dei ricavi del progetto, della ripartizione dei rischi (information memorandum). Il finanziamento avviene mediante l’apporto di fondi assimilabili a capitale proprio (prestiti o anticipazioni a rimborso subordinato), ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti tradizionali con priorità di rimborso che possono essere con o senza garanzia reale).
   Regole particolari, specie con riguardo al piano economico e finanziario, sono previste per le operazioni realizzate nell’ambito di lavori pubblici.
Fonti: legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis
URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html


  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi