il diritto commerciale d’oggi
    II.8 – settembre 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Earn-out (clausola di)

     Clausola con la quale, nei contratti di acquisizione di società operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico (la c.d. new economy), il pagamento di una parte del prezzo (ovvero di una somma aggiuntiva al prezzo) è subordinato ad un determinato risultato economico della società acquisita in un periodo di tempo successivo al perfezionamento della cessione (closing).
     Nell’esperienza statunitense si distinguono due tipi di clausole: economic earn-out e performance earn-out. Con il primo tipo di clausole il prezzo è composto da una parte fissa e da una variabile, quest’ultima da corrispondersi al venditore per un certo periodo di tempo successivo al closing e commisurata all’andamento economico della società acquisita (ad esempio, il fatturato); ovvero la parte variabile è corrisposta direttamente dalla società acquisita al venditore a titolo di collaborazione per le prestazioni professionali che il medesimo si impegna ad effettuare per un certo periodo di tempo a favore della stessa società, al fine di assicurare la migliore transizione tra la precedente e la nuova compagine sociale. Con il secondo tipo di clausole, invece, la parte variabile del prezzo è condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo (aumento delle vendite, della clientela, buon esito di un investimento, ecc.) previsti per i successivi anni in un business plan predisposto dal venditore.


 

Equity

1.  Nel linguaggio economico-finanziario il termine è utilizzato per indicare i mezzi propri di una azienda, ovvero il valore netto posseduto dagli azionisti di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti i debitori. L’equity si calcola sottraendo al totale delle attività l’ammontare complessivo delle passività ed esprime perciò l’entità del capitale di rischio a disposizione dell’impresa, in alternativa al capitale di credito, ottenibile con finanziamenti creditizi da parte dei soci o dei terzi.
    Con l’attività di private equity gli investitori istituzionali apportano capitale di rischio in imprese non quotate effettuando un investimento a medio o lungo termine, con l’obiettivo di realizzare un elevato guadagno (capital gain), al momento in cui la partecipazione è smobilizzata con la cessione della partecipazione agli altri soci dell’iniziativa, secondo un accordo raggiunto con loro fin dall’inizio dell’operazione, ovvero a terzi, sovente attraverso la quotazione in borsa della società partecipata. Nell’ambito della private equity, si distingue solitamente l’attività di venture capital, che riguarda l’apporto di capitale in imprese nella fase di avvio o di rilancio.
2.   Nei rapporti con gli intermediari in titoli, il termine equity viene impiegato per definire il saldo del valore dei titolo posseduti dal patrimonio del cliente, che è calcolato sottraendo dal totale dei titoli presenti in portafoglio il valore di quelli che sono stati acquistati per mezzo di capitale, ottenuto dando in garanzia gli stessi titoli.
     Nella pratica degli affari si parla anche di brand equity, per indicare il patrimonio di marca.
3.  In un diverso ed originario significato (del quale quello sopra indicato costituisce una accezione nell’ambito delle partecipazioni sociali e degli investimenti) nel linguaggio giuridico dei paesi di common law l’equity indica il complesso di regole giurisprudenziali che costituiscono norme complementari ed integrative della common law; la giurisdizione dell’equity ha sempre riguardato solo il diritto civile e non è mai intervenuta in materia penale. Tale corpo di regole si formarono in Inghilterra entro le particolari corti di equity, che rappresentavano, a quel tempo, giurisdizione parallela e concorrente con quella delle corti reali. Essa costituisce una fonte di diritto particolare all’ordinamento inglese ed ai sistemi che ad esso si ispirano, priva di equivalenza nella civil law. La differenza più importante tra i diritti riconosciuti dalla common law e quelli ammessi dall’equity riguarda l’opponibilità ai terzi: mentre i legal right sono opponibili a qualsiasi terzo, gli equitable right sono limitati ai rapporti con le parti e sono inopponibili ai terzi in buona fede.


 

Top

Home Page

  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi