il diritto commerciale d’oggi
    II.9 – ottobre 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


    

Ramo d’azienda
     

     Parte dell’attività aziendale (secondo la terminologia aziendalistica: area d’affari o funzione aziendale), idonea ad essere svolta – a seguito di cessione di tale attività – in modo autonomo da un’altra impresa.
     Il codice civile, nel testo originario, prevedeva soltanto la cessione dell’azienda (ossia del complesso di beni organizzati dall’imprenditore per esercitare l’impresa: artt. 2112 e 2555 ss.); tuttavia, nella pratica, nonché in giurisprudenza e dottrina la disciplina della cessione di azienda azienda (soprattutto per le norme a tutela dei lavoratori: art. 2112 cod. civ. ed art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) era ritenuta applicabile alla cessione di una sua parte. La figura di ramo aziendale (“parte dell’azienda”) è stata poi definita espressamente dall’art. 2112, 5° comma (introdotto dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18), che ne ha dato la nozione: «parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata […] presistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità».
     La nozione di ramo aziendale è stata ora modificata in attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), disponendo, in particolare, che il requisito dell’autonomia funzionale per il ramo aziendale non debba essere necessariamente preesistente, ma debba sussistere nel momento del suo trasferimento, secondo le determinazioni dei contraenti nel contratto di cessione («parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»: art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Ciò conferma la discrezionalità delle stesse parti contraenti di fissare il perimetro del settore di attività, dei beni e dei rapporti giuridici da comprendere nella cessione del ramo aziendale.
Fonti: art. 2112 cod. civ. (modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276); legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, 2° comma, lettera p).


  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi