il diritto commerciale d’oggi
    II.7 – luglio-agosto 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Leveraged buy-out (LBO)

     Operazione (in realtà, una pluralità di operazioni) volta ad acquisire il controllo di una società (target), utilizzando la leva finanziaria e ricorrendo ai flussi di cassa (ovvero alla cessione di assets) della società acquisita per rimborsare i capitali necessari per la stessa operazione ed i relativi interessi. Si parla di management buy-out quando l’operazione è condotta dai managers della società da acquisire allo scopo di migliorare – divenuti essi proprietari del capitale di comando – la gestione e la redditività della stessa società.
     Il leveraged buy-out si realizza solitamente attraverso varie fasi: costituzione di una apposita società (NewCo), la quale raccoglie i mezzi finanziari occorrenti e, una volta acquisito il controllo della target, si fonde con la NewCo, in modo che i propri debiti siano adempiuti dalla società risultante dalla fusione e, quindi, con il patrimonio e con l’attività originariamente della target
     Poiché nel nostro ordinamento non è consentito che una società finanzi o garantisca l’acquisto delle proprie azioni (art. 2358 cod. civ., divieto sanzionato penalmente), si è dubitato circa la legittimità di tale operazione (vedi, in particolare, Cass. pen., 4 febbraio 2000, n. 5503); tali dubbi sono totalmente fugati dalla riforma del diritto societario (art. 7 della legge 3 ottobre 2001, n. 366; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), che, introducendo il nuovo l’art. 2501-bis cod. civ. ha prescritto una maggiore trasparenza per tale operazione (il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per soddisfare le obbligazioni della società risultante dell’operazione, con specifiche indicazioni nella relazione degli amministratori e degli esperti).
Fonti: art. 2501-bis cod. civ., nel nuovo testo introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6


 

Top

Home Page

  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi